Verbale della Polizia Municipale: valore probatorio e strumenti di contestazione

La Seconda Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 12925/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), è intervenuta nuovamente sul tema della valenza probatoria del verbale redatto dalla Polizia Municipale e sui presupposti per poterne contestare efficacemente il contenuto. La vicenda riguardava l’opposizione a una sanzione amministrativa per utilizzo del cellulare alla guida: la Corte ha chiarito quando la dichiarazione del pubblico ufficiale è assistita da fede privilegiata e quali sono i rimedi per confutarla. Il “Formulario commentato del processo civile innanzi al giudice di pace”, di Lucilla Nigro, si configura come uno strumento utile per il Professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile innanzi al giudice di pace.

Formulario commentato del processo civile innanzi al giudice di pace

Formulario commentato del processo civile innanzi al giudice di pace

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L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.

Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice ordinario di pace.

 

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Il caso: opposizione a verbale e decisioni di merito

La controversia trae origine dalla violazione contestata dalla Polizia Municipale di cui all’art. 173 commi 2, 3bis del codice della strada, che aveva redatto verbale nei confronti di un conducente sorpreso a utilizzare il telefono cellulare durante la guida. Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione del conducente, ritenendo non provata la condotta.

Il Tribunale, in sede di appello, argomentando che non farebbe fede fino a querela di falso la dichiarazione degli accertatori, riprodotta nel verbale, di avere visto il conducente che, durante la guida, usava lo smartphone tenendolo con la mano all’orecchio, ha ritenuto non provata la violazione dopo avere liberamente apprezzato le risultanze istruttorie.

L’ente accertatore ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza d’appello lamentando, tra l’altro, la violazione delle norme sulla distribuzione dell’onere della prova e sull’efficacia probatoria degli atti pubblici.

Il principio della Cassazione: triplice livello di attendibilità

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo un orientamento ormai consolidato ma non sempre recepito nei giudizi di merito: i verbali della polizia municipale fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza margini di valutazione soggettiva. Ciò significa che il giudice non può liberamente apprezzare la veridicità delle dichiarazioni contenute nel verbale se non è stata proposta querela di falso.

La decisione ha richiamato un triplice livello di attendibilità del verbale:

  1. Fede privilegiata per i fatti avvenuti in presenza dell’agente;

  2. Piena prova della provenienza dell’atto e delle dichiarazioni rese;

  3. Libera valutazione solo per giudizi, opinioni e ricostruzioni logiche degli accertatori.

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Querela di falso come strumento necessario

Un punto nodale è l’affermazione secondo cui, laddove si voglia contestare la ricostruzione dei fatti accertati dagli agenti, occorre proporre querela di falso. La Corte ha ritenuto errato il ragionamento dei giudici di merito che, pur in assenza di tale strumento, hanno liberamente valutato le dichiarazioni contenute nel verbale come se fossero prive di efficacia legale rafforzata.

La Cassazione, infatti, ha ribadito che:

  • nel procedimento di opposizione a verbale di accertamento (o ad ordinanza ingiunzione) in materia di violazioni del codice della strada (ma il principio ha, comunque, valenza generale), sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione in concreto contestata, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva;
  • mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione involgente la confutazione delle attestazioni riguardanti la descrizione dei fatti che siano stati accertati direttamente e contestualmente dai pubblici ufficiali, e, quindi, la possibile alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte degli stessi agenti verbalizzanti. 

Applicazione dei principi al caso di specie

La Corte ha, quindi, osservato che, nel caso di specie, l’allegazione e la prospettazione di un diverso svolgersi dei fatti rispetto a quello riportato nel verbale, nonché una differente ricostruzione della condotta concretante la contestata violazione avrebbero dovuto necessariamente essere veicolate attraverso la proposizione di una querela di falso. Adempimento, questo, che l’opponente aveva omesso. 

Conseguenze giuridiche: rinvio al giudice di merito

A seguito dell’accoglimento del ricorso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato il giudizio al Tribunale in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda conformandosi al principio enunciato. Sarà dunque il giudice del rinvio a valutare nuovamente il caso, tenendo conto della natura privilegiata della prova contenuta nel verbale.

Conclusioni

Con questa ordinanza, la Cassazione conferma un orientamento importante per la tenuta del sistema sanzionatorio amministrativo: i verbali della Polizia Municipale, se redatti con le formalità di legge, godono di un valore probatorio rafforzato che può essere scalfito solo attraverso strumenti processuali rigorosi come la querela di falso.

La decisione rafforza la certezza del diritto e tutela l’efficacia dell’azione amministrativa, ma richiama anche avvocati e giudici a una maggiore attenzione nell’individuare correttamente il mezzo tecnico idoneo alla contestazione degli atti pubblici. La querela di falso, spesso trascurata o ritenuta eccessiva in giudizi minori, si riafferma invece come presidio imprescindibile nei confronti della fede privilegiata degli atti redatti da pubblici ufficiali.

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