
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11956/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), ha affrontato la questione della legittimità dell’accertamento fiscale nei confronti di una società di capitali, emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito di indagini bancarie implementate anche sui conti correnti personali del suo amministratore. Il provvedimento ricalca un consolidato orientamento giurisprudenziale che ammette una presunzione legale di riferibilità delle movimentazioni bancarie dell’amministratore al soggetto giuridico da lui gestito. Il possesso delle quote societarie della società di capitali era riconducibile per intero al suo amministratore. Nel delineato contesto, è fondamentale stabilire a chi spetti l’onere della prova e quali elementi probatori sono necessari.
Consiglio: il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, a cura di Leonarda d’Alonzo, offre ai professionisti e ai contribuenti , imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
44.00 €
41.80 €

Come cancellare i debiti fiscali
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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
Il caso
Una società di capitali (s.r.l.) impugnava un avviso di accertamento integrativo per l’anno d’imposta 2007. L’atto si basava sulla presunta riferibilità alla società di movimentazioni finanziarie rilevate sui conti personali dell’amministratore unico. Quest’ultimo deteneva l’1% del capitale sociale direttamente e il restante 99% tramite una società schermo (altra s.r.l.) di cui era socio unico, rappresentando così un controllo di fatto totalitario. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma la Commissione Tributaria Regionale, in riforma, aveva dato ragione all’Agenzia delle Entrate, ritenendo non superata la presunzione di riferibilità e sottolineando la mancata presentazione di osservazioni da parte della società dopo il PVC.
La S.r.l. ha adito la Cassazione rappresentando tre motivi di seguito elencati:
- Violazione di legge (artt. 32 D.P.R. 600/73, 51 D.P.R. 633/72, 2697 c.c.): il giudice di secondo grado avrebbe errato nel ritenere sufficiente la mera qualifica e il controllo totalitario dell’amministratore, senza considerare che questi deteneva partecipazioni in altre sei società, il che rendeva arbitraria l’attribuzione esclusiva delle movimentazioni alla ricorrente.
- Omessa pronuncia sull’eccezione di riconducibilità esclusiva delle somme all’amministratore.
- Nullità della sentenza per difetto di motivazione circa l’irrilevanza della partecipazione dell’amministratore in altre società.
Decisione
La Corte di Cassazione ha respinto tutti i motivi del ricorso. Nel caso di specie, ha confermato la piena legittimità dell’utilizzo dei dati bancari relativi ai conti personali dell’amministratore per l’accertamento nei confronti della società, alla luce degli artt. 32 D.P.R. 600/73 e 51 D.P.R. 633/72 osservando che, in presenza di “plurimi elementi indiziari” – quali la qualifica di amministratore e il possesso diretto o indiretto dell’intero capitale sociale – si applica una presunzione legale iuris tantum di riferibilità delle operazioni bancarie dell’amministratore all’attività d’impresa della società. Detta presunzione è supportata da prevalente giurisprudenza di legittimità (tra cui, Cass. n. 20668/2014 e Cass. n. 428/2015).
La questione su cui si è concentrata la Corte è l’onere della prova contraria. Per ribaltare tale presunzione, non è sufficiente per la società contribuente una generica allegazione, ma è necessaria una dimostrazione specifica, puntuale e documentata che le singole movimentazioni oggetto di controversia siano estranee all’attività sociale. L’argomento difensivo della società, basato sulla partecipazione dell’amministratore in altre sei società, è stato ritenuto “troppo generico”. Invero, la società avrebbe dovuto chiarire se l’amministratore ricoprisse ruoli gestionali attivi anche in tali altre società nonché procurare elementi concreti per ricondurre le specifiche movimentazioni bancarie contestate all’attività di una di quelle diverse entità. In difetto, la presunzione rimane valida.
Riguardo agli altri motivi, la Corte ha ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale avesse implicitamente rigettato l’eccezione di esclusiva riferibilità all’amministratore (motivando sulla riferibilità alla società) e che la motivazione della sentenza d’appello fosse sufficiente e logica.
Conclusioni
Il Supremo Collegio ha integralmente rigettato il ricorso della società S.r.l., confermando la legittimità dell’accertamento fiscale e deciso che le movimentazioni bancarie sui conti personali dell’amministratore sono legittimamente presumibili come riferibili alla società da lui gestita, in caso di controllo totalitario (diretto o indiretto) del capitale sociale da parte dello stesso. Tale presunzione legale trasferisce sulla società l’onere di fornire una prova contraria per ogni operazione contestata, dimostrandone l’estraneità all’attività sociale. La generica allegazione di altre partecipazioni dell’amministratore, senza ulteriori e concrete specificazioni, non è sufficiente a superare tale presunzione.