Costituzione tardiva del convenuto e differimento d’udienza: restano ferme le decadenze maturate?

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8309/2025, depositata il 29 marzo (puoi consultare il testo dell’ordinanza cliccando qui), ha affrontato una questione di rilevanza pratica. Il differimento della prima udienza, intervenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto, determina la rimessione in termini di quest’ultimo? O restano ferme le decadenze maturate ai sensi dell’art. 167 c.p.c.? 

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Il caso

Gli attori, in qualità di eredi, convenivano in giudizio una società finanziaria, deducendo che i debiti relativi ai contratti di finanziamento stipulati in favore del de cuius si erano estinti per la morte di quest’ultimo e chiedevano la condanna alla restituzione delle somme riscosse.

La società finanziaria, costituendosi in giudizio, spiegava domanda riconvenzionale di pagamento nei confronti degli attori di quanto ancora dovuto dal contratto di finanziamento.

Il Tribunale rigettava la domanda attrice, accogliendo la riconvenzionale. La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado. Gli eredi presentavano ricorso in Cassazione.

Formulario commentato del nuovo processo civile

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Differimento d’udienza e costituzione tardiva del convenuto

I ricorrenti, con il quarto motivo di ricorso, deducevano la violazione e falsa applicazione degli artt. 166,167 e 112 c.p.c., per avere il giudice di appello ritenuto legittimamente proposta la domanda riconvenzionale.

Gli eredi, in particolare, rilevavano che, con l’atto di citazione, la prima udienza era stata fissata per l’8 giugno 2010. La società convenuta si era costituita tardivamente in data 11 giugno 2010. Pur essendo stata la prima udienza rinviata di ufficio alla data del 21 settembre 2010, la convenuta doveva, pertanto, ritenersi decaduta dal diritto di proporre domande riconvenzionali.

L’art. 167 c.p.c., infatti, prevede che il convenuto, nella comparsa di risposta, debba proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio.

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Restano ferme le decadenze maturate?

La Suprema Corte ha osservato che, il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, quinto comma, c.p.c. pro tempore (la disposizione è confluita nell’art. 171-bis c.p.c. a seguito della Riforma Cartabia), intervenuto, come nel caso di specie, dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c., non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell’art. 167 c.p.c.

Il differimento della prima udienza disposto a termini del quinto comma dell’art. 168-bis c.p.c. pro tempore è diverso da quello previsto dal precedente quarto comma del medesimo articolo, in quanto detto decreto, che ha la finalità di ottimizzare la gestione del ruolo di udienza, abilita il convenuto a costituirsi entro il nuovo termine indicato dal decreto emesso dal giudice nei cinque giorni dalla presentazione del fascicolo.

Peraltro, ove il decreto di differimento intervenga oltre il termine per la costituzione del convenuto fissato a pena di decadenza, questa funzione del decreto verrebbe a integrare una sorta di rimessione in termini, non solo contraria alla finalità della norma, ma “neanche assoggettabile ad alcun controllo giurisdizionale, finendo così per alterare la stessa posizione di parità delle parti nel processo” (Cass., n. 2394/2020).

La fondatezza del motivo di ricorso

La Cassazione ha, pertanto, accolto il motivo di ricorso:

  • il decreto di differimento del giudice era intervenuto dopo il termine concesso alla convenuta per costituirsi in relazione alla prima udienza indicata dagli attori;
  • la costituzione tardiva della convenuta rispetto all’udienza fissata nell’atto di citazione non poteva ritenersi sanata in seguito al differimento dell’udienza, né poteva ritenersi tempestiva in relazione alla udienza indicata nel decreto ex art. 168-bis, quinto comma, c.p.c.;
  • la società convenuta non poteva, quindi, legittimamente proporre la domanda riconvenzionale, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., a causa della costituzione tardiva.

Conclusioni

La Cassazione, con l’ordinanza n. 8309/2025, afferma un principio chiaro: il differimento della prima udienza intervenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c., non determina la rimessione in termini di quest’ultimo ai fini della sua tempestiva costituzione, restando ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell’art. 167 c.p.c.

Tale statuizione è conforme alla ratio della disciplina del differimento: un’interpretazione differente comporterebbe la possibilità di presentare domande riconvenzionali oltre i termini fissati dalla legge, finendo per alterare la posizione di parità delle parti nel processo.

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