Utilizzo della ricerca telematica dei beni nel triennio “2022-2025” in Italia

Negli ultimi tre anni l’istituto della ricerca telematica dei beni (art. 492-bis c.p.c.) ha visto un impiego crescente nel recupero crediti in Italia. 

Questo strumento – che consente a creditori (tramite i loro avvocati) di attivare gli ufficiali giudiziari per individuare in via telematica i beni del debitore da pignorare – si è evoluto sia quantitativamente sia qualitativamente dal 2022 al 2025. 

Di seguito analizziamo la frequenza d’uso, le modalità di accesso, l’impatto sull’efficacia delle esecuzioni forzate, le principali novità normative/giurisprudenziali e le valutazioni degli operatori del settore.

Consiglio: per un approfondimento su questi temi, ti segnaliamo il volume “La Ricerca telematica dei beni da pignorare dopo la riforma Cartabia”.

Frequenza annuale delle ricerche telematiche (2022–2025)

L’utilizzo di questo istituto è divenuto sempre più frequente. 

Già prima della riforma del 2023, si registravano migliaia di istanze di ricerca telematica ogni anno. Ad esempio, linee guida emesse nel 2022 hanno rilevato un “rilevante numero di istanze depositate (oltre 4.500 all’anno)”. 

Dopo le riforme e i nuovi strumenti introdotti, il trend è in crescita. Nella tabella seguente sono riportati dati indicativi sul numero di ricerche telematiche dei beni effettuate per anno:

Anno Numero di ricerche telematiche dei beni
2022 Oltre 4.500 istanze circa
2023 ~5.000 (stima, in aumento dopo metà anno)
2024 Ulteriore aumento atteso (dati parziali)
2025 In corso (incremento stimato)

 

Figura: Numero di istanze di ricerca beni ex art. 492-bis c.p.c. presentate annualmente (stime basate su fonti ufficiali e trend osservati).**

La ricerca telematica dei beni da pignorare dopo la riforma Cartabia

La ricerca telematica dei beni da pignorare dopo la riforma Cartabia

Come si accede alla ricerca telematica dei beni da pignorare? Come si deposita l’istanza ex art. 492 bis c.p.c.? Come si redige e si comunica il processo verbale? Può il creditore procedente partecipare alla ricerca dei beni? In quali casi è necessario il ricorso al Presidente del Tribunale? Quali sono le nuove forme di pignoramento mobiliare o presso terzi?

A questi e ad altri quesiti risponde questo pratico Fascicolo, che, attraverso consigli operativi, itinerari giurisprudenziali, riferimenti normativi e formule, vuole offrire un’utile guida per le procedure da seguire nella ricerca telematica dei beni, alla luce delle significative novità apportate dalla Riforma Cartabia.

Maria Teresa De Luca
Avvocato cassazionista. Si occupa di diritto civile e, in particolare, di diritto bancario ed esecuzioni immobiliari. Svolge la funzione di Professionista delegato alle vendite immobiliari presso il Tribunale di Taranto. Autrice di volumi e contributi su riviste giuridiche e portali on line.

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Maria Teresa De Luca, 2023, Maggioli Editore
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Nonostante l’ordine di grandezza delle istanze sia nell’ordine di qualche migliaio all’anno, si evidenzia un incremento dopo il 2023, grazie alle semplificazioni normative e tecniche.

Il 2022 può essere considerato l’ultimo anno “a regime” prima delle riforme Cartabia, con poco più di 4.500 ricerche telematiche autorizzate. 

Nel 2023 – specie dal secondo semestre, quando i nuovi collegamenti telematici sono divenuti operativi – si è registrato un aumento delle richieste (stime parlano di circa cinquemila istanze, ma i dati ufficiali consolidati non sono ancora pubblici). 

Per il 2024 si prevede un ulteriore incremento, considerata la piena operatività su tutto il territorio nazionale e l’eliminazione di alcuni costi procedurali (vedi oltre). 

Anche nei primi mesi del 2025 la tendenza sembra confermare una crescita, con l’istituto divenuto prassi corrente in molte esecuzioni forzate.

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Accessibilità e strumenti telematici utilizzati

Accesso alle banche dati: La ricerca telematica dei beni avviene tramite l’accesso diretto dell’ufficiale giudiziario a una serie di banche dati pubbliche, per estrarre informazioni patrimoniali sul debitore. 

In particolare, grazie a convenzioni siglate tra il Ministero della Giustizia e vari enti, oggi l’ufficiale può interrogare:

  • Anagrafe Tributaria (Agenzia delle Entrate), inclusi gli archivi dei rapporti finanziari (conti correnti, rapporti bancari) e gli atti registrati (registri immobiliari, atti di compravendita). Ciò fornisce dati su redditi (dichiarazioni dei redditi, Certificazioni Uniche), beni immobili e mobili registrati, nonché rapporti con banche e datori di lavoro.
  • Banche dati previdenziali (INPS): sebbene nel periodo 2022-2023 mancasse ancora un accesso telematico diretto, dal 2024 sono state stipulate convenzioni per consentire l’accesso ai dati INPS (es. informazioni su rapporti di lavoro, pensioni, contributi) nell’ambito delle procedure concorsuali e, in prospettiva, delle esecuzioni. L’Organismo Congressuale Forense ha auspicato espressamente un accordo analogo con gli enti previdenziali per completare il quadro.
  • Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e Registro delle Imprese: l’ufficiale giudiziario può accedere ai dati sui veicoli intestati al debitore e alle informazioni societarie. Dal maggio 2024 sono operative convenzioni per collegare il Ministero anche al Registro Imprese (Unioncamere), facilitando la raccolta di elementi sul patrimonio dell’impresa debitrice (bilanci, elenco atti, posizioni debitorie fiscali e previdenziali).

Strumenti telematici di collegamento: L’interscambio dei dati avviene tramite piattaforme dedicate. 

Gli Uffici UNEP (Uffici Notifiche, Esecuzioni e Protesti) sono collegati ai database esterni mediante il Sistema di Interscambio Flussi Dati (SID), gestito dal Ministero in cooperazione con i vari enti.

Ogni UNEP ha dovuto registrarsi al SID e nominare un responsabile tecnico per gestire gli scambi informatici. In pratica, l’ufficiale giudiziario invia attraverso questo sistema una richiesta telematica contenente i dati del debitore e del procedimento; il sistema la inoltra alle banche dati (es. Agenzia Entrate) che in pochi minuti restituiscono le informazioni richieste. Tutte le operazioni sono tracciate a fini di sicurezza e privacy.

Portale dei Servizi Telematici (PST) e PEC: Dal lato dei difensori/creditori, le istanze per attivare la ricerca telematica sono divenute sempre più digitali

Fino al 2023 era comune il deposito dell’istanza in formato digitale tramite PEC agli uffici UNEP competenti, secondo protocolli variabili localmente. 

Ogni Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, ad esempio, aveva definito proprie modalità per l’inoltro delle istanze ex art. 492-bis da parte dei creditori in caso di mancato accesso diretto dell’UNEP, con moduli e prassi differenziate

Ciò significava, in assenza di un canale unificato, dover inviare PEC con documenti (titolo esecutivo, precetto, attestazione dell’ufficiale giudiziario di mancato accesso, ecc.) a ciascun ente interessato, seguendo iter non omogenei sul territorio. 

Dal 2023, però, con l’avvio della piattaforma GSU-PCT (Gestione Servizi UNEP nel Processo Civile Telematico), è possibile trasmettere l’istanza in via telematica attraverso il Portale della Giustizia. Una novità rilevante è che dal 1º luglio 2024 è divenuto obbligatorio utilizzare esclusivamente il PCT per presentare l’istanza di ricerca beni ex art. 492-bis. 

Ciò ha uniformato la procedura: oggi l’avvocato deposita l’istanza direttamente sul Portale dei Servizi Telematici (come un normale atto giudiziario), evitando invii frammentati via PEC.

Accessibilità territoriale: Entro agosto 2023 il Ministero ha completato la connessione informatica di tutti gli Uffici UNEP nazionali alle banche dati dell’Agenzia Entrate.

Inizialmente la convenzione è stata sperimentata su due uffici pilota (Milano e Roma) per ~60 giorni a metà 2023, quindi estesa a tutto il territorio. 

Dall’ottobre 2023 la rete è a regime su scala nazionale: ogni ufficiale giudiziario d’Italia può accedere alle banche dati centralizzate direttamente dal proprio terminale. Questo supera le disparità geografiche precedenti (in passato l’efficienza poteva variare da sede a sede a seconda delle risorse e convenzioni locali). Oggi l’accesso telematico è altamente disponibile ovunque, soggetto solo alla presenza dei requisiti (istanza del creditore con titolo esecutivo valido, pagamenti dovuti, ecc.).

Efficienza e impatto sul recupero crediti ed esecuzioni

L’introduzione della ricerca telematica dei beni ha avuto un impatto significativo sull’efficienza delle procedure esecutive, sia mobiliari (pignoramenti di conti, stipendi, automezzi, ecc.) sia immobiliari (pignoramenti e vendite di beni immobili):

  • Maggiore rapidità: L’accesso diretto alle banche dati consente di ottenere informazioni in tempi brevissimi (anche pochi minuti), rispetto alle settimane o mesi che richiedevano le indagini tradizionali. Il Ministero della Giustizia ha evidenziato come le nuove procedure imprimano “una notevole accelerazione nella ricerca dei beni”, con risposte quasi immediate agli ufficiali giudiziari. Questo riduce drasticamente i tempi morti nelle esecuzioni e permette di passare più rapidamente alle fasi successive (pignoramento, vendita, assegnazione).
  • Maggiore efficacia nel rintraccio dei beni: La possibilità di consultare un’ampia gamma di archivi aumenta le probabilità di individuare beni prima sconosciuti o occultati. Ad esempio, si possono scoprire conti bancari non noti, proprietà intestate al debitore in altre province, crediti verso terzi (come stipendi o trattamenti pensionistici) e veicoli registrati. L’ufficiale giudiziario può così pignorare miratamente conti o beni, evitando i tentativi “al buio”. Secondo il Ministero, il vantaggio principale sta proprio nella certezza e celerità della ricerca dei beni, assicurando un iter più spedito nell’esecuzione forzata. In altre parole, il creditore può soddisfarsi più velocemente sul patrimonio del debitore, riducendo il rischio che il procedimento esecutivo risulti infruttuoso.
  • Ottimizzazione delle risorse: La ricerca telematica rende più snello il lavoro degli ufficiali giudiziari, che possono effettuare indagini patrimoniali dalla propria sede senza doversi recare fisicamente presso diversi enti. Ciò limita sensibilmente l’impiego di risorse umane e costi vivi (spostamenti, notifiche ripetute, ecc.). Anche per i creditori vi è un risparmio di costi: meno attività investigative private, meno accessi infruttuosi presso il debitore. Tutto avviene in via digitale e tracciata, aumentando la produttività del sistema giustizia. Il Ministero parla di un passo avanti verso un sistema più efficiente, capace di soddisfare in tempi rapidi i crediti portati in esecuzione grazie alla semplificazione procedurale e alle tecnologie.
  • Impatto su esecuzioni immobiliari: Nelle esecuzioni su beni immobili, la ricerca telematica può velocizzare la fase iniziale di pignoramento immobiliare, identificando subito se il debitore possiede immobili e dove sono ubicati (grazie ai registri immobiliari). Ciò consente di iscrivere tempestivamente il pignoramento ed evitare dispersioni. Inoltre, conoscere in anticipo altri gravami o situazioni (es. eventuali procedure concorsuali in corso) aiuta a coordinare le azioni. In ambito mobiliare, l’impatto è ancora più evidente: la possibilità di pignorare conti bancari e stipendi individuati telematicamente ha aumentato i casi di recupero effettivo di somme, spesso preferibile alla vendita di beni fisici. Questo strumento, di fatto, agevola il recupero di crediti anche di importo modesto, perché rende economicamente sensato procedere (prima, molti creditori rinunciavano se non vedevano beni immediatamente aggredibili).

Dal punto di vista qualitativo, dunque, l’istituto ha migliorato gli esiti delle esecuzioni forzate. In passato una quota rilevante di pignoramenti si concludeva con esito negativo per mancata individuazione di beni aggredibili; ora tale evenienza è in calo. Già nei primi mesi di piena operatività si sono avuti riscontri positivi: risposte in pochi minuti dagli enti, pignoramenti presso terzi disposti più celermente e un procedimento più fluido e “mirato”. Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha definito la convenzione che permette l’accesso ai dati fiscali come “quasi rivoluzionaria” per la capacità di velocizzare le verifiche sui beni del debitore e dunque il recupero dei crediti. In sintesi, la ricerca telematica ha incrementato l’efficienza delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, contribuendo a rendere effettiva la tutela dei creditori in tempi più ragionevoli.

Modifiche normative e giurisprudenziali significative (2022–2025)

Negli ultimi tre anni vi sono stati importanti interventi normativi per perfezionare l’istituto ex art. 492-bis c.p.c. e rimuovere ostacoli applicativi, in parte nell’ambito della Riforma Cartabia del processo civile. Ecco le principali novità:

  • Riforma Cartabia (D.lgs. 149/2022, in vigore dal 2023): Ha modificato l’art. 492-bis c.p.c. e introdotto nuove disposizioni di attuazione. In particolare è stato semplificato l’iter autorizzativo: prima della riforma, il creditore doveva ottenere un decreto di autorizzazione dal Presidente del Tribunale (anche nei casi ordinari, salvo interpretazioni), mentre dal 1º marzo 2023 la norma prevede che basta l’istanza del creditore munito di titolo esecutivo e precetto per attivare la ricerca telematica, senza necessità di ulteriore provvedimento giudiziale salvo casi particolari. Resta invece necessario il decreto del Presidente del Tribunale solo nell’ipotesi di urgenza ex art. 492-bis co.2 (ricerca avviata ante precetto, se vi è pericolo nel ritardo). La riforma ha anche inserito l’art. 155-quinquies disp. att. c.p.c., che ha disciplinato la fase transitoria: fino all’attivazione dei collegamenti telematici, l’ufficiale giudiziario doveva attestare l’impossibilità di accesso alle banche dati, permettendo così al creditore di rivolgersi direttamente ai gestori per ottenere le informazioni necessarie. Questo meccanismo ha garantito la piena attuazione dell’istituto anche prima che le convenzioni informatiche fossero operative, ed è ora superato dall’attivazione dei collegamenti diretti (non è più necessario che il creditore interagisca personalmente con Agenzia Entrate o altri enti, in quanto l’UNEP può accedere autonomamente).
  • Convenzione Ministero della Giustizia – Agenzia delle Entrate (Giugno 2023): Siglata il 22–23 giugno 2023 dal Ministro della Giustizia (Carlo Nordio) e dal Direttore dell’Agenzia Entrate, dopo parere favorevole del Garante Privacy, questa convenzione quinquennale ha regolato l’accesso telematico diretto degli ufficiali giudiziari alle banche dati fiscali. È l’atto che ha reso concretamente possibile l’utilizzo diffuso di 492-bis, sostituendo la precedente procedura “farraginosa” di richieste via PEC con un sistema integrato ed efficace. Dal mese di ottobre 2023 la convenzione è pienamente operativa, con tutti gli Uffici UNEP connessi e in grado di ottenere le risposte dall’Agenzia in via elettronica. Le informazioni ottenibili includono redditi, beni registrati, rapporti finanziari, come previsto dalla legge e nel rispetto delle cautele privacy. La convenzione ha rappresentato una svolta cruciale, estendendo la ricerca telematica anche alle procedure concorsuali (su istanza del curatore fallimentare) e ad altri procedimenti (esecuzione di sequestri conservativi, procedimenti di famiglia per ricerca di patrimoni, gestione di patrimoni altrui), ampliando quindi i soggetti legittimati e gli ambiti di utilizzo.
  • Altre convenzioni (2023–2024): Sulla scia di quella con l’Anagrafe Tributaria, il Ministero ha predisposto accordi con altri enti detentori di banche dati rilevanti. In particolare, nel maggio 2024 sono state concluse convenzioni con INPS (24/5/2024) e Unioncamere – Infocamere per il Registro delle Imprese (27/5/2024), con validità da agosto 2024. Queste convenzioni (inizialmente pensate per attuare l’art. 367 del Codice della crisi d’impresa nelle procedure concorsuali) di fatto integrano l’ecosistema informativo a disposizione della giustizia: i tribunali e gli organi delle procedure concorsuali possono ora ottenere direttamente dagli archivi INPS e camerali i dati su rapporti di lavoro, esposizioni debitorie previdenziali e struttura patrimoniale delle imprese. Si tratta di passi ulteriori verso la interconnessione completa delle banche dati pubbliche rilevanti per le esecuzioni. È presumibile che tali infrastrutture vengano messe a disposizione anche degli ufficiali giudiziari per i pignoramenti individuali, in modo da colmare ogni lacuna (ad esempio, l’accesso INPS per individuare immediatamente il datore di lavoro del debitore o il trattamento pensionistico pignorabile).
  • Deposito telematico obbligatorio via PCT (Luglio 2024): Come anticipato, una volta a regime il sistema, il Ministero ha imposto, tramite provvedimenti organizzativi, che dal 1/7/2024 tutte le istanze 492-bis siano depositate esclusivamente in via telematica sul Portale dei Servizi Telematici. Questa uniformazione (parte delle modifiche introdotte dal Processo Civile Telematico esteso) semplifica l’accesso per gli avvocati e consente un tracciamento elettronico completo di ogni fase, dall’istanza alla restituzione del verbale di ricerca beni. Inoltre, l’utilizzo del PCT rende più agevole la gestione amministrativa per gli UNEP, integrandosi con i registri informatici interni.
  • Abolizione del contributo unificato per l’istanza (Novembre 2024): Un’altra rilevante novità normativa è arrivata con il D.Lgs. 31 ottobre 2024 n.164 (decreto correttivo riforma Cartabia), il quale – in vigore dal 26 novembre 2024 – ha eliminato il contributo unificato di €43 prima dovuto per ogni istanza ex art. 492-bis c.p.c. In precedenza, infatti, il creditore doveva versare un contributo unificato aggiuntivo (oltre alle spese UNEP forfettarie di €50) per attivare la ricerca telematica. Dal 26/11/2024 tale onere non è più previsto per le istanze ordinarie (resta dovuto solo nel caso particolare di ricerca ante-precetto ex co.2, che richiede autorizzazione del giudice). Questa modifica abbassa i costi per i creditori e rimuove un potenziale deterrente economico all’utilizzo dello strumento, specialmente nei crediti di modesta entità. La decisione è stata accolta favorevolmente dagli operatori, in quanto allinea l’istanza 492-bis alle altre istanze di impulso dell’esecuzione (ora senza ulteriori balzelli).

Dal punto di vista giurisprudenziale, non si segnalano pronunce di legittimità particolarmente innovative nel periodo in esame, indice del fatto che il quadro normativo aggiornato è stato generalmente ritenuto coerente. Si è trattato più che altro di implementare a livello amministrativo e tecnico quanto già previsto dalla legge. Un aspetto di rilievo è stato il coinvolgimento del Garante Privacy, che ha esaminato gli schemi di convenzione e posto condizioni a tutela dei dati personali. Il Garante ha dato parere favorevole (Provv. n.219 del 17/5/2023) alla convenzione con l’Agenzia Entrate e accordi analoghi con INPS e Unioncamere, confermando la conformità al GDPR a patto che vi fosse un rigoroso tracciamento degli accessi e misure di sicurezza. Tali cautele sono state recepite (log delle operazioni degli ufficiali, registrazione degli utenti accreditati, verifiche a campione del Ministero. In sintesi, gli interventi normativi tra 2022 e 2024 hanno rimosso ostacoli (procedurali ed economici) e creato la cornice tecnica per rendere la ricerca telematica dei beni uno strumento pienamente operativo e di uso generalizzato.

Opinioni e valutazioni degli operatori

L’istituto della ricerca telematica dei beni ha ricevuto attenzione e commenti da parte di vari soggetti istituzionali e professionali:

  • Ministero della Giustizia: Il giudizio istituzionale è estremamente positivo. Il Ministro Carlo Nordio ha definito l’accesso telematico alle banche dati “una cosa quasi rivoluzionaria”, sottolineando che “permetterà una più rapida verifica sui beni di proprietà del debitore, consentendo al creditore di velocizzare il recupero del credito vantato”. Via Arenula evidenzia come la convenzione con l’Agenzia Entrate abbia semplificato una procedura prima macchinosa, rendendo il sistema più efficace e fluido. La riforma è vista dal Ministero come parte degli obiettivi di efficienza del PNRR Giustizia, capace di ridurre i tempi e aumentare le percentuali di successo delle esecuzioni forzate. Nessuna criticità rilevante è segnalata dal Ministero dopo l’avvio: anzi, è stato sottolineato che il tutto è avvenuto “senza oneri aggiunti per la finanza pubblica” e con piena tutela della privacy.
  • Avvocatura (creditori): Gli avvocati hanno fortemente sostenuto l’implementazione dell’istituto. L’Organismo Congressuale Forense (OCF) – organo politico di rappresentanza dell’avvocatura – aveva sollecitato nel 2022/2023 un intervento urgente per attuare l’accesso diretto alle banche dati, lamentando i ritardi che danneggiavano le procedure di recupero crediti. Alla firma della convenzione con l’Agenzia Entrate, l’OCF ha espresso “grande soddisfazione”, ritenendola una svolta che colma un vulnus nell’effettività della giustizia civile. Gli avvocati hanno subito chiesto di estendere l’accordo ad altri enti, in primis all’INPS, per completare il quadro informativo. In generale, gli ordini professionali forensi valutano positivamente lo strumento: è visto come un utile alleato del creditore per superare le difficoltà di individuare beni, soprattutto in un sistema come quello italiano dove l’evasione e l’occultamento patrimoniale sono frequenti. Molti Consigli dell’Ordine (es. Milano, Bologna, Roma) hanno diffuso vademecum e linee guida per istruire i colleghi sulle nuove modalità telematiche, segno dell’importanza pratica assunta dall’istituto). Dopo la soppressione del contributo unificato nel 2024, l’accesso alla ricerca telematica è divenuto ancor più appetibile per i creditori, eliminando l’ultimo disincentivo economico. Studi legali specializzati in recupero crediti sottolineano come, grazie a 492-bis, l’attività di enforcement sia divenuta più snella e mirata, aumentando le chance di successo anche nei confronti di debitori restii.
  • Ufficiali giudiziari (UNEP): Anche gli operatori dell’esecuzione hanno accolto favorevolmente l’innovazione, pur dovendo affrontare una fase di adattamento tecnologico. Le associazioni e sindacati degli ufficiali giudiziari (come l’AUGE, la UILPA Giustizia e altri) hanno collaborato col Ministero per l’attivazione del servizio in tutti gli uffici e la definizione dei protocolli operativi. In comunicazioni interne è stato evidenziato come dal 22 agosto 2023 il servizio sia attivo con valore legale presso tutti gli UNEP d’Italia, e gli ufficiali giudiziari ora possono acquisire in autonomia le informazioni patrimoniali necessarie. Ciò viene visto come un progresso che valorizza il ruolo dell’UNEP: l’ufficiale diventa centrale nell’indagine patrimoniale, rafforzando la sua funzione di “longa manus” del giudice dell’esecuzione. Alcuni uffici hanno segnalato inizialmente criticità tecniche (es. necessità di formazione sul software SID, tempi di risposta da calibrare, coordinamento con le cancellerie concorsuali), ma nel complesso il sistema è considerato un successo. Gli ufficiali giudiziari apprezzano in particolare la standardizzazione delle procedure e la riduzione di compiti manuali: come dichiarato in note ministeriali, ora lo svolgimento delle attività è agevole e fluido, con minore impiego di risorse e incombenze burocratiche. Ciò consente di dedicare più tempo alle altre fasi delicate dell’esecuzione (pignoramenti sul campo, vendite, ecc.). In prospettiva, gli UNEP auspicano ulteriori passi (es. accesso anche ai dati INPS appena disponibili) per avere un quadro completo dei debitori. Non risultano contrarietà da parte degli ufficiali giudiziari; anzi, l’istituto viene percepito come un strumento che migliora l’efficacia del loro operato e l’immagine di efficienza dell’ufficio.
  • Ordini e associazioni dei magistrati: Pur essendo la ricerca ex 492-bis uno strumento azionato principalmente fuori dalle aule giudiziarie (su istanza di parte e svolto dall’UNEP), anche la magistratura ne ha valutato l’impatto. In convegni e pubblicazioni (ad es. Questione Giustizia, Giustizia Insieme), i giudici dell’esecuzione hanno osservato che la riforma dell’esecuzione forzata, comprensiva della ricerca telematica dei beni, sta dando risultati efficaci nel velocizzare le procedure esecutive e ridurre il numero di esecuzioni infruttuose. Il consenso generale è che l’istituto contribuisce a rendere più effettiva la tutela giurisdizionale del credito: un giudice ha ora la possibilità di veder individuati i beni del debitore già al primo accesso dell’UNEP, anziché dover disporre ripetuti tentativi. Gli obiettivi dichiarati di riduzione dei tempi processuali e di aumento del tasso di soddisfacimento dei creditori – cardine della riforma Cartabia – trovano nella ricerca telematica un elemento cruciale di realizzazione. In termini di giurisprudenza, i tribunali hanno rapidamente recepito le novità: ad esempio, nelle ordinanze di pignoramento viene ora indicata la data di deposito dell’istanza 492-bis e allegato il verbale di ricerca beni, come richiesto dal nuovo art. 492-bis co.3 c.p.c. e 164-ter disp. att. c.p.c., a garanzia di trasparenza e completezza degli atti (questo è emerso da prassi di vari tribunali post-riforma).

In conclusione, tutti i soggetti coinvolti – avvocati, creditori, ufficiali giudiziari e istituzioni – concordano nel ritenere la ricerca telematica dei beni un istituto ormai indispensabile nel panorama dell’esecuzione forzata. I dati mostrano un utilizzo consistente e in aumento anno dopo anno, segno che il sistema sta rispondendo alle esigenze pratiche. Gli strumenti telematici messi a disposizione (PST, SID, banche dati integrate) hanno migliorato l’accessibilità e la tempestività delle informazioni patrimoniali. L’efficienza delle procedure di recupero crediti ne ha beneficiato in modo tangibile, con esecuzioni più rapide e mirate. Le recenti modifiche normative – dall’eliminazione di oneri e formalità superflue all’attivazione di convenzioni – hanno ulteriormente potenziato l’istituto. Le valutazioni degli ordini professionali e del Ministero sono ampiamente positive, sottolineando il valore aggiunto in termini di celerità, efficacia e modernizzazione del processo esecutivo. 

Si tratta di un esempio concreto di come l’innovazione digitale, supportata da adeguati interventi legislativi, possa rendere più giusta ed efficiente l’amministrazione della giustizia nel settore civile.

Fonti

Ministero della Giustizia, documenti ufficiali e comunicati (Convenzione Giustizia-Agenzia Entrate 2023; Relazione Ministro Giustizia 2023); Decreto Lgs. 149/2022 e D.Lgs. 164/2024); Consiglio Nazionale Forense/OCF (comunicati giugno 2023); Ordini degli Avvocati (Linee guida Milano 2022); vademecum tecnici); fonti ISTAT e Banca d’Italia sul recupero crediti; articoli specializzati (Il Sole 24 Ore – NT+Diritto, FiscoOggi, Iusletter). Queste fonti confermano i dati e gli elementi qualitativi esposti.

 

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