La perizia giurata come indizio probatorio

La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5667/2025, depositata il 4 marzo (trovi il testo dell’ordinanza qui), in una controversia nell’ambito di un contratto d’appalto, ha affrontato il tema dell’efficacia probatoria della perizia giurata depositata unilateralmente da una parte in giudizio. La decisione non si limita a riaffermare il principio secondo cui tale perizia non ha valore di prova diretta, ma analizza anche le condizioni in cui essa può acquisire rilevanza nel processo, chiarendo l’incidenza della testimonianza del perito nella valutazione giudiziale. 

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Formulario commentato del nuovo processo civile

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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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Il caso in esame

La controversia nasce nell’ambito di un contratto di appalto per lavori di restauro e adeguamento di un edificio storico, in cui l’impresa appaltatrice e la committenza pubblica si sono contrapposte in giudizio per le somme richieste a titolo di riserve e le penali applicate per i ritardi nell’esecuzione dei lavori. L’impresa ha attribuito i ritardi a carenze progettuali e alla necessità di varianti tecniche, sostenendo che queste ultime abbiano reso inevitabili le proroghe dei termini contrattuali. La committenza, invece, ha contestato tali affermazioni, accusando l’impresa di una cattiva gestione del cantiere e di un insufficiente impiego di risorse, che avrebbero aggravato il ritardo nell’ultimazione dell’opera.

Oltre alla questione dei ritardi e delle penali, il giudizio ha riguardato anche il risarcimento dei danni derivanti da furti avvenuti nel cantiere. La committenza ha presentato una perizia giurata, corredata da documentazione fotografica, per stimare il valore delle opere sottratte. L’impresa ha contestato la validità di questa documentazione, sostenendo che l’assenza degli originali e la valutazione basata su immagini non potessero costituire una prova adeguata del danno subito. La Corte d’Appello ha considerato utilizzabile la perizia giurata per quantificare il danno, valorizzando anche la testimonianza del perito, che ha confermato in giudizio i criteri adottati nella sua valutazione.

Avverso tale sentenza, l’impresa appaltatrice ha presentato ricorso in Cassazione e la Regione ha resistito con controricorso.

La censura dell’impresa appaltatrice

L’impresa appaltatrice, con il settimo motivo di ricorso, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della dimostrazione del danno cagionato dai furti perpetrati nel corso dei lavori, ha ritenuto ammissibile la prova testimoniale dedotta dalla Regione. In particolare, la ricorrente ha rilevato che la prova del danno era stata fornita mediante una perizia di parte espletata sulla base di semplici fotografie, la cui conferma da parte del perito, escusso come testimone, aveva comportato l’affidamento allo stesso di un giudizio di natura tecnica, che avrebbe dovuto essere demandato ad un c.t.u., sulla base d’indagini svolte in contraddittorio tra le parti.

L’impresa ha, inoltre, sottolineato che dalle stesse dichiarazioni del teste era emersa l’inattendibilità della valutazione, compiuta sulla base di fotografie poco visibili e riguardanti soltanto una parte dei dipinti, e comunque non aggiornata ai valori correnti sul mercato.

L’efficacia probatoria della perizia giurata

La Suprema Corte, nell’esaminare il motivo di ricorso, ha, innanzitutto, chiarito il valore probatorio della perizia giurata. Tale strumento, se prodotto unilateralmente da una parte, non ha efficacia probatoria diretta, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, poiché l’ordinamento non consente la precostituzione di un mezzo di prova fuori dal giudizio. Essa, pertanto, è equiparabile a qualsiasi altro documento proveniente da un terzo e può costituire solo un indizio, il cui apprezzamento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito.

Il ruolo della testimonianza del perito

La parte che ha prodotto la perizia giurata può, tuttavia, avvalersi della prova testimoniale per confermare il contenuto della perizia. Se il consulente che ha redatto la perizia viene escusso come testimone e conferma le circostanze di fatto accertate, le sue dichiarazioni possono acquisire valore probatorio. In tal caso, il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi su tale elemento, sia esplicitamente che implicitamente, ai fini della decisione. Questo principio trova conferma in precedenti giurisprudenziali secondo cui, la perizia giurata, in assenza di riscontri testimoniali, rimane un semplice indizio, privo di autonoma efficacia probatoria.

Applicazione al caso in esame

La Corte d’Appello, nel caso di specie, aveva ritenuto sufficiente la perizia giurata prodotta dalla Regione per accertare il valore delle tavole dipinte sottratte ai lavori. La Cassazione ha, tuttavia, evidenziato come il danno fosse stato accertato anche attraverso la testimonianza del perito, il quale aveva confermato in giudizio la stima del valore delle opere rubate.

La Suprema Corte, di conseguenza, ha dichiarato infondato il settimo motivo di ricorso ritenendo che la valutazione della corte d’appello fosse coerente con il principio secondo cui la perizia giurata depositata unilateralmente da una parte, se supportata da prova testimoniale, può concorrere a fondare la decisione del giudice.

Conclusioni

L’ordinanza n. 5667/2025 rappresenta un importante conforma dell’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità in merito al valore probatorio della perizia giurata depositata unilateralmente da una parte.

La decisione chiarisce che essa non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall’ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, con la conseguenza che ad essa si può riconoscere soltanto il valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito.

Alla parte che ha prodotto la perizia giurata è tuttavia riconosciuta la facoltà di dedurre una prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale il giudice di merito è tenuto ad esprimere, esplicitamente o implicitamente, la propria valutazione ai fini della decisione.

 

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