L’ascolto del minore è obbligatorio anche se inferiore a dodici anni

Con la sentenza n. 9780 del 12 maggio 2016, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, il minore deve essere sempre ascoltato, anche se di età inferiore ai dodici anni.

Nel caso di specie, la nonna di una bambina presentava ricorso in Cassazione avverso la sentenza che aveva dichiarato lo stato di adottabilità di quest’ultima. La minore (presumibilmente di età compresa tra i 6 e gli 8 anni) era stata infatti trovata dai servizi sociali in stato di degrado per l’inidoneità della madre, affetta da malattia mentale, a fornirle l’adeguata assistenza, mentre il padre si era allontanato verso altra città con una nuova compagna, lasciandola in tali condizioni. A tal riguardo, la ricorrente si dogliava del fatto che non era stato ritenuto illegittimo il mancato ascolto della minore.

In primo luogo, la Corte di legittimità ha rilevato che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la minore era stata correttamente ascoltata dai consulenti tecnici d’ufficio nominati dal Tribunale. Di conseguenza, il motivo di ricorso doveva considerarsi manifestamente infondato e dunque da disattendere.

Ciò chiarito, la Suprema Corte ha comunque voluto precisare che l’art.15, co. 2, ultima parte, della Legge n. 184/1983 dispone che debba essere sentito “il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento“.

Ne consegue che il giudice ha l’obbligo di sentire i minori in tutti i procedimenti che li riguardano, al fine di raccoglierne le opinioni, le esigenze e la volontà, salvo che l’ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori e le esigenze del minore stesso. La Corte ha peraltro rilevato che, qualora particolari circostanze lo richiedano, l’obbligo possa essere assolto anche indirettamente, attraverso una delega specifica a soggetti terzi esperti.

Ebbene, anche in conformità a quanto previsto dall’art. 6 della convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata con L. 77/2003) ai sensi del quale nelle procedure giudiziarie che riguardino i minori l’audizione del minore stesso è adempimento necessario, il Tribunale in questione ha correttamente provveduto all’ascolto della bambina, pur con età inferiore a dodici anni.

In conclusione, la Corte ha pertanto rigettato il ricorso condannando la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

(Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza n. 9780 del 12 maggio 2016)

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