Risarcimento del danno da lockdown: la decisione del Giudice di Pace di Alessandria

Nella vicenda decisa dal Giudice di Pace di Alessandria il 20 gennaio scorso (trovi il testo della sentenza qui), la Presidenza del Consiglio è stata condannata a risarcire la somma di euro 10,00 per ogni attore, per il danno non patrimoniale consistente in quello dinamico-relazionale e morale subito per effetto del lockdown imposto tra il 2020 e il 2022.

Lo stato di emergenza Covid-19 sotto la lente del Giudice di Pace

Gli attori hanno individuato il focus delle doglianze formulate nella dichiarazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31/01/2020 dal 31/01/2020 al 31/07/2020 e poi prorogato con atti successivi fino al 15/10/2020, 31/01/2021, 30/04/2021, 31/07/2021, 31/12/2021 e infine al 31/03/2022, nonché i provvedimenti straordinari emessi, sia di natura amministrativa, sia legislativa, in forza del dichiarato stato di emergenza. Hanno quindi rilevato che detti provvedimenti avevano introdotto limitazioni alle libertà fondamentali dei cittadini, costituzionalmente tutelate, quali la libertà personale e di circolazione, l’auto-determinazione sanitaria, il diritto al lavoro e allo studio, il diritto alla vita sociale, al culto, e via dicendo.

L’asserita violenza privata ai danni dei cittadini

Secondo la tesi sostenuta dai medesimi attori, la normativa emergenziale 2020-2022, con cui il Governo ha affrontato l’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del contagio Covid, ha comportato l’esercizio di violenza privata verso i cittadini, costretti a comportamenti non desiderati, addirittura “in modo ricattatorio”, a fronte di “inesistenti benefici” per quanto concerne il contenimento dell’emergenza epidemica.

La compressione dei diritti dei cittadini come titolo per il risarcimento

Tale compressione, avendo come premessa una dichiarazione di stato di emergenza per l’intero territorio nazionale, non prevista dalla Carta costituzionale, costituirebbe, per gli stessi attori, un fatto illecito che legittima il cittadino italiano, sottoposto in quanto tale alla compressione dei propri diritti per un lungo periodo, a essere risarcito ai sensi dell’art. 2043 c.c.

Il soggetto passivo del risarcimento

Soggetto legittimato al risarcimento è stato individuato nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, promotore delle norme di vario rango che hanno comportato le limitazioni oggetto dell’azione giudiziaria intrapresa innanzi al Giudice di pace di Alessandria.

Il danno lamentato

Gli attori hanno posto sotto la lente del giudice una serie di misure realizzate, dall’individuato soggetto passivo del risarcimento, col dichiarato intento di arginare la diffusione dei contagi determinati dal virus SARS — COV 2 o Covid 19.

Secondo gli stessi, le norme emanate hanno violato la libertà personale, di movimento, di associazione, al lavoro (artt. 13,16,18,4 e 35 Cost.), e hanno colpito in modo discriminatorio alcune categorie di cittadini rispetto ad altre, in violazione dell’art. 3 Cost. Nell’atto introduttivo, inoltre, hanno rappresentato che nel corso della vigenza della normativa che imponeva l’obbligo di permanenza domiciliare (lock down) alcune categorie non subivano alcun pregiudizio economico (quali gli imprenditori che operavano nel commercio e trasporto di alimentari, i loro dipendenti, alcuni dipendenti pubblici, tabaccai e tutti quelli che per garantire i servizi essenziali non sono mai stati costretti alla chiusura) mentre altre (imprenditori dei settori del trasporto privato, della ristorazione, del turismo, dello spettacolo e i loro dipendenti) subivano rilevanti pregiudizi. È stato al contempo evidenziato che ulteriori categorie venivano addirittura avvantaggiate (servizi informatici, telematici e simili). Le norme che hanno in tal modo inciso sulle libertà e sui diritti fondamentali dei cittadini sono state adottate poiché, sempre asseritamente a dir degli attori, ritenute indispensabili per la tutela dei diritti alla vita e alla salute (art. 32 Cost.) da considerarsi prevalenti.

In definitiva (fermo restando che il diritto alla salute non gode di una superiorità agli altri diritti fondamentali per la quale essi debbano essergli sacrificati, in tal senso Corte Cost. n. 85/2013) per la tesi esposta in citazione risulta logico chiedersi se non appaia illegittimo, bensì, anzi, rispondente a esigenze sociali e di tutela individuale e collettiva, rinunciare temporaneamente a uscire di casa, a procurarsi il reddito con il proprio lavoro, a incontrare familiari e affetti, a inocularsi farmaci sperimentali (o non ancora approvati in via definitiva, senza voler entrare specificamente nell’esatta definizione dei trattamenti sanitari definiti come vaccinazioni anti Covid-19) ove tali sacrifici fossero indispensabili per la tutela della salute individuale e collettiva, e comunque a evitare contagi e decessi.

Le pronunce giurisprudenziali che hanno riconosciuto la legittimità dei provvedimenti emergenziali

Nell’atto introduttivo vengono riportate alcune decisioni giurisprudenziali, in particolare l’Ordinanza del Tribunale di Firenze del 31/10/2022, con cui si è affermato, con riferimento ai trattati internazionali (Carta di Nizza, C.E.D.U.) e alle norme di rango costituzionale, che appare doveroso disapplicare disposizioni di legge lesive dell’inviolabilità della dignità umana, intesa come diritto all’integrità fisica e psichica di ogni persona umana. Tale decisione aveva evidenziato aspetti definiti “inquietanti”, afferenti agli effetti della legislazione emergenziale, quali reazioni avverse da parte di un certo numero di soggetti sottoposti al trattamento sanitario, con esiti anche gravi e letali, sancendo che nessuna norma sarebbe legittima se imponesse il sacrificio di una vita umana, anche a fronte della tutela della salute di altre persone.

Il Giudice di Pace, in sentenza, ha dichiarato di condividere le contestazioni degli attori. Le pronunce individuano gli argomenti a sostegno, fra i quali la tutela della salute pubblica ai fini della prevenzione del contagio e riduzione della diffusione della malattia, e i dati scientifici a supporto della dedotta sicurezza del “vaccino”, che rende tollerabile nei limiti della normalità l’accettazione dei rischi e degli eventi avversi che generalmente conseguono alla somministrazione di tutti i trattamenti sanitari (Corte costituzionale, 18 gennaio 2018, n. 5, nonché 14 dicembre 2017, n. 268), superando lo scoglio dell’autorizzazione in via d’urgenza dei vaccini in esame e dell’immissione in commercio cd. condizionata, facendo leva sulle certificazioni eseguite da AIFA, preposta all’attività di controllo e farmacovigilanza.

Il giudicante condivide le considerazioni svolte dal Tribunale di Firenze (ordinanza 31/10/2022) di disapplicare le norme quando queste appaiano collidere coi diritti inalienabili tutelati e garantiti dai Trattati Internazionali, dalle norme europee e dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Nella pronuncia del 20 gennaio 2025, in disamina, si legge che ogni compromesso che faccia affievolire tale principio andrebbe a ledere le basi dello stato di diritto su cui si fonda la civiltà europea e che la rendono diversa da ordinamenti dirigisti e dittatoriali.

La fondatezza della richiesta risarcitoria

Il Giudice di Pace di Alessandria ha quindi esaminato la motivazione in base alla quale le sentenze già rese in materia (Giudice di Pace di Casale Monferrato, sentenza n. 1/23 del 6.12.2022/10.1.2023; Giudice di Pace di Vercelli, sentenza n. 58/23 del 30.1/3.3.2023), pur rigettando le eccezioni della difesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non abbiano accolto la domanda risarcitoria degli attori. Detta motivazione muove dalla circostanza che la pronuncia n. 198/2021 resa dalla Corte Costituzionale, ha dichiarato che il decreto-legge n. 19/2020 non aveva dato luogo a un conferimento di potestà legislativa “discrezionale” al Presidente del Consiglio dei Ministri, limitandosi ad autorizzarlo a dare esecuzione a misure tipizzate previste. Le sentenze in questione ritengono quindi che, per l’esposto motivo, gli atti normativi, la cui liceità viene contestata dagli attori, non sarebbero da considerare atti di competenza e responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri, che quindi non potrebbe essere identificato “quale civilmente responsabile per i danni immateriali certamente patiti dagli attori in conseguenza della sospensione dei loro diritti costituzionalmente garantiti ex art. 2043 c.c.”. Per l’effetto, le domande venivano rigettate per un ritenuto difetto di legittimazione passiva dell’Ente convenuto.

La corretta individuazione del soggetto passivo

Secondo il Giudice di Pace di Alessandria risulta corretta la replica degli attori, laddove rilevano che ciò è frutto di una svista, considerando che gli atti in questione, cioè i decreti-legge che “tipizzano” l’attività amministrativa successiva, come anche i DPCM a contenuto “tipizzato”, sono stati promossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per cui questi risulta, effettivamente, il soggetto promotore. Il medesimo Giudice ha condiviso l’osservazione, non ravvisando il difetto di legittimazione passiva per il quale le precedenti sentenze si sono concluse col rigetto delle domande attoree.

La recente disposizione che abroga la sanzione per gli inottemperanti al vaccino

Il decreto-legge n. 202/2024, che all’art. 21 ha abrogato l’art. 4-sexies del decreto-legge n. 44/2021, cioè la norma che applicava una sanzione amministrativa pecuniaria ai soggetti inottemperanti all’obbligo vaccinale, contiene, a dir del giudicante, un’ulteriore chiave di lettura. Per comprendere la ratio legis di tale abrogazione numerosi organi di informazione hanno riferito le spiegazioni provenienti dai rappresentati del Consiglio dei Ministri e della maggioranza parlamentare che lo sostiene, che fanno riferimento alle multe come una “forzatura”; al fatto che nella normativa emergenziale ci sono stati “errori” in buona fede ma forse anche in mala fede; al fatto che veniva impedito di “andare a lavorare a persone che stavano rispettando la legge”; al fatto che la gestione di quel periodo era stata “obiettivamente sbagliata”; al fatto che la normativa non aveva valenza scientifica ma era una “scelta politica”; al fatto che era stata creata una “discriminazione” tra i cittadini; al fatto che era legittimo il timore del vaccino posto che “alcuni vaccini hanno causato dei morti”, mentre altri hanno causato degli effetti avversi. Le posizioni espresse dall’attuale Consiglio dei Ministri, secondo il Giudice di Pace di Alessandria, rappresentano “quasi” una sorta di confessione stragiudiziale del carattere illecito della normativa emergenziale. Al contempo ha osservato che la convenuta Presidenza del Consiglio dei Ministri sta sostenendo tesi opposte rispetto alle succitate dichiarazioni pubbliche, concludendo che tale circostanza “vanifica non poco la credibilità delle sue difese”.

La condanna al risarcimento

La Presidenza del C.d.M., in persona del Presidente del Consiglio in carica, è stata quindi condannata a risarcire ogni attore nella misura di euro 10,00 cadauno per il solo danno non patrimoniale consistente nel danno “dinamico-relazionale” e “morale”, con espressa riserva da parte di ciascun attore di separata azione per ogni altra voce di danno individuale “patito e patiendo”, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.

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