Perizia grafologica su fotocopia: assenza dell’originale e prove alternative

La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2777/2025, depositata il 4 febbraio, ha affrontato una questione giuridica di rilievo in materia di prova documentale: la possibilità di eseguire una perizia grafologica sulla fotocopia di una scrittura privata, in assenza del documento originale. Il caso in esame offre spunti per analizzare i principi giurisprudenziali consolidati in materia di verificazione della sottoscrizione disconosciuta e le implicazioni pratiche per la tutela del diritto alla prova. Per un approfondimento, ti consigliamo il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali. 

Trovi il testo dell’ordinanza qui ==> Cassazione civile sez. III – 04/02/2025, n. 2777

Il caso in esame

La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso sulla base di una scrittura privata di riconoscimento del debito. L’opponente ha contestato l’autenticità della firma apposta sul documento, sostenendo che la scrittura prodotta in giudizio fosse una semplice copia e non l’originale.

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, ritenendo valida la scrittura privata come prova documentale. La Corte d’Appello ha confermato tale decisione, giudicando ammissibile la consulenza tecnica grafologica svolta sulla fotocopia del documento. Secondo i giudici d’appello, la perdita dell’originale non comprometteva la possibilità di eseguire una perizia sulla riproduzione.

L’opponente ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sollevando diverse censure, tra cui la violazione dei principi giuridici relativi alla verificazione della sottoscrizione e l’inammissibilità della perizia grafologica su una copia fotostatica.

Perizia grafologica su fotocopia: la decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso statuendo che la verificazione della sottoscrizione disconosciuta deve necessariamente avvenire mediante un’analisi peritale sull’originale del documento. Una perizia grafologica effettuata su una fotocopia non può essere ritenuta attendibile, poiché non consente di esaminare elementi fondamentali come il tratto, la pressione e l’inchiostro della firma, indispensabili per la valutazione accurata dell’autenticità.

La Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello ha errato nel ritenere che una fotocopia della scrittura privata potesse avere lo stesso valore probatorio dell’originale: la copia fotostatica, infatti, non può supplire alla mancanza dell’originale quando sia necessario svolgere accertamenti tecnici specifici.

Per un approfondimento su queste tematiche, ti consigliamo il “Formulario commentato del nuovo processo civile” aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali.

Formulario commentato del nuovo processo civile

Formulario commentato del nuovo processo civile

Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.

Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 € 89.30 €

In assenza dell’originale l’autenticità può provarsi con altri mezzi

La Suprema Corte ha poi specificato che, qualora l’originale di una scrittura privata non sia disponibile per cause non imputabili alla parte che l’ha prodotta (ad esempio, in caso di smarrimento), l’autenticità della sottoscrizione può essere comunque dimostrata attraverso altri mezzi di prova. Se la parte che invoca la scrittura privata non può presentare l’originale, può avvalersi di testimonianze, presunzioni o altri elementi probatori che consentano di ricostruire la volontà effettiva delle parti.

L’ordinanza sottolinea che, laddove la produzione dell’originale sia possibile, la parte interessata deve necessariamente provvedervi per consentire la perizia grafologica. In mancanza di tale produzione, la scrittura non potrà essere utilizzata come prova documentale. Tuttavia, nel caso in cui l’originale sia andato perduto o risulti irreperibile per motivi indipendenti dalla volontà della parte, è consentito provare il contenuto e l’autenticità del documento con ogni altro mezzo di prova ammissibile.

In determinati casi, la consulenza tecnica grafologica sulla copia fotostatica può essere comunque disposta, ma con un valore limitato: essa potrà fornire informazioni di carattere tecnico, senza tuttavia avere lo stesso peso probatorio di un’analisi svolta sull’originale. Tale consulenza può essere presa in considerazione solo se supportata da altri elementi indiziari concreti che confermino l’autenticità della firma. Pertanto, anche in assenza dell’originale, la parte interessata conserva la possibilità di dimostrare la genuinità della scrittura, sebbene con una diversa impostazione probatoria.

Conclusioni

L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale in materia di verificazione delle scritture private: è necessario disporre dell’originale per poter effettuare una consulenza tecnica grafologica attendibile. La Corte di Cassazione conferma così l’impossibilità di attribuire a una fotocopia lo stesso valore probatorio dell’originale per quanto riguarda l’analisi della firma.

Questa pronuncia assume particolare rilievo in materia di tutela del diritto alla prova e per la corretta valutazione dell’autenticità dei documenti prodotti in giudizio. Rimane comunque aperta la possibilità di dimostrare la validità di una scrittura privata disconosciuta attraverso altri mezzi di prova, rendendo necessaria un’attenta gestione delle contestazioni documentali da parte degli operatori del diritto.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

venti + 7 =

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.