Cassa integrazione covid: termini di decadenza conguagli

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1406/2025 depositata il 21 gennaio 2025, ha chiarito il quadro dei termini di decadenza per i conguagli della cassa integrazione, con particolare focus sul periodo Covid.

Corte di Cassazione – Sez. Lav.- sent. n. 1406 del 21.01.2025

Il fatto giuridico

Al centro della controversia una società che aveva richiesto il conguaglio per compensare i contributi previdenziali con le anticipazioni CIG erogate ai dipendenti nel periodo 23 marzo – 23 maggio 2020. L’INPS, nonostante l’iniziale autorizzazione sia della CIG Covid che del conguaglio, aveva successivamente negato il diritto dell’azienda, contestando l’irregolarità dei flussi Uniemens trasmessi tra maggio e giugno 2020.

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I principi fondamentali stabiliti dalla Cassazione sul meccanismo del conguaglio

La sentenza stabilisce un principio: il conguaglio opera secondo il meccanismo della compensazione impropria, configurandosi come un sistema automatico di bilanciamento tra debiti e crediti. Il saldo contabile tra anticipazioni CIG e debito contributivo si perfeziona quindi automaticamente, senza necessità di richieste specifiche o autorizzazioni INPS. I giudici hanno armonizzato l’art. 7, comma 3 del D.lgs. 148/2015 con l’art. 18, comma 1 del D.lgs. 241/1997, stabilendo che la decadenza è evitata quando il conguaglio viene effettuato entro il 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre, decorrente dal termine della concessione CIG o dalla data del provvedimento se successiva. Particolarmente innovativa è la posizione sulle irregolarità nei conguagli: la decadenza non opera anche in presenza di conguagli erronei ma tempestivi (ad esempio con pagamento di differenza contributiva inferiore al dovuto). L’errore incide sul debito contributivo, configurando un adempimento parziale ex art. 1181 c.c., ma non compromette il meccanismo della compensazione impropria.

Flussi Uniemens

La Cassazione chiarisce anche l’interpretazione sui flussi Uniemens: le denunce telematiche mensili ex art. 44, comma 9, D.L. 269/2003 sono mere dichiarazioni di scienza successive al conguaglio e non influiscono sul suo perfezionamento. Servono solo per il controllo ex post dell’INPS sulla correttezza dell’operazione. Questa interpretazione offre uno scudo protettivo alle imprese: eventuali irregolarità nei flussi Uniemens non compromettono il diritto al conguaglio, se effettuato nei termini di legge. La pronuncia fornisce così alle aziende un potente strumento difensivo contro le contestazioni dell’INPS basate su irregolarità formali nelle comunicazioni telematiche, privilegiando la sostanza sulla forma negli adempimenti contributivi.

 Impatto sul sistema degli ammortizzatori sociali

La decisione segna un punto di svolta nell’interpretazione delle norme sugli ammortizzatori sociali, bilanciando le esigenze di controllo dell’INPS con la necessità di tutelare le imprese che hanno anticipato le prestazioni ai lavoratori. La Cassazione ha tracciato un nuovo percorso interpretativo che privilegia l’effettività del conguaglio rispetto ai formalismi procedurali, garantendo maggiore certezza alle aziende nella gestione degli ammortizzatori sociali e nella compensazione delle somme anticipate ai lavoratori.

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