Con l’ordinanza n. 28390 del 2024, la Corte di Cassazione ha confermato l’insussistenza della responsabilità civile per la mancata comunicazione, da parte di un coniuge, della riserva mentale circa la durata del vincolo matrimoniale.
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Il caso di specie
Il ricorrente aveva lamentato che l’ex moglie, prima del matrimonio, avesse nascosto l’intenzione di contrarre matrimonio solo “per prova”, senza il reale intento di rispettarne la durata. La questione era emersa già durante un giudizio ecclesiastico, conclusosi con la nullità del matrimonio religioso, ma la successiva richiesta di delibazione era stata respinta per contrarietà all’ordine pubblico. Il ricorrente aveva inoltre sostenuto che tale comportamento avesse causato danni patrimoniali e non patrimoniali, invocando la responsabilità civile della controparte. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano rigettato le sue pretese.
I limiti della responsabilità civile
I giudici di legittimità hanno chiarito che, a differenza di quanto avviene in un contratto, il matrimonio non comporta obblighi di trasparenza o di comunicazione preventiva di intenzioni personali, essendo un atto fondato su diritti della personalità e non su vincoli patrimoniali. Dunque, l’omissione di tali comunicazioni non può fondare un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria.
Il ricorrente aveva invocato l’art. 2043 c.c., sostenendo che la mancata comunicazione della riserva mentale costituisse un fatto illecito produttivo di danno ingiusto. La Corte, richiamando la sentenza n. 500/1999 delle Sezioni Unite, ha ribadito che la configurabilità di un danno ingiusto richiede la lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Nel caso di specie, la libertà matrimoniale della resistente è stata ritenuta prevalente rispetto all’interesse del ricorrente a essere informato della riserva mentale.
Secondo la Cassazione, l’ordinamento giuridico non attribuisce rilevanza giuridica alla riserva mentale sulla dissolubilità del matrimonio, né a eventuali dubbi sulla durata del vincolo.
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Esclusione di obblighi giuridici specifici
La Corte ha escluso altresì l’applicabilità delle norme sul contratto e sulla responsabilità precontrattuale previste dagli artt. 1337 e 1338 c.c., sottolineando che il matrimonio non può essere assimilato a un negozio giuridico in senso tradizionale. Non può quindi configurarsi un obbligo giuridico di comunicare intenzioni personali o riserve mentali, né è ipotizzabile un dolo incidente ai sensi dell’art. 1440 c.c., dal momento che la mancata comunicazione degli stati soggettivi personali non incide sulla validità del consenso matrimoniale. L’art. 122 c.c., che disciplina l’errore sulla persona, si riferisce a caratteristiche oggettive e non a stati soggettivi o intenzioni interne. Allo stesso modo, l’art. 129-bis c.c., che regola la responsabilità per violazione di obblighi matrimoniali, non è applicabile in assenza di una concreta violazione di obblighi derivanti dal matrimonio.
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Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
La coabitazione come indizio, ma non decisiva
Rapporti con il diritto canonico
La Corte ha rilevato che, mentre nel diritto canonico la riserva mentale può essere causa di nullità del matrimonio, nel diritto civile essa non produce effetti. La mancata delibazione della sentenza ecclesiastica era motivata dalla contrarietà all’ordine pubblico, con particolare riferimento alla tutela dell’affidamento incolpevole dell’altro coniuge.
Principio di diritto
La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “Non rappresenta fatto costitutivo di responsabilità risarcitoria l’omessa comunicazione da parte di uno dei due coniugi, prima della celebrazione del matrimonio, dello stato psichico di concreta incertezza circa la permanenza del vincolo matrimoniale e della scelta di contrarre matrimonio con la riserva mentale di sperimentare la possibilità che il detto vincolo non si dissolva.”