Azione revocatoria e fondo patrimoniale: gli effetti sui terzi

Con la sentenza  n. 28593 del 2024, la III Sez. Civ. della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi in materia di azione revocatoria al fine di definire un equilibrio tra la tutela dei creditori e le transazioni immobiliari.

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Corte di Cassazione- Sez. III Civ.- sent. n. 28594 del 06-11-2024


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La vicenda processuale

Il caso origina da una procedura fallimentare in cui la curatela aveva ottenuto la revoca di un fondo patrimoniale costituito dal debitore, ritenuto pregiudizievole per le ragioni del creditore. Con tale revoca, la curatela aveva deciso di avviare procedure esecutive sui beni inclusi nel fondo, alcuni dei quali erano stati alienati terze parti. Questi ultimi si erano opposti, affermando la prevalenza dei loro diritti, acquisiti e trascritti prima del pignoramento. Il giudice d’appello aveva accogliendo le opposizioni, aveva chiarito che l’inefficacia relativa all’azione revocatoria non dovesse propagarsi agli atti successivi di disposizione. Tuttavia, la curatela aveva richiesto un’estensione degli effetti della revoca tali da ammettere anche i trasferimenti successivi.

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Il decreto di trasferimento degli immobili pignorati

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Maria Teresa De Luca
Avvocato cassazionista. Si occupa di diritto civile e, in particolare, di diritto bancario ed esecuzioni immobiliari. Svolge la funzione di Professionista delegato alle vendite immobiliari presso il Tribunale di Taranto. Autrice di volumi e contributi su riviste giuridiche e portali on line.

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Maria Teresa De Luca , 2024, Maggioli Editore
21.00 € 19.95 €

Il vincolo di destinazione del fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale consente di destinare specifici beni immobili o mobili registrati secondo i bisogni della famiglia. Come evidenziato dai giudici di legittimità, non si tratta di un atto dispositivo-traslativo, ma di un negozio di segregazione: i beni restano nel patrimonio del conferente, sottoposti, tuttavia, ad un regime speciale di amministrazione e protezione in virtù degli artt. 167-170 c.c. La protezione offerta dalle norme codicistiche non è assoluta: l’art. 170 c.c., infatti, consente l’espropriazione dei beni del fondo per debiti contratti al di fuori degli scopi familiari, purché il creditore riesca a dimostrare tale estraneità. La revoca del fondo patrimoniale, ottenuta mediante l’azione revocatoria, elimina il vincolo di destinazione, rendendo i beni nuovamente accessibili per la garanzia patrimoniale generica.

Inefficacia relativa dell’azione revocatoria

L’azione revocatoria, disciplinata dall’art. 2901 c.c., tutela il creditore rispetto agli atti compiuti dal debitore che compromettano la soddisfazione del credito, consentendo di ottenere una dichiarazione di inefficacia relativa, limitata al creditore che ha agito in giudizio, sugli atti pregiudizievoli. La Terza Sez. Civ. della Corte ha ribadito che tale inefficacia dispieghi i suoi effetti solo all’atto revocato (nel caso di specie, la costituzione del fondo patrimoniale) e non possa estendersi agli atti successivi. Il principio in esame, infatti, evita di compromettere diritti consolidati di soggetti terzi, in particolare quando tali diritti siano stati regolarmente trascritti nei pubblici registri prima dell’avvio delle esecuzioni.

La pubblicità immobiliare

La Corte di Cassazione ha evidenziato il ruolo del sistema di pubblicità immobiliare nella protezione dei terzi. Secondo la Corte, gli atti di alienazione successivi alla costituzione del fondo patrimoniale, purché autonomi e non dipendenti dall’atto revocato, restano validi e opponibili al creditore procedente se trascritti prima del pignoramento. Tale principio rafforza la certezza delle transazioni immobiliari rispetto ai diritti acquisiti dai terzi in buona fede. La revocatoria, sebbene efficace per tutelare il creditore, non può ledere retroattivamente situazioni giuridiche legittimamente consolidate.

Il principio di diritto

La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l’azione revocatoria si limita a ripristinare la garanzia patrimoniale generica prevista dall’art. 2740 c.c.,senza incidere sugli atti di disposizione successivi, che conservano la loro validità se trascritti in modo tempestivo. Pertanto, il principio di diritto enunciato dai giudici è il seguente: «L’azione revocatoria di un atto di costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi determina, ad esclusivo vantaggio del creditore attore, l’inefficacia unicamente del vincolo di destinazione con tale atto generato, ma non anche dei successivi atti di disposizione in favore di terzi dei beni conferiti nel fondo, siccome atti non dipendenti dall’atto di costituzione dello stesso.»

Conclusioni

La sentenza n. 28593/2024 della Corte di Cassazion ha chiarito i confini dell’inefficacia relativa dell’azione revocatoria e il ruolo centrale della pubblicità immobiliare nella protezione dei terzi acquirenti.

 

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