
Con la sentenza n. 28593 del 2024, la III Sez. Civ. della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi in materia di azione revocatoria al fine di definire un equilibrio tra la tutela dei creditori e le transazioni immobiliari. Il nuovo Codice Civile 2026 Maggioli Editore, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, fornisce uno strumento di agile consultazione, aggiornato alle ultimissime novità legislative.
Codice Civile 2026
Il presente codice fornisce uno strumento di agile consultazione, aggiornato alle ultimissime novità legislative (L. 3 ottobre 2025, n. 148, di conversione del decreto giustizia, L. 23 settembre 2025, n. 132, cd. legge AI e D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88, il decreto correttivo sulle operazioni transfrontaliere).
Grazie a una selezione puntuale delle fonti, il volume è uno strumento indispensabile per avvocati e magistrati, studenti universitari e concorsisti.
Completa il codice una sezione online che mette a disposizione ulteriori leggi e gli aggiornamenti normativi fino al 30 aprile 2026.
Giuseppe Cassano
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma, Firenze e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato oltre 300 saggi in tema fra volumi, trattati, voci enciclopediche e note per le principali riviste giuridiche italiane ed estere. Direttore della Rivista Responsabilità sanitaria, rischio clinico e valore della persona e della Rivista Diritto di Internet e dell’Intelligenza Artificiale. Codirige gli Stati generali del Diritto di Internet e della IA in Luiss, e gli Stati Generali della Responsabilità Sanitaria in ESE. Membro del Comitato AgCOM per l’Intelligenza Artificiale.
Leggi descrizione
Giuseppe Cassano, 2025, Maggioli Editore
29.00 €
27.55 €
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Giuseppe Cassano
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma, Firenze e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato oltre 300 saggi in tema fra volumi, trattati, voci enciclopediche e note per le principali riviste giuridiche italiane ed estere. Direttore della Rivista Responsabilità sanitaria, rischio clinico e valore della persona e della Rivista Diritto di Internet e dell’Intelligenza Artificiale. Codirige gli Stati generali del Diritto di Internet e della IA in Luiss, e gli Stati Generali della Responsabilità Sanitaria in ESE. Membro del Comitato AgCOM per l’Intelligenza Artificiale.
La vicenda processuale
Il caso origina da una procedura fallimentare in cui la curatela aveva ottenuto la revoca di un fondo patrimoniale costituito dal debitore, ritenuto pregiudizievole per le ragioni del creditore. Con tale revoca, la curatela aveva deciso di avviare procedure esecutive sui beni inclusi nel fondo, alcuni dei quali erano stati alienati terze parti. Questi ultimi si erano opposti, affermando la prevalenza dei loro diritti, acquisiti e trascritti prima del pignoramento. Il giudice d’appello aveva accogliendo le opposizioni, aveva chiarito che l’inefficacia relativa all’azione revocatoria non dovesse propagarsi agli atti successivi di disposizione. Tuttavia, la curatela aveva richiesto un’estensione degli effetti della revoca tali da ammettere anche i trasferimenti successivi.
Consiglio: il nuovo “Formulario commentato dell’esecuzione forzata”, a cura di dell’avvocato Gabriele Voltaggio, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, raccoglie le formule di tutti gli atti presenti nel procedimento di espropriazione.
Formulario commentato dell'esecuzione forzata
Il testo, aggiornato alla Riforma Cartabia, al successivo decreto correttivo e alle specifiche tecniche PCT, raccoglie le formule di tutti gli atti presenti nel procedimento di espropriazione, completi di norma di legge, commento, indicazione dei termini o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali.
Il Volume si configura come uno strumento completo, pratico e operativo di grande utilità per chi opera quotidianamente nell’ambito dell’esecuzione forzata: avvocati, magistrati, professionisti delegati e operatori del credito. L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Gabriele Voltaggio
Avvocato del Foro di Roma, si occupa di diritto bancario, crediti ed esecuzione forzata. Professionista delegato e custode giudiziario presso il Tribunale di Roma, è autore di contributi e formulari in materia esecutiva. Fondatore e curatore di Giuricivile.it.
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Gabriele Voltaggio, 2025, Maggioli Editore
62.00 €
58.90 €
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Il vincolo di destinazione del fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale consente di destinare specifici beni immobili o mobili registrati secondo i bisogni della famiglia. Come evidenziato dai giudici di legittimità, non si tratta di un atto dispositivo-traslativo, ma di un negozio di segregazione: i beni restano nel patrimonio del conferente, sottoposti, tuttavia, ad un regime speciale di amministrazione e protezione in virtù degli artt. 167-170 c.c. La protezione offerta dalle norme codicistiche non è assoluta: l’art. 170 c.c., infatti, consente l’espropriazione dei beni del fondo per debiti contratti al di fuori degli scopi familiari, purché il creditore riesca a dimostrare tale estraneità. La revoca del fondo patrimoniale, ottenuta mediante l’azione revocatoria, elimina il vincolo di destinazione, rendendo i beni nuovamente accessibili per la garanzia patrimoniale generica.
Inefficacia relativa dell’azione revocatoria
L’azione revocatoria, disciplinata dall’art. 2901 c.c., tutela il creditore rispetto agli atti compiuti dal debitore che compromettano la soddisfazione del credito, consentendo di ottenere una dichiarazione di inefficacia relativa, limitata al creditore che ha agito in giudizio, sugli atti pregiudizievoli. La Terza Sez. Civ. della Corte ha ribadito che tale inefficacia dispieghi i suoi effetti solo all’atto revocato (nel caso di specie, la costituzione del fondo patrimoniale) e non possa estendersi agli atti successivi. Il principio in esame, infatti, evita di compromettere diritti consolidati di soggetti terzi, in particolare quando tali diritti siano stati regolarmente trascritti nei pubblici registri prima dell’avvio delle esecuzioni.
La pubblicità immobiliare
La Corte di Cassazione ha evidenziato il ruolo del sistema di pubblicità immobiliare nella protezione dei terzi. Secondo la Corte, gli atti di alienazione successivi alla costituzione del fondo patrimoniale, purché autonomi e non dipendenti dall’atto revocato, restano validi e opponibili al creditore procedente se trascritti prima del pignoramento. Tale principio rafforza la certezza delle transazioni immobiliari rispetto ai diritti acquisiti dai terzi in buona fede. La revocatoria, sebbene efficace per tutelare il creditore, non può ledere retroattivamente situazioni giuridiche legittimamente consolidate.
Il principio di diritto
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l’azione revocatoria si limita a ripristinare la garanzia patrimoniale generica prevista dall’art. 2740 c.c., senza incidere sugli atti di disposizione successivi, che conservano la loro validità se trascritti in modo tempestivo. Pertanto, il principio di diritto enunciato dai giudici è il seguente:
«L’azione revocatoria di un atto di costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi determina, ad esclusivo vantaggio del creditore attore, l’inefficacia unicamente del vincolo di destinazione con tale atto generato, ma non anche dei successivi atti di disposizione in favore di terzi dei beni conferiti nel fondo, siccome atti non dipendenti dall’atto di costituzione dello stesso».
Conclusioni
La sentenza n. 28593/2024 della Corte di Cassazione ha chiarito i confini dell’inefficacia relativa dell’azione revocatoria e il ruolo centrale della pubblicità immobiliare nella protezione dei terzi acquirenti.











