Amministrazione di sostegno: quale competenza territoriale?

L’ordinanza della I Sez. Civ. della Corte di Cassazione n. 27190 del 21 ottobre 2024 ha chiarito un punto fondamentale in materia di amministrazione di sostegno: la competenza territoriale. 

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Il caso di specie

Il caso specifico riguardava un beneficiario affetto da schizofrenia, la cui amministrazione di sostegno era stata originariamente disposta dal Tribunale di Brescia. Dopo vari trasferimenti tra strutture sanitarie, il beneficiario era stato ricoverato in una casa di cura nella provincia di Cuneo. A seguito di questo spostamento, il Tribunale di Mantova, cui era stata assegnata temporaneamente la competenza, si è dichiarato incompetente, trasferendo il caso al Tribunale di Cuneo. L’amministratore di sostegno ha contestato tale decisione, sostenendo che il trasferimento in Piemonte fosse solo temporaneo e che la competenza dovesse restare a Brescia, dove risiedevano i legami più stabili del beneficiario, inclusa la famiglia. Il ricorrente ha argomentato che la collocazione in Piemonte era dovuta a esigenze di cura e non a una scelta di stabilimento da parte del beneficiario.

 La posizione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo che la competenza territoriale restava del Tribunale di Brescia. La decisione si è basata su una lettura estensiva degli artt. 404 e 405 c.c., secondo cui il concetto di “dimora abituale” è da intendersi come il luogo che rispecchia i legami stabili del beneficiario, anche se trasferito in via temporanea in altro luogo.
I giudici della Cassazione hanno fatto leva su un principio consolidato per la determinazione del foro di competenza: il foro abituale va identificato nel luogo di residenza effettiva, ma solo quando ciò coincide con una scelta stabile e volontaria del beneficiario. In assenza di tale prova, la competenza territoriale rimane radicata nel foro di origine, ossia il luogo in cui lo stesso conserva i suoi legami sociali e familiari più importanti.

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Dimora abituale e volontarietà del trasferimento

La Cassazione ha sottolineato che la nozione di dimora abituale in materia di amministrazione di sostegno, implica non solo la presenza fisica ma anche una continuità stabile e, in condizioni normali, una volontarietà del soggiorno. Nel caso di specie, il beneficiario era stato trasferito per esigenze di salute, non per sua volontà, e la sua permanenza in Piemonte non era stata programmata come definitiva.

In particolare, la Corte ha richiamato la giurisprudenza che identifica la dimora abituale come il luogo in cui il beneficiario ha costruito rapporti sociali e familiari consolidati. La decisione di trasferirsi in una nuova località deve essere espressione di una scelta consapevole; se invece il trasferimento avviene per esigenze sanitarie e non riflette una scelta autonoma del beneficiario, come in questo caso, il luogo del ricovero temporaneo non può determinare la competenza territoriale.

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Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
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 I riferimenti giurisprudenziali

La Cassazione ha richiamato alcuni precedenti in materia, (cfr. Corte di Cassazione – sent. n.  18943/2020 e 20471/2015), che confermano il principio secondo cui la competenza rimane al foro del luogo di dimora abituale, salvo prova di una volontaria e stabile decisione di trasferimento. La ratio di tale orientamento risiede nell’esigenza di garantire continuità di tutela, evitando che spostamenti temporanei o forzati possano portare a un cambio di foro frequente, con potenziali disagi per il beneficiario e l’amministratore di sostegno.

L’interpretazione giurisprudenziale richiama il concetto di dimora abituale alla luce delle circostanze del caso concreto, specie nei casi di beneficiari con gravi difficoltà psichiche.

Infine, l’art. 405, comma 2, c.c. stabilisce che il giudice tutelare designa l’amministratore di sostegno in base alle esigenze di protezione del beneficiario. Anche in questo caso, la norma è volta a sottolineare l’importanza della stabilità giurisdizionale, rafforzando l’idea che il tribunale del luogo di residenza abituale sia il più indicato a garantire la continuità del sostegno.

Conclusioni

Con questa ordinanza, la Cassazione chiarisce che la competenza territoriale non può essere variata per un trasferimento di natura temporanea e non volontario. Il foro abituale rimane il luogo dove il beneficiario ha i suoi legami più stabili, indipendentemente dalle strutture di cura in cui si trova occasionalmente. Questo principio assume particolare rilevanza per i beneficiari affetti da patologie gravi, come quelle psichiatriche, che spesso richiedono trasferimenti in diverse strutture per esigenze sanitarie.

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