Telemarketing selvaggio: come difendersi

Il D.PR. n. 26/2022, “Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5”, composto da 16 articoli, ed entrato in vigore il 13 aprile 2022, ha dettato alcune regole per fronteggiare il fenomeno del cd. telemarketing.

Registro pubblico delle opposizioni

Il Registro pubblico delle opposizioni (RPO), all’origine riservato alle sole utenze presenti negli elenchi telefonici pubblici, grazie alla disciplina del 2022 è stato esteso a tutti i numeri nazionali riservati, inclusi i mobili, ovverosia i numeri di cellulare. Per l’effetto, è stato praticabile iscrivere al servizio tutti i numeri per cui qualsiasi cittadino non intendesse ricevere proposte di telemarketing. In altre parole, per l’intestatario è stato possibile iscrivere tutti i propri numeri di telefono fissi e mobili, sia quelli presenti negli elenchi telefonici pubblici sia quelli riservati. Il Registro pubblico delle opposizioni è stato quindi congegnato quale servizio istituzionale gratuito per il cittadino, di cui è titolare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ne ha affidato la realizzazione, gestione e manutenzione alla Fondazione Ugo Bordoni (FUB).

Effetti dell’iscrizione

L’iscrizione al RPO impedisce, da parte degli operatori, il trattamento dei dati personali degli utenti per finalità di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale ovvero per il compimento di ricerche di mercato. Pertanto, l’iscrizione al RPO annulla i consensi al telemarketing e alla cessione a terzi di dati personali eventualmente rilasciati in precedenza per finalità promozionali, quali ad esempio in occasione di campagne promozionali, attivazione di fidelity card, adesione ad altri strumenti di fidelizzazione  della clientela. La revoca dei consensi ha efficacia sia sulle chiamate effettuate con operatore umano sia su quelle automatizzate, cd. “robocall”. A seguito dell’iscrizione al RPO è possibile ricevere unicamente chiamate autorizzate nell’ambito di contratti attivi ovvero cessati da non più di 30 giorni (ad esempio del settore telefonico ed energetico) e quelle per cui l’interessato abbia rilasciato un apposito consenso in epoca successiva rispetto alla data di iscrizione al RPO.

Obbligo di presentazione dell’identificazione della linea chiamante e dell’impiego di prefissi nazionali

La stessa disciplina del 2022 ha imposto a operatori e soggetti che svolgono attività di call center rivolte a  numerazioni  telefoniche  nazionali, quando effettuano chiamate verso i contraenti, per fini  di  invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per  il  compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, a garantire la presentazione dell’identificazione  della  linea  chiamante, secondo il disposto di cui all’articolo 2, comma 1, legge n. 5/2018, dove si è statuito che gli operatori che svolgono attività di call center, per chiamate con o senza operatore, rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell’obbligo di presentazione dell’identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, lettera b), del codice privacy.

Obbligo di informativa

Pure in assenza di  specifica  richiesta  del  contraente, gli operatori ovvero i soggetti dagli stessi a tal fine designati, al  momento della chiamata, oppure all’interno del materiale  pubblicitario o di vendita diretta, o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale inviato tramite posta cartacea, indicano con precisione al contraente che i loro dati personali sono stati estratti legittimamente  dagli  elenchi di contraenti di cui all’articolo 129 del Codice, ovvero da altre fonti, fornendo anche le  indicazioni utili all’eventuale iscrizione del contraente nel registro pubblico delle opposizioni.  Le informazioni sono rese anche  con  le  modalità  indicate  dal  Garante  per  la protezione dei  dati  personali  in  conformità  a  quanto  previsto dall’articolo 12, paragrafi 7 e 8, del RGPD.

Se malgrado l’iscrizione nel Registro si ricevono comunicazioni promozionali

È possibile rivolgersi direttamente al titolare del trattamento (riconducibile, nella maggior parte delle fattispecie, all’operatore economico nel cui interesse è stato effettuato il contatto promozionale) ovvero, ove noto, al responsabile del trattamento il call center/il partner commerciale/l’agente/il fornitore di servizi, ecc.), ai recapiti generalmente indicati nei relativi website, al fine di verificare se sia stato acquisito un eventuale consenso al marketing e di opporsi all’ulteriore ricezione di telefonate indesiderate per finalità promozionali. Ove malgrado la richiesta di opposizione al trattamento per finalità di marketing le chiamate persistono, l’interessato può presentare una segnalazione al Garante mediante un servizio telematico apposito (https://servizi.gpdp.it/diritti/s/tel-indesiderate-scelta-auth).

Vigilanza

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disciplina e vigila sul rispetto delle disposizioni che impongono la presentazione dell’identificazione applicando, in ipotesi di violazione, le sanzioni di cui all’articolo 2,  comma  1, della legge n. 5/2018. Al Garante per la protezione dei dati personali competono funzioni di vigilanza sul Registro delle opposizioni (art. 130, comma 3-quater, Codice privacy). Il Registro è gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni (FUB) che deve garantire l’accesso al medesimo Registro da parte del Garante per la protezione dei dati personali, nella finalità di consentire l’esercizio dei controlli, delle verifiche o delle ispezioni che risultino necessari secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Sanzioni

In ipotesi di violazione del diritto di opposizione, nelle forme previste dalla legge n. 5/2018, si applicano le sanzioni di cui all’art. 83, par. 5 del GDPR, che possono arrivare fino a 20 milioni di euro o per le imprese fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, ove superiore.

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