Euribor: riflessioni e conseguenze giuridiche per mutui e prodotti derivati

L’Euribor, acronimo di Euro Interbank Offered Rate, è il tasso interbancario di riferimento per i mutui a tasso variabile (ma non solo) stipulati in Euro. È stato introdotto nell’anno di nascita dell’euro, quando già esistevano tassi di riferimento nazionali come il PIBOR francese e il Fibor tedesco.
L’Euribor raffigura il tasso medio d’interesse utilizzato da un gran numero di istituti bancari europei per le operazioni interbancarie di scambio di denaro nell’area Euro e viene rilevato tramite un “panel” di banche internazionali aventi un elevato merito di credito, selezionate dalla federazione bancaria europea. Si deduce quindi che l’Euribor è il tasso di riferimento base anche per tutti i prodotti derivati che utilizzano l’euro (futures, swap e option) perché permette alle parti di pattuire contratti che si adattano ai mutamenti del mercato dei tassi.
Il tema della cosiddetta manipolazione dell’Euribor è sorto con il provvedimento della Commissione Antitrust Europea C (2013) 8512/1 del 4.12.2013 e successivamente con una decisione analoga nel 2016; in entrambi i provvedimenti è stata accertata l’avvenuta manipolazione da parte di un ristretto gruppo di banche facenti parte del “panel” sopra citato.

Se desideri approfondire il tema della manipolazione del tasso Euribor e le sue implicazioni, il volume “Manipolazione del tasso Euribor e diritto al rimborso degli interessi“, edito da Maggioli Editore, offre un’analisi dettagliata delle normative, delle sentenze più recenti e delle possibili conseguenze per i contratti legati all’Euribor.

L’evoluzione delle varie decisioni

La Corte d’Appello di Milano con l’ordinanza n.775/2022 ha sancito il principio che il tasso di leasing riportato in termini di tasso annuo nominale è il tasso pure applicato ad un finanziamento e indicando “ il reale prezzo del servizio ricevuto, cioè il prezzo della disponibilità di una somma di denaro per un certo intervallo di tempo, esso non tiene conto degli oneri aggiuntivi e accessori connessi all’operazione e nemmeno degli interessi ottenuti da eventuali capitalizzazioni infra-annuali”. Si deduce quindi che viene corrisposto al tasso effettivo periodale moltiplicato per il numero di periodi espresso in termini annui, così come applicato nelle operazioni di finanziamento dagli intermediari finanziari e non corrisponde al tasso d’interesse realmente applicato al finanziamento. Quindi non si possono equiparare il tasso per un mutuo con il tasso di leasing.
Successivamente la sentenza 24.2.2022 pres., Filippo est. Stefani ci orienta nel caso di un’applicazione di un tasso di indicizzazione Euribor inferiore a quello pubblicato: ‘ ..,il tasso leasing consiste, secondo la definizione fornita dalla BANCA D’ITALIA, nel tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’eguaglianza tra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) contrattualmente previsti; orbene, per la concedente dal punto di vista propriamente matematico finanziario rimane del tutto indifferente che l’utilizzatore eserciti o meno l’opzione di acquisto, dal momento che il relativo prezzo rappresenta la quota residua del corrispettivo dovuto per l’investimento rappresentato dall’acquisto del bene e la sua conseguente locazione in favore dell’utilizzatore. Una volta, quindi, giunti al pagamento dell’ultimo canone concordato, per la concedente rimane del tutto indifferente, in quanto del tutto equivalenti, incassare il prezzo di opzione o vedersi restituire il bene e ciò spiega non solo perché il prezzo dell’opzione di acquisto debba essere considerato ai fini della determinazione del tasso leasing, ma anche perché lo stesso vada ricompreso nel piano di ammortamento e, quindi, costituisca una voce di capitale in riferimento alla quale va determinato il canone periodico convenuto con il contratto….’’.
La  sentenza del 24.2.2022 ci illustra, quindi, che va ricordato come la regolamentazione antitrust nel suo complesso miri a proteggere la struttura e la logica concorrenziale del mercato. L’indagine della Commissione UE ha esaminato il mercato dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati all’Euribor o all’EONIA (Euro OverNight Index Average), noti con la sigla EIRD, in particolare la decisione del 4/12/2013 spiega che gli EIRD di base più comuni sono:
i) i contratti su tassi a termine del tipo forward rate agreement (FRA);
ii) gli swap su tassi di interesse;
iii) le opzioni su tassi di interesse e
iv) i future su tassi di interesse (cfr. punto 6 della decisione).
Si rileva quindi che una banca può ricevere un interesse per un fixing EURIBOR elevato (alla presenza di un importo calcolato in base all’EURIBOR), basso (se è dovuto un importo calcolato in base all’EURIBOR) o forfettario (se non ci sono posizioni rilevanti in nessuna delle direzioni). La Commissione ha riscontrato che durante il periodo in questione, i dirigenti di alcune banche (Barclays, Deutsche Bank, Societe Generale e RBS), hanno distorto e comunicato il valore dell’Euribor alterando di conseguenza il mercato e in particolar modo quello degli EIRD.
L’articolo101 del TFUE prevede la nullità degli accordi e delle decisioni vietati da tale articolo, compresi quelli volti a fissare, direttamente o indirettamente, il prezzo di vendita o altre condizioni commerciali. Una simile disposizione si trova nell’art. 2, legge n.287/1990, in base alla quale “le intese vietate sono nulle ad ogni effetto’.
I giudici si sono pronunciati sulla portata dell’art. 2 della legge nr.287/90 – oggetto del divieto rilevato dalla Suprema Corte, III sesta sezione civile, nr. 34889 in data 12.10.2023- precisando che ‘ … il legislatore ha inteso proibire il fatto della distorsione della concorrenza in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche…’ specificando che ‘ qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ’.
La “legge Antitrust” n.287 del 1990 dispone che le intese vietate non sono solamente quelle presenti in senso tecnico in un contratto o in un negozio giuridico ma pure quelle dove una condotta di almeno una delle parti è consapevolmente coinvolta. Quindi è necessario osservare:
⁃ La riconducibilità alla citata nozione normativa dell’accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Europea con la decisione del 4 dicembre 2013.
⁃ La nullità dei contratti a “valle”.
Nella successiva sentenza del 21.1.2024 n. 2221 il Tribunale di Milano, in particolare la sesta sezione civile in composizione collegiale, è tornato sul tema della c.d. manipolazione dell’Euribor affrontando una serie di tematiche, alcune connesse alla manipolazione dell’Euribor altre su diversi argomento su cui non ci si dilunga. Essa sostiene che l’intesa relativa al mercato dei derivati non possa migrare verso altri comparti finanziari (settori differenti di mercato per cui non si applicherebbe al leasing e ai mutui). Quindi per confermare la sussistenza della nullità della “clausola Euribor”, si presume l’esistenza di un accordo anticoncorrenziale e la nullità – a tutto concedere – dovrebbe colpire solo i contratti conclusi nel periodo di accertata violazione. In ogni caso, una nullità per illiceità posteriore sembra un “inedito aberrante” 1. Infatti, si evidenzia come un contratto stipulato nel 2003 con scadenza 2015 stipulato a tasso variabile si trasformerebbe in un contratto giuridicamente scorretto, solamente nell’arco temporale tra 2005 e 2008 (cioè quello accertato dai citati provvedimenti comunitari), per poi tornare giuridicamente corretto fino alla scadenza. È indispensabile, poi, sottolineare la rilevanza della distinzione tra i contratti di mutuo dai contratti di locazione finanziaria, i quali hanno causa mista di finanziamento e godimento, ben diversa da quella dei meri contratti di finanziamento, come il mutuo.

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Manipolazione del tasso Euribor e diritto al rimborso degli interessi

Manipolazione del tasso Euribor e diritto al rimborso degli interessi

Quali sono gli elementi costitutivi della manipolazione del tasso Euribor? Come e perché sono stati manipolati i tassi Euribor? I contratti di mutuo basati su tassi Euribor manipolati sono totalmente o parzialmente nulli?

A questi e ad altri interrogativi risponde Monica Mandico in questo pratico fascicolo che vuole offrire una guida accessibile per chiunque desideri comprendere e affrontare questa problematica, evitando i rischi di procedimenti legali mal gestiti e aumentando le possibilità di recupero dei danni subiti attraverso l’analisi delle normative, delle sentenze e delle strategie legali più efficaci.

Monica Mandico
Avvocato Cassazionista presso lo Studio Mandico & Partners, gestore ex art. 356 CCII, liquidatore, amministratore giudiziario. Esperta in diritto bancario e crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento, svolge incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione e master di II livello presso l’Università Partenope di Napoli e l’Università di Ferrara ed è legale accreditato presso Enti no profit e Onlus. Già componente della Commissione regionale per la nomina di Esperto Indipendente presso la C.C.I.A.A. di Napoli. Coordinatrice della Commissione di studio presso il COA di Napoli su “Sovraindebitamento ed esdebitazione”. Autrice di numerose pubblicazioni su diritto bancario e finanziario, sovraindebitamento e GDPR.

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Monica Mandico, 2024, Maggioli Editore
21.00 € 19.95 €

Ultime decisioni della Corte di Cassazione

Con una prima decisione con ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, la terza sezione della Corte di Cassazione (Pres. Scarano, Rel. Gorgoni) si era pronunciata affermando la nullità della “clausola euribor’’ ribaltando la pronuncia di appello secondo la quale la partecipazione degli istituti di credito al panel non fosse sufficiente per confermare un’intesa vietata dall’art. 2 della l. n. 287/1990.
A distanza di pochi mesi la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza del 3 maggio 2024, n.12007 si è espressa (utilizzando come bussola di orientamento la sentenza dei Giudici del Tribunale di Milano) e ha differenziato la situazione delle banche aderenti al cartello manipolativo e quelle estranee all’intesa anticoncorrenziale verificata dalla Commissione nel 2013 e nel 2016.
La corte di cassazione riapre, poi, il dialogo a distanza di due soli mesi con un’ordinanza interlocutoria numero 19900, del 19/07/2024 a trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni:
-se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all’indice Euribor costituisca un negozio «a valle» rispetto all’intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell’Unione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell’esistenza di tale intesa e dell’intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti;
– se la alterazione dell’Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell’oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell’ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni.2.
Quindi, si torna a focalizzare due aspetti essenziali:
a. l’esistenza o meno del nesso tra accordo manipolativo e effetto di detto accordo anticoncorrenziale sui contratti di finanziamento (o derivati),
b. le conseguenze in termini di errore e di rimedi civilistici dello stesso.

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Conclusioni e possibili conseguenze

In attesa della più che probabile decisione delle Sezioni Unite, quali sono le possibili conseguenze del quadro giurisprudenziale che si è sinora formato?
La prima osservazione è che in Italia nessuna banca ha fatto parte dell’intesa anticoncorrenziale o ne fosse a conoscenza ma anche – e soprattutto – investigando (e negando) l’esistenza del nesso intercorrente tra la manipolazione “a monte” ed i contratti stipulati a valle, impregiudicata la possibilità di far valere gli ordinari rimedi civilistici (annullamento per errore e/o risarcimento del danno connesso all’Euribor alterato).
In caso di affermazione della nullità sui contratti a valle, indipendentemente dal fatto che l’intermediario sia stato o meno parte dell’accordo anticoncorrenziale, gli effetti negativi sarebbero tutti a carico del sistema bancario (già sotto pressione per un altro aspetto, vale a dire la possibile illegittimità dell’ammortamento alla francese anche in relazione all’usura). Tuttavia, non si può pretendere che i giudici si esprimano in base alle conseguenze. Non resta che attendere il risultato della loro emerita decisione.

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