L’ordinanza n. 22891 del 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, ha affrontato la distinzione tra sanzione amministrativa e tributaria nel quadro dell’imposta di soggiorno.
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Corte di cassazione-sez. un.- ord. n. 22891 del 19-08-2024
Il caso di specie
La vicenda si è sviluppata a partire dalle sanzioni amministrative comminate dal Comune di Maiori alla STAM S.r.l., una società operante nel settore delle strutture ricettive. L’importo complessivo delle sanzioni è stato contestato in seguito alla violazione di alcune norme del regolamento comunale sull’imposta di soggiorno. Nello specifico, le sanzioni derivavano dal mancato accreditamento della società al portale telematico Pay Tourist e dall’assenza di dichiarazioni giornaliere sui pernottamenti, obblighi previsti per le strutture ricettive dal regolamento comunale.
La STAM S.r.l. ha dunque impugnato le ordinanze ingiuntive davanti al Giudice di Pace di Amalfi, sollevando dubbi sulla corretta procedura seguita dal Comune e contestando la propria qualificazione come gestore di strutture ricettive. Inoltre, la società ha richiesto una riduzione delle sanzioni, invocando l’applicazione del principio di unicità della condotta omissiva.
Il Comune di Maiori ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia riguardasse il diritto tributario e, di conseguenza, fosse di quest’ultimo.
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La terza parte approfondisce i primi arresti giurisprudenziali, sia di merito, che di legittimità, con uno sguardo alla recente Sentenza dell’11 gennaio 2024 della CGUE in tema di onere della prova e di primato del diritto europeo.
Flavio Carlino
Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale e Giornalista Pubblicista. Founder dello Studio legale-tributario Carlino dal 1991, ha un’esperienza ultratrentennale nel campo della consulenza nel settore tributario. Nel 2022 ha fondato l’Associazione Italiana Avvocati Commercialisti (A.I.A.C.), di cui è attualmente Presidente, ed ha creato una rete di professionisti con 20 sedi su tutto il territorio nazionale. CTU e perito presso il Tribunale di Lecce, è difensore tributario di enti pubblici e privati.
L’intervento della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione è stata chiamata a dirimere il nodo relativo alla competenza giurisdizionale, analizzando se le sanzioni impugnate avessero carattere tributario o amministrativo. La distinzione è fondamentale, poiché le sanzioni di natura tributaria rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, mentre quelle amministrative sono di competenza del giudice ordinario.
La Corte ha esaminato attentamente la natura degli obblighi cui la STAM S.r.l. avrebbe dovuto adempiere secondo il regolamento comunale di Maiori. Le sanzioni contestate riguardavano il mancato accreditamento al portale telematico e l’omissione delle dichiarazioni giornaliere dei pernottamenti. Tali obblighi sono stati qualificati dalla Corte come procedurali e amministrativi, volti a garantire la corretta applicazione del sistema di riscossione dell’imposta di soggiorno.
Il compito dell’analisi della Corte è stato stabilire che queste violazioni, pur legate al contesto dell’imposta di soggiorno, non avevano natura tributaria. La Corte ha sottolineato che le sanzioni in questione non derivavano da un omesso o parziale versamento dell’imposta, ma dall’inosservanza di obblighi procedurali specificati nel regolamento comunale. Pertanto, la controversia non poteva essere considerata di natura tributaria, e la giurisdizione competente doveva essere quella del G.O.
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Una questione di confini giurisdizionali
L’ordinanza n. 22891/2024 si inserisce in un filone giurisprudenziale che ha visto la Corte di Cassazione affrontare casi analoghi, in cui la distinzione tra sanzioni amministrative e tributarie è risultata decisiva per determinare la giurisdizione competente.
La Corte ha richiamato precedenti sentenze, tra cui quella relativa all’opposizione alle sanzioni per la detenzione di apparecchi da intrattenimento in difformità alle normative, sottolineando come la natura non tributaria delle sanzioni abbia portato alla conferma della competenza del G.O.
Nel caso della STAM S.r.l., la Corte ha concluso che le sanzioni amministrative irrogate dal Comune di Maiori non potevano essere considerate di natura tributaria. Pertanto, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, che dovrà decidere sulla legittimità delle sanzioni contestate e sulla corretta applicazione del regolamento comunale.
Conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22891/2024 costituisce un importante chiarimento giurisprudenziale sui confini tra giurisdizione ordinaria e tributaria. Essa ribadisce che la natura delle sanzioni, e non solo il contesto in cui esse si inseriscono, è determinante per stabilire la competenza giurisdizionale.
Infine, dal punto di vista giuridico, l’ordinanza contribuisce a consolidare un orientamento che mira a evitare l’estensione indebita della giurisdizione tributaria a casi che non riguardano direttamente l’accertamento e la riscossione delle imposte.