Obblighi informativi e domanda di protezione internazionale

La recente ordinanza della I sez. civ., n. 10331 del 2024, ha chiarito che gli obblighi informativi imposti all’autorità amministrativa non possono essere confusi con quelli relativi alla domanda di protezione. L’omissione di tali obblighi può portare all’annullamento della decisione di trasferimento se dimostrata durante l’audizione. Questo principio risulta fondamentale per garantire un processo equo e informato, secondo l’interpretazione dell’art. 4 e 5 del Regolamento Dublino III.

Corte di Cassazione- Sez. I Civ. ord. n. 10331 del 17-04-2024

La questione

Il caso in esame si concentra su un cittadino pakistano che ha impugnato un decreto del Ministero dell’Interno italiano, che ordinava il suo trasferimento in Francia per esaminare la sua domanda di protezione internazionale. Il motivo del trasferimento si basava sul fatto che lo straniero aveva precedentemente presentato una richiesta simile in Francia, secondo quanto stabilito dal sistema Eurodac e dal Regolamento Dublino III. Il Tribunale di Roma, valutando il ricorso del cittadino, ha deciso di annullare il provvedimento del Ministero per due motivazioni principali. Innanzitutto, il giudice di prime cure ha evidenziato che il Ministero non aveva preventivamente informato il richiedente sulle procedure e le implicazioni del suo trasferimento, obbligo sancito dall’art. 4 del Regolamento Dublino III. Inoltre,  ha rilevato che non era stato condotto un colloquio personale adeguato con il richiedente, che avrebbe dovuto servire per chiarire tale procedura.

I motivi di ricorso

Il Ministero dell’Interno ha presentato ricorso in cassazione contro la decisione del Tribunale di Roma  per due motivi principali:
In primo luogo, il Ministero dell’Interno ha sostenuto che il Tribunale di Roma avesse interpretato la normativa applicabile in modo erroneo, in particolare gli artt. 4 del Regolamento UE n. 604/2013 e  10 del d.lgs. 25/2008. Secondo il Ministero, il Tribunale aveva operato una separazione ingiustificata tra la fase della procedura di determinazione dello stato membro competente per la domanda di protezione internazionale e quella della formalizzazione della domanda di protezione internazionale, nonostante si trattasse di un unico procedimento amministrativo.
Con il secondo motivo, il Ministero ha  contestato che il Tribunale non avesse considerato la dichiarazione firmata dallo straniero nel modulo relativo, in cui affermava di aver ricevuto l’opuscolo informativo.

Gli artt. 4 e 5 del Regolamento Dublino III

I giudici di legittimità hanno dichiarato l’infondatezza del ricorso per le ragioni legate al dato letterale, confermando così la solidità giuridica del quadro normativo previsto dal Regolamento Dublino III. Quest’ultimo, secondo l’ordinanza emessa dalla I sez. civile, stabilisce chiaramente i criteri per determinare lo Stato membro competente nell’esame di una domanda di protezione internazionale. Le norme del regolamento delineano con precisione i diritti e le informazioni che devono essere fornite al richiedente, garantendo così una protezione efficace dei suoi interessi. In primo luogo, l’art. 4, intitolato “Diritto di informazione”, sottolinea l’importanza di comunicare tempestivamente e in modo comprensibile al richiedente tutte le informazioni relative al processo, inclusi i suoi diritti, le procedure di ricorso e il trattamento dei suoi dati personali.
I giudici di legittimità hanno confermato la validità del Regolamento Dublino III, menzionando, altresì, l’art. 5 rubricato “Colloquio personale” per garantire una procedura equa. Tale norme richiede che lo Stato membro conduca un colloquio con il richiedente per facilitare la comprensione delle informazioni e raccogliere dettagli aggiuntivi. La Corte ha chiarito che il colloquio debba avvenire in tempo utile e in una lingua comprensibile allo straniero richiedente la protezione internazionale.

Le argomentazioni della Corte

Sempre la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17963 del 2020, ha sottolineato la rilevanza delle garanzie informative e partecipative previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento Dublino III, finalizzate a garantire l’effettiva uniformità dell’informazione e del trattamento nel procedimento di trasferimento di richiedenti asilo tra Stati membri dell’UE. La mancata osservanza di tali garanzie determina la nullità del provvedimento di trasferimento, indipendentemente dalla conoscenza pregressa dell’interessato. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, con la sentenza n. 228 del 30/11/2023,  aveva confermato l’obbligo di fornire l’opuscolo comune contenente informazioni dettagliate sulla procedura, sia in caso di prima domanda di protezione internazionale che per le richieste ultronee, e ha sottolineato l’importanza del colloquio personale come occasione per verificare la comprensione delle informazioni.
La Corte  di Giustizia UE ha stabilito che l’interessato ha diritto a un ricorso effettivo contro la decisione che arrechi a lui un pregiudizio, comprendendo sia la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale sia le garanzie procedurali.
Nel caso di specie, il Ministero dell’Interno sosteneva di aver rispettato gli obblighi informativi tramite la compilazione del modello C3 durante il colloquio personale del richiedente. Tuttavia, il giudice di prime cure ha ritenuto che il modello C3 non soddisfasse le disposizioni del Regolamento Dublino III, a causa della violazione dell’art. 4.
I giudici di legittimità hanno chiarito che l’Amministrazione procedente è tenuta ad adempiere a diversi obblighi informativi: da un lato, ci sono quelli stabiliti dall’art. 10 del decreto legislativo n. 25/2008, che si applicano generalmente ai richiedenti protezione internazionale; dall’altro lato, vi sono gli obblighi generali declinati dagli artt. 4 e 5 del Regolamento Dublino III, che mirano a garantire che il richiedente fornisca tutte le informazioni necessarie per individuare lo Stato membro competente per la sua domanda di protezione internazionale.
Nel caso specifico, il Ministero dell’Interno, ha sostenuto che le irregolarità non possano influenzare il contenuto della decisione amministrativa, che è vincolata per legge. Tuttavia, i giudici ermellini hanno precisato l’orientamento della Corte di Giustizia UE sul rispetto delle garanzie procedurali, tra cui gli obblighi informativi.

Il principio di diritto

In conclusione, il principio di diritto elaborato dai giudici della I Sez. Civ., avuto riguardo della recente sentenza n. 228 del 2023 della CGUE, ha ad oggetto l’importanza degli obblighi informativi nel processo di trasferimento dei richiedenti asilo secondo il Regolamento Dublino III. La mancata osservanza di tali obblighi, come sottolineato dalla Corte di giustizia, comporta l’annullamento della decisione di trasferimento.

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