La liquidazione forfettaria ex articolo 18 della L. n. 300 del 1970 copre tutti i danni collegati all’illegittimità del licenziamento, compreso il danno biologico e morale.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 23686 del 19 novembre 2015, in riforma della sentenza di secondo grado, ha respinto la domanda di una donna che aveva chiesto, oltre all’indennità forfetaria per il licenziamento illegittimo, anche il danno biologico per la sindrome ansioso depressiva patita e quello morale.
La Suprema Corte ha evidenziato che una domanda di condanna autonoma ed ulteriore al risarcimento di un danno morale può essere formulata dal lavoratore solo allorquando il licenziamento sia stato attuato con modalità ingiuriose, persecutorie o vessatorie.
In tali ipotesi, in particolare, oggetto dell’accertamento non sarà l’illegittimità del licenziamento, bensì le modalità con cui esso è stato perpetrato dal datore di lavoro, talché possa configurarsi un danno diverso, conseguenza del comportamento offensivo con cui il licenziamento è stato attuato.
I Giudici di legittimità hanno precisato, infine, che la presenza di particolari forme o modalità offensive o di eventuali forme ingiustificate e lesive che possono fondare la condanna del datore di lavoro a risarcire il lavoratore da un danno biologico e morale, non assorbito da quello da licenziamento illegittimo ex art. 18 cit. e, quindi, autonomamente proponibile, devono essere provate da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio subito.