Art. 380-bis c.p.c. e imparzialità del giudice consigliere: le Sezioni Unite

Le Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 9611 del 2024  hanno chiarito l’interpretazione dell’art. 380-bis c.p.c. Questa norma, introdotta dalla riforma Cartabia, mira a snellire il processo di ricorso in Cassazione. La questione centrale affrontata riguarda la possibilità per il consigliere che ha proposto una definizione accelerata del giudizio di partecipare alla fase decisionale successiva,  alla luce del principio fondamentale dell’imparzialità del giudice.

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Corte di Cassazione-Sez. Un. Civ.-sent. n. 9611 del 10-04-2024

La questione

La controversia ha avuto inizio nel 2016 quando i proprietari del primo fondo hanno citato in giudizio i proprietari del secondo fondo presso il Tribunale di Ancona, chiedendo di accertare l’inesistenza di una servitù di passaggio a carico del loro fondo a favore della “punta panoramica”, e di costituire giudizialmente una servitù di passaggio a favore di quest’ultima.
I convenuti, nel costituirsi, hanno chiesto di accertare l’esistenza di una servitù di passaggio a vantaggio di un loro diverso fondo. Il Tribunale ha rigettato le domande degli attori e accolto la domanda riconvenzionale, riconoscendo la servitù di passaggio sulla base di un accordo raggiunto in precedenza.
La decisione del Tribunale è stata successivamente impugnata in appello. La Corte d’Appello ha respinto l’appello principale mantenendo la decisione del Tribunale e ha accolto l’appello incidentale dei convenuti per precisare i dati catastali dei fondi coinvolti, confermando così l’esistenza della servitù di passaggio. Veniva, dunque, formulato un ricorso per cassazione.

I motivi di ricorso

Con il primo motivo di ricorso, viene contestata la violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. circa l’interpretazione della citazione introduttiva del giudizio da parte dei giudici di merito, che avrebbero erroneamente identificato il fondo dominante. Gli attori sostengono che la loro richiesta originaria mirava a dichiarare l’inesistenza di una servitù di passaggio a carico del loro fondo a favore della “punta panoramica”, e non a vantaggio della proprietà indicata dai convenuti.
Il secondo motivo di ricorso ha riguardato l’omessa motivazione della sentenza sull’individuazione del fondo dominante
Nel terzo motivo, viene contestata la violazione degli artt. 1027, 1028 e 1062 c.c. sulla  ritenuta costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, a seguito della divisione giudiziale tra le parti.
Nel quarto ed ultimo motivo viene sollevato il “travisamento della prova“, la violazione dell’art. 115 del c.p.c. e dell’art. 2697 del c.c., nonché la violazione dell’art. 1062 c.c. a causa  della contestazione dell’esistenza, al momento della divisione dei fondi, di opere visibili e permanenti che fossero destinate all’esercizio della pretesa servitù di passaggio gravante sul fondo degli attori.

La principale questione rimessa dall’ordinanza interlocutoria

Nel dirimere la questione, le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno affrontato una questione di particolare importanza (rimessa dall’ordinanza interlocutoria) riguardante l’articolo 380-bis c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia. Questa norma stabilisce un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, consentendo al presidente della sezione o a un consigliere da lui delegato di formulare una proposta di definizione del giudizio. Se la parte ricorrente chiede la decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione, il ricorso non si considera rinunciato, e la Corte procede alla decisione secondo l’articolo 380-bis.
Le Sezioni Unite hanno esaminato la questione alla luce del principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione, determinante per garantire un giusto processo. Hanno considerato fondamentale  l’interpretazione della CEDU e della Corte Costituzionale  riguardo all’imparzialità del giudice e alla sua incompatibilità dallorquando sia stato prima coinvolto nella stessa causa.
Sulla base di questi principi, la questione posta dalle Sezioni Unite riguardava se il consigliere che ha formulato la proposta di decisione accelerata potesse, nel rispetto del principio di imparzialità, partecipare alla fase decisionale successiva del procedimento.

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Art. 380-bis c.p.c.

In primo luogo, i giudici di legittimità hanno approfondito la Relazione illustrativa al d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, spiegando che il procedimento introdotto dall’articolo 380-bis c.p.c., volto alla definizione dei ricorsi ritenuti inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, è destinato a svolgere una funzione di filtro.
Una delle principali interpretazioni della norma si è concentrata sull’obiettivo di deflazione del contenzioso in Cassazione.  Infatti, il meccanismo prevede che il presidente della sezione o un consigliere da egli delegato possa formulare una proposta di definizione accelerata del giudizio quando ravvisa l’inammissibilità, l’improcedibilità o la manifesta infondatezza del ricorso. Se nessuna delle parti richiede la decisione entro un termine stabilito, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede al riguardo.
Tuttavia, le Sezioni Unite Civili (a partire dalle prime pronunce) hanno sottolineato la necessità di un’applicazione ponderata della norma in modo da non introdurre un automatismo sanzionatorio per le parti che decidono di procedere nonostante la proposta di definizione accelerata.

La giurisprudenza convenzionale

Le Sezioni Unite hanno richiamato la giurisprudenza convenzionale relativa l’art. 6 par. 1 CEDU, che riguarda il diritto all’equo processo. Tali sentenze hanno delineato il concetto di imparzialità del giudice. Secondo la Corte EDU, l’imparzialità deve essere intesa sia in termini soggettivi sia oggettivi.

  • L‘imparzialità soggettiva si riferisce all’atteggiamento personale del giudice nei confronti del caso che gli è stato affidato che presuppone che egli non abbia pregiudizi personali o predisposizioni in grado di influenzare la sua capacità di giudicare in maniera equa Imparzialità Oggettiva
  • L’imparzialità oggettiva assicura delle garanzie esterne che devono esistere per assicurare che il giudice possa considerarsi indipendente e imparziale dal punto di vista delle parti e dell’opinione pubblica.

I giudici di legittimità hanno, infine, ricordato come La Corte EDU adotti un approccio case by case per valutare l’imparzialità, esaminando le circostanze concrete specifiche.

Critiche dottrinarie sull’approccio adottato dalla Corte costituzionale

La Corte Costituzionale, con le sue pronunce, ha più volte sottolineato l’importanza di tutelare i principi d’imparzialità e d’indipendenza non solo nella lettera ma anche nello spirito delle leggi.
Tuttavia, una parte della dottrina ha espresso obiezioni riguardo alle interpretazioni fornite dalla Corte Costituzionale italiana, in particolare per quanto riguarda le questioni di imparzialità e terzietà del giudice e le relative norme di incompatibilità nel processo civile.
In particolare, la dottrina ha avuto modo di soffermarsi sulla:

  • Riduzione della portata del principio di imparzialità: in particolare, secondo alcuni autori, le decisioni della Corte Costituzionale, pur riconoscendo il principio di imparzialità e terzietà come fondamentali, non avrebbero pienamente espresso la sua portata applicativa, limitandosi a un’interpretazione che aderisce strettamente al dato letterale.
  • Interpretazione delle norme sull’incompatibilità: tali censure si sono rivolte anche al modo in cui il giudice delle Leggi ha interpretato le norme che regolano le situazioni di incompatibilità del giudice all’interno del processo civile. In particolare, si è sottolineato come la Corte abbia adottato un approccio protettivo , concentrando, di fatto, tutta l’attenzione su specifiche ipotesi tassative di incompatibilità.

La ricusazione

In particolare, le Sezioni Unite hanno richiamato l’art. 51, comma 1, n. 4) c.p.c.  che stabilisce che un giudice deve astenersi dal conoscere di una causa se ha già “conosciuto” della causa stessa “come magistrato in altro grado del processo”. Questo significa che se un giudice ha già partecipato al procedimento in questione, egli non può partecipare alla successiva decisione del processo in un grado superiore o in un’altra fase procedurale.
La norma si basa sul principio che l’imparzialità del giudice non solo deve essere reale, ma deve anche apparire tale agli occhi delle parti. Per garantire l’attuazione di questo principio, il c.p.c. prevede anche che le parti possano richiedere la ricusazione di un giudice nelle stesse circostanze previste per l’astensione (art. 52 c.p.c.).

L’argomentazione della Corte

Le Sezioni Unite Civili, interpretando la norma, hanno stabilito che sia ammissibile che il presidente della sezione o il consigliere delegato, autori della proposta di definizione accelerata, partecipino al collegio che decide sul giudizio secondo l’art. 380-bis.1, nel caso in cui il ricorrente ne faccia richiesta.
Secondo i giudici, la proposta e l’ordinanza del collegio non configurano “due decisioni” separate sulla stessa causa, ma esprimono un unico giudizio finale, come previsto dall’articolo 380-bis c.p.c.
Secondo la Corte, l’interpretazione dell’articolo 380-bis c.p.c. non costituisce il risultato di un compromesso tra l’obiettivo di efficienza amministrativa e il diritto delle parti a un processo equo, condotto in modo contraddittorio davanti a un giudice neutrale e imparziale. Questo perché tali principi fondamentali non sono soggetti a comparazione diretta, indipendentemente dalla solidità del sistema di garanzie processuali.

Conclusioni

In conclusione, i giudici hanno stabilito che, nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere da lui delegato che ha avanzato la proposta di definizione accelerata può essere parte del collegio giudicante senza versare in ipotesi d’incompatibilità secondo gli artt. 51 e 52 c.p.c. Ciò perché la proposta non ha valore decisionale definitivo e la successiva discussione in camera di consiglio non costituisce una fase distinta (ma unita) del procedimento in cassazione.

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Ultimo aggiornamento al Decreto PNRR-bis, D.L. 19/2024 convertito in L. 56/2024

Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

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