La sentenza della cassazione della Prima sezione civile, n. 9428 del 2024, riguarda un ricorso presentato contro la suddivisione per genere nelle liste elettorali, considerata una potenziale violazione dei principi costituzionali.
Corte di Cassazione- Sez. I civ. – sent. n. 9428 del 09-04-2024
La questione
Due soggetti avanzavano ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello che aveva respinto le richieste avanzate in appello rispetto all’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di appartenenza.
I ricorrenti, in particolare, avevano contestato l’illegittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 5, 8, 16 e 37 D.P.R. n. 223/1967 (cioè il Testo Unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo), dal momento che contenevano la suddivisione degli elenchi delle elettrici e degli elettori, sebbene i ricorrenti sostenevano di non riconoscersi in alcun genere.
L’appello veniva respinto in quanto la questione di legittimità costituzionale veniva presentata in via incidentale coincideva, a parere del giudice, con l’oggetto della domanda principale.
I motivi di ricorso
I ricorrenti, per questi motivi, presentavano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna.
Il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 1 della l. cost. n. 1 del 1948 e degli artt. 23 e 24 della l. n. 87 del 1953 e degli artt. 24 e 113 Cost.
Secondo i ricorrenti, il giudice distrettuale avrebbe erroneamente applicato le norme concernenti l’esame della questione di legittimità costituzionale presentata in via incidentale.
Il secondo ed ultimo motivo di ricorso illustrato ha lamentato la violazione dell’art. 111 comma 6 Cost., nonché degli artt. 112 e 134 Cost., in quanto la decisione della Corte d’Appello avrebbe omesso la motivazione riguardante la lesione piena ed effettiva del loro diritto di voto. Secondo i ricorrenti, l’analisi dell’appello presentato doveva essere necessariamente correlato dalla presentazione della questione alla Corte Costituzionale.
Le argomentazioni della Corte
La Corte di cassazione, nel respingere il ricorso, ha osservato che la rimessione della questione di legittimità costituzionale deve avere un nesso di strumentalità con il bene della vita/diritto soggettivo che s’intende tutelare nel giudizio a quo.
Mentre, nel caso di specie, i ricorrenti hanno lamentato un pregiudizio nell’esercizio libero del loro diritto a votare evocando diverse norme tra cui l’art. 8, 14 CEDU, gli artt. 21, 39 e 40 della Carta di Nizza e gli artt. 3, 10, 11, 48 e 117 Cost.
I giudici di legittimità hanno chiarito che le norme relative alle liste elettorali, distinte per uomini e donne, vengono esaminate e aggiornate dal sindaco ogni anno e che la suddivisione nel genere maschile o femminile contenuto nelle liste vuole tendere solo ad una mera esecuzione di compiti aventi natura amministrativa e burocratica atte a rendere effettivo l’esercizio del diritto di voto.
I giudici hanno rammentato che l’esercizio del diritto al voto si fonda sul suffragio universale, principio che oltre ad essere sancito dalla Carta costituzionale è rappresentato dall’art. 57 del d.p.R. 361 del 1957. Inoltre, i giudici hanno ribadito come la suddivisione delle liste elettorali nel genere maschile e femminile non possa ostacolare l’esercizio del diritto al voto anche verso gli elettori che non si riconoscano in alcun genere.
Conclusioni
Dunque, in conclusione, la corte di cassazione ha ravvisato l’inammissibilità del primo motivo e per l’effetto anche del secondo: i giudici hanno chiarito che per ritenere ammissibile l’incidente di costituzionale, la questione deve porsi in modo strumentale rispetto alla domanda che evochi la tutela nel giudizio principale.
Volume consigliato