Virus informatico e PEC: quando è nulla la notifica dell’appello

Con l’ordinanza n. 4451, la Corte di cassazione chiarisce che, quando un virus informatico infetta il computer del mittente e altera l’atto di appello trasmesso (per esempio perché il file, pur ricevuto, risulta danneggiato) non si configura un’ipotesi di inesistenza della notificazione, ma di nullità. Di conseguenza, tale vizio può essere sanato dalla costituzione del destinatario oppure dalla rinnovazione della notifica (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione).

Consiglio: il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.

Formulario commentato del nuovo processo civile

Formulario commentato del nuovo processo civile

Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.

Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
riferimento normativo puntuale,
commento operativo,
indicazione dei termini e delle scadenze,
preclusioni processuali,
massime giurisprudenziali di riferimento.

Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.

Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
controversie di lavoro;
precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
procedimenti possessori;
separazione, divorzio e cumulo delle domande;
arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.

Punti di forza
Aggiornamento normativo e giurisprudenziale costante
Impostazione pratico-operativa, pensata per l’attività quotidiana dello studio
Formulari commentati e immediatamente utilizzabili
Schemi chiari per orientarsi tra riti, termini e adempimenti
• Formulario online personalizzabile, incluso con l’acquisto

Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.

Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education - Maggioli Editore
94.00 € 89.30 €

La vicenda processuale

Un appaltatore conveniva in giudizio due committenti. Chiedeva la loro condanna al pagamento del saldo del corrispettivo ancora dovuto.

Con sentenza pubblicata il 9 giugno 2017, il giudice di primo grado dichiarava l’estinzione del procedimento. La decisione seguiva la sentenza della Suprema Corte del 31 luglio 2015. Con tale pronuncia, la Cassazione rigettava il ricorso proposto da uno dei committenti contro la decisione della Corte distrettuale. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto la querela di falso proposta in via incidentale dallo stesso committente. La querela riguardava l’autenticità delle sottoscrizioni del difensore nel mandato dell’appaltatore. Dopo quella decisione, l’appaltatore riassumeva tardivamente il giudizio, che nel frattempo era rimasto sospeso.

L’appaltatore proponeva quindi appello contro la sentenza del tribunale. La Corte distrettuale, però, dichiarava il gravame inammissibile per tardività. I giudici di secondo grado rilevavano che la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 9 giugno 2017. L’appaltatore, invece, notificava la citazione in appello con modalità telematica solo il 12 luglio 2018. La notifica interveniva, quindi, oltre il termine annuale previsto, ratione temporis, dall’art. 327 c.p.c., scaduto il 10 luglio 2018.

La Corte esaminava anche la prima notifica, eseguita telematicamente il 6 luglio 2018. La riteneva inesistente, o comunque mancante, e ne addebitava il vizio al mittente. Secondo i giudici, infatti, gli elementi prodotti dall’appellante non consentivano di affermare con certezza che la notificazione contenesse anche l’atto di appello, e non invece due file identici della relata di notifica.

La Corte aggiungeva, inoltre, che il resoconto tecnico redatto dal personale addetto all’assistenza non chiariva né la natura né l’entità delle modifiche apportate dal virus alle cartelle e ai nomi dei file. Infine, osservava che il testo del messaggio PEC, asseritamente alterato dal virus, indicava tra gli allegati l’atto di citazione in appello. Tuttavia, restava ignoto quale sistema informativo avesse eventualmente generato quel messaggio e in quale momento.

I motivi dell’impugnazione

L’appaltatore ricorreva, quindi, per cassazione affidandosi a tre motivi:

  • con il primo lamentava la violazione degli artt. 115, 160 e 327 del codice di rito, l’art. 111 Cost. e 3 bis della Legge n. 153/1994, ex art. 360, primo comma, n.1, c.p.c., perché la corte territoriale non ha rilevato prova documentale in atti della mera nullità della notifica e che la stessa fosse stata sanata dalla successiva notifica;
  • tramite il secondo motivo la violazione degli artt. 115 e 153 c.p.c., nonché gli art. 24 e 111, secondo comma, Cost., poiché il giudice di secondo grado non ha escluso l’imputabilità dell’errore di notificazione negando, per l’effetto, la sanatoria ex tunc operata con la rinnovata notifica; i
  • con il terzo motivo, chiedeva la violazione degli artt. 157 c.p.c., e 24 e 111, secondo comma, Cost., perché la corte distrettuale ha accolto l’eccezione degli intimati, nonostante il loro difensore, ricevuto in allegato al messaggio pec il duplicato della relata di notifica e dell’atto di asseverazione in luogo della copia dell’appello, il quale pur si affermava presente e conforme all’originale, non lo aveva a lui segnalato, determinandone, per l’effetto, il vizio denunziato in giudizio.

Potrebbero interessarti anche:

Le ragioni della decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso e li ha esaminati congiuntamente.

Un atto di appello non completo a causa di un virus è nullo o inesistente?

Secondo la Corte di appello, la prima notificazione dell’atto di appello doveva considerarsi inesistente o comunque mancante e imputabile al mittente.

La Corte territoriale giungeva a questa conclusione indipendentemente da ulteriori profili, come la mancata tempestiva richiesta di assistenza tecnica o l’assenza di adeguati programmi di protezione informatica.

In particolare, individuava tre ragioni:

  • gli elementi forniti dall’appaltatore non consentivano di affermare con certezza che la notifica contenesse anche l’atto di appello;

  • il resoconto tecnico non chiariva la natura e l’entità delle modifiche apportate dal virus alle cartelle e ai nomi dei file;

  • sebbene il messaggio PEC alterato dal virus indicasse l’atto tra gli allegati, non era possibile stabilire quale sistema informatico lo avesse generato.

L’inesistenza della notificazione non è automatica

La Corte di cassazione ha disatteso questa ricostruzione.

Richiamando il principio di strumentalità delle forme e quello del giusto processo, i giudici di legittimità hanno ricordato che l’inesistenza della notificazione costituisce un’ipotesi eccezionale.

Essa ricorre solo in due casi:

  • quando manca materialmente l’atto;

  • quando l’attività compiuta è priva degli elementi essenziali che consentono di qualificarla come notificazione.

In tutte le altre ipotesi di difformità dal modello legale si configura invece una nullità della notificazione.

Gli elementi essenziali della notificazione sono due.

Il primo consiste nell’attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, che renda riconoscibile il potere esercitato.

Il secondo riguarda la fase di consegna, cioè il raggiungimento di un esito positivo della notificazione previsto dall’ordinamento. Si escludono soltanto i casi in cui l’atto venga semplicemente restituito al mittente. In tali situazioni la notificazione resta solo tentata e deve considerarsi omessa.

Ne consegue che, nel caso di notificazione tramite PEC, la presenza di un virus informatico non rende automaticamente inesistente la notificazione. Occorre invece verificare se l’atto sia stato effettivamente trasmesso, se il destinatario lo abbia ricevuto e quale contenuto sia stato concretamente conoscibile.

Il requisito della concreta conoscibilità dell’atto notificato

La Corte valorizza, inoltre, il requisito della concreta conoscibilità dell’atto notificato.

In tema di notificazioni via PEC, quando il messaggio perviene regolarmente al destinatario e indica chiaramente gli elementi essenziali della notificazione, cioè soggetto notificante, destinatario e oggetto della notifica, eventuali anomalie che rendano illeggibili gli allegati determinano nullità, non inesistenza, della notificazione.

Anche l’eventuale mancanza dell’atto di appello tra gli allegati non comporta automaticamente l’inesistenza della notificazione. È sufficiente che i documenti trasmessi consentano alla controparte di comprendere che si tratta di un’impugnazione contro una determinata decisione.

La giurisprudenza ha affermato questo principio anche nel rito del lavoro. In quel contesto, la mancanza del ricorso in appello tra i documenti inviati via PEC alla parte appellata integra una nullità sanabile della notificazione, non un’inesistenza. Ciò vale quando il ricorso sia stato comunque depositato in cancelleria e il messaggio PEC consenta di identificare gli elementi essenziali dell’impugnazione.

L’inesistenza della notificazione rappresenta dunque una categoria residuale ed estrema.

Non si configura neppure quando il messaggio PEC contenga un allegato errato, se il contenuto del messaggio consente comunque ai destinatari di conoscere l’oggetto della notifica.

Allo stesso modo, la notificazione via PEC di un atto stampato e scansionato, anziché depositato in formato nativo digitale, integra una nullità per violazione delle regole tecniche, ma non un’inesistenza. Ciò vale quando l’atto sia riconoscibile e il destinatario abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa.

I principi desunti e le applicazioni in caso di virus informatico

Alla luce di questi principi, la Corte distingue due possibili situazioni quando un virus infetta il computer del mittente.

La prima ipotesi ricorre quando l’atto non viene inviato oppure la trasmissione risulta completamente compromessa. In questo caso si configura l’inesistenza della notificazione, perché manca l’atto oppure manca la sua trasmissione.

La seconda ipotesi riguarda invece il caso in cui l’atto venga trasmesso ma risulti alterato. In tale situazione si configura una nullità sanabile della notificazione.

La nullità può essere sanata in due modi:

  • mediante la costituzione del destinatario, che dimostri di aver ricevuto e compreso l’atto;

  • mediante la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.

La nullità della notifica nel caso di specie e il principio di strumentalità delle forme

Nel caso concreto era pacifico che il destinatario avesse ricevuto la relata di notificazione via PEC ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994.

Di conseguenza, la notificazione non poteva considerarsi inesistente. Doveva invece qualificarsi come nulla.

La Corte richiama, a questo proposito, il principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, che permea l’intero codice di procedura civile.

Le forme degli atti processuali non costituiscono un fine in sé. Esse servono a realizzare lo scopo dell’atto. Questo scopo coincide con la funzione che ciascun atto svolge nel processo e, in ultima analisi, con la decisione nel merito della controversia.

Tale impostazione trova fondamento nell’art. 111 Cost. e nell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Quando la nullità della notifica è imputabile al mittente

La Corte ricorda poi i criteri utilizzati per valutare la tempestività della rinnovazione della notificazione quando la prima notifica non è andata a buon fine.

La giurisprudenza distingue tra errore imputabile al notificante ed errore non imputabile.

Se l’errore è imputabile al notificante, l’impugnazione può considerarsi tempestiva solo se la nuova notificazione interviene entro il termine di impugnazione. In questo caso non è possibile far retroagire gli effetti alla data del primo tentativo.

Se invece l’errore non è imputabile al notificante, è ammessa la ripresa del procedimento notificatorio. Gli effetti risalgono alla data della prima attivazione del procedimento, anche se la notificazione si perfeziona dopo la scadenza del termine di impugnazione.

La parte deve però dimostrare di avere riattivato immediatamente il procedimento dopo aver appreso l’esito negativo della notificazione. Deve inoltre compiere senza ritardo tutti gli atti necessari, senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice.

La riattivazione deve avvenire entro un limite temporale pari alla metà del termine previsto dall’art. 325 c.p.c., salvo casi eccezionali da dimostrare rigorosamente.

La non imputabilità dell’errore di notificazione del mittente

Nel caso concreto la Corte di cassazione ha accolto le doglianze del ricorrente.

La Corte territoriale, infatti, aveva concentrato l’attenzione esclusivamente sulla mancanza dell’atto di appello tra gli allegati. Non aveva invece valutato se il malfunzionamento del sistema informatico del difensore fosse scusabile.

Di fronte alla nullità della prima notificazione e alla tempestiva riattivazione del procedimento, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto verificare se l’errore fosse imputabile al notificante oppure se potesse ricondursi al caso fortuito o alla forza maggiore.

A tal fine avrebbe dovuto esaminare le circostanze concrete e tenere conto anche dell’art. 20 del D.M. n. 44 del 2011, che disciplina le regole tecniche del processo telematico.

Gli appellati non hanno l’onere di segnalare un’anomalia di notifica

La Suprema Corte ha infine dichiarato infondato il terzo motivo di ricorso.

Secondo i giudici di legittimità, non è possibile configurare a carico degli appellati un obbligo di segnalare alla controparte l’anomalia della notificazione ricevuta.

Non si può quindi imporre al destinatario di avvertire la controparte per consentirle di rimediare al vizio della notificazione.

Diversa è la situazione in cui la notificazione via PEC si perfezioni regolarmente e il sistema generi le ricevute di accettazione e consegna del messaggio nella casella del destinatario.

In tale ipotesi opera una presunzione di conoscenza, analoga a quella prevista per le dichiarazioni negoziali dall’art. 1335 c.c. Il destinatario che intenda contestare la notificazione deve allora dimostrare di non aver potuto conoscere il contenuto della comunicazione a causa di difficoltà tecniche legate allo strumento telematico.

Considerazioni conclusive

La decisione sottolinea come un atto di appello non completo a causa di un virus informatico, non possa esser considerato inesistente, poiché tale ricorre solo in determinate ipotesi – oltre che in caso di totale mancanze materiale dell’atto – in ossequio al principio di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo.

Esso è affetto, dunque, da una nullità relativa e, come tale, sanabile attraverso o la costituzione del destinatario o tramite rinnovazione di notifica, se ricorrano i relativi presupposti. Inoltre, il giudice di merito, nel valutare tutte le circostanze del caso, deve specificatamente accertare se un errore della notifica sia imputabile o meno al notificante, oppure rientri nell’àmbito del caso fortuito o forza maggiore: laddove l’errore non sia imputabile al notificante, a quest’ultimo è consentita la ripresa del procedimento notificatorio e tale avrà effetto dalla data iniziale di attivazione dello stesso, non rilevando lo spirare del termine di impugnazione.

Tuttavia, egli (mittente-notificante) dovrà provare di aver riattivato il procedimento nell’immediatezza della notizia di esito negativo della notificazione, svolgendo gli atti necessari al completamento senza che sia superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 del codice di rito.  

Luca De Laurentiis
Abilitato all'esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Roma, mi occupo principalmente delle tematiche di diritto civile. Ho conseguito un Master in "Diritto d'impresa", presso la Luiss, discutendo un elaborato dal titolo "La lista del c.d.a. uscente: il naufragar di un disegno di legge". Laureato presso l'Università Roma Tre, con un elaborato dal titolo ""La fideiussione del socio, del consumatore e del familiare" (Rel. Prof. Andrea Zoppini). Scrivo per riviste giuridiche e giornali online.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

9 − uno =

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.