Vaccino obbligatorio e risarcimento: l’onere di allegazione

La Cassazione, con l’ordinanza n. 6475/2026, affronta il tema del risarcimento dei danni da vaccinazione obbligatoria, soffermandosi sul rapporto tra nesso causale e allegazione della colpa del Ministero della Salute. Il caso riguarda un soggetto che, dopo la somministrazione del vaccino antivaioloso negli anni Cinquanta, sviluppò una grave encefalite post-vaccinica. Il rigetto della domanda risarcitoria non viene fatto discendere dall’esclusione del danno o del nesso eziologico, ma dalla ritenuta insufficienza delle allegazioni relative alla concreta colpa del Ministero (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione).

Consiglio: per approfondimenti in materia, segnaliamo la pubblicazione del nuovo “Formulario commentato del risarcimento del danno”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Formulario commentato del risarcimento del danno

Formulario commentato del risarcimento del danno

Il volume raccoglie oltre 150 formule selezionate tra i casi più frequenti del contenzioso civile, frutto di quasi vent’anni di esperienza nella tutela del danneggiato. Ogni modello è personalizzato, aggiornato al correttivo Cartabia e al D.P.R. 12/2025 (TUN), e nasce da casi reali, con un taglio concreto e operativo.

- Selezione ragionata di formule relative ai casi più ricorrenti di responsabilità civile: malpractice medica, sinistri stradali, perdita del rapporto parentale, furto di veicolo, diffamazione (online e a mezzo stampa), acquisti online, trasporto aereo, illegittima segnalazione alla centrale rischi, attivazione illegittima di servizi, responsabilità precontrattuale e altri ancora.
- Ogni formula è corredata da riferimenti normativi, commento esplicativo, indicazione di termini, scadenze, preclusioni e principali massime giurisprudenziali, per guidare passo dopo passo nella costruzione della strategia difensiva.
- Struttura per “casi” autonomi: ciascun capitolo ripercorre l’intero iter logico-giuridico e processuale del singolo contenzioso, così che il professionista possa concentrarsi solo sul tema che gli serve, senza dover consultare tutto il volume.
- Modelli “specifici” e non generici: gli atti sono calibrati su fattispecie concrete e sulle particolarità emerse nella pratica forense, offrendo soluzioni già testate in giudizio.
- Aggiornamento alle più recenti novità normative e giurisprudenziali in materia di risarcimento del danno, con particolare attenzione al D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (TUN) e al D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo Cartabia), che incidono su tabelle nazionali, liquidazione del danno e processo civile digitalizzato.
- Formulari disponibili anche online, in formato editabile e stampabile, per un immediato riutilizzo e adattamento al singolo caso concreto.
- Inclusi modelli di contratto di incarico professionale e di delega in calce agli atti, per completare il fascicolo e gestire in modo ordinato l’attività di studio.
- Aggiornamento online per 12 mesi, per mantenere sempre allineati i modelli alle evoluzioni giurisprudenziali e alle eventuali ulteriori novità normative.

Acquista subito il formulario per avere a disposizione modelli completi, personalizzabili e già sperimentati in giudizio, aggiornati alle ultime riforme: uno strumento operativo che consente di impostare fin da ora atti efficaci e conformi al nuovo quadro normativo, senza rischiare di lavorare su schemi superati.

Leggi descrizione
Roberto Molteni, 2025, Maggioli Editore
79.00 € 75.05 €

Il caso

La controversia trae origine dalla domanda risarcitoria proposta dagli eredi di un soggetto che, dopo la vaccinazione antivaiolosa praticata il 13 novembre 1952 e il 5 maggio 1959, aveva contratto un’encefalite con gravissimo deficit delle facoltà cognitive. La Corte d’appello di Catania, decidendo in sede rescissoria a seguito di revocazione, ha rigettato la domanda, ritenendo che gli attori non avessero fornito non solo la prova, ma neppure una sufficiente allegazione della condotta colposa ascrivibile al Ministero della Salute.

Contro questa decisione i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo hanno sostenuto che la Corte d’appello, disponendo una consulenza tecnica d’ufficio diretta ad accertare il danno, avrebbe implicitamente già risolto in senso favorevole la questione dell’an debeatur, così formando un giudicato interno sulla responsabilità del Ministero. Con un ulteriore motivo hanno poi dedotto la violazione dell’art. 101 c.p.c., assumendo che il rigetto per difetto di allegazione e prova della colpa si fosse fondato su una questione rilevata d’ufficio senza previo contraddittorio. Infine hanno contestato, nel merito, la valutazione della Corte territoriale, sostenendo che dagli atti e dalle risultanze istruttorie emergessero elementi idonei a dimostrare la colpa dell’amministrazione.

Il ricorso, dunque, sottoponeva alla Cassazione tre questioni principali: se la CTU potesse valere come implicito accertamento della responsabilità; se il rilievo del difetto di allegazione della colpa integrasse una decisione “a sorpresa”; se, nel caso concreto, gli attori avessero effettivamente dedotto in modo adeguato i profili di rimproverabilità del Ministero.

Nessun giudicato implicito dalla CTU

La Cassazione esclude anzitutto che l’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio potesse implicare una decisione, sia pure tacita, sulla responsabilità del Ministero. Il Collegio chiarisce che si trattava di un mero provvedimento istruttorio, privo di contenuto decisorio, e quindi inidoneo a formare giudicato interno. L’eventuale accertamento tecnico del danno o del nesso causale non comportava, di per sé, alcuna preventiva statuizione sulla colpa dell’amministrazione.

In particolare, gli atti istruttori servono a preparare la decisione, non a sostituirla. Perciò la Corte d’appello ben poteva disporre approfondimenti tecnici e, successivamente, concludere che mancassero allegazioni e prove sufficienti in ordine all’illecito aquiliano dedotto dagli attori.

Il difetto di allegazione non è una “decisione a sorpresa”

La Suprema Corte respinge anche la censura relativa all’art. 101 c.p.c. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe deciso sulla base di una questione non previamente discussa, ossia la mancata allegazione e prova della colpa del Ministero. La Cassazione osserva, però, che l’accertamento degli elementi costitutivi della domanda appartiene fisiologicamente al giudizio di merito e non può mai considerarsi, per l’attore, un esito imprevedibile.

In altri termini, chi agisce per il risarcimento ex art. 2043 c.c. deve sapere sin dall’inizio che grava su di lui l’onere di allegare e dimostrare tutti i fatti costitutivi della pretesa, compresa la colpa del convenuto. Il giudice, quindi, non è tenuto a sollecitare uno specifico contraddittorio su un tema che è già interno alla struttura stessa della domanda risarcitoria.

La ragione decisiva del rigetto: manca la specificazione della colpa

Il nucleo della decisione sta nella valutazione dei motivi terzo, quarto e quinto, esaminati congiuntamente. La Cassazione riconosce che, nel giudizio rescissorio di revocazione, si poteva tener conto anche di quanto dedotto nell’atto introduttivo originario. Ciononostante, conferma il giudizio di insufficienza delle allegazioni attoree in ordine alla concreta rimproverabilità della condotta ministeriale.

La Corte attribuisce particolare rilievo al fatto che, all’epoca dei fatti, la vaccinazione antivaiolosa fosse obbligatoria per legge. Proprio perché l’amministrazione operava nell’ambito di un trattamento imposto dall’ordinamento, non era sufficiente richiamare in modo generico la pericolosità del vaccino o l’esistenza del danno. Gli attori avrebbero dovuto indicare in modo puntuale come il Ministero avesse agito colposamente nell’esecuzione di quel trattamento, specificando il contenuto della violazione imputata all’amministrazione.

Secondo il Collegio, invece, in tutti gli atti di causa i ricorrenti si erano limitati a una prospettazione generica e non commisurata alle concrete circostanze del caso. Proprio questa genericità ha impedito al giudice di verificare l’esistenza di uno specifico comportamento colposo del Ministero. Da qui il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Conclusioni

L’ordinanza in esame ribadisce che, nelle azioni risarcitorie fondate sull’art. 2043 c.c., l’accertamento del nesso causale tra trattamento sanitario e danno non è sufficiente, da solo, a fondare la responsabilità della pubblica amministrazione. Quando il trattamento sia stato eseguito in adempimento di un obbligo di legge, l’attore deve allegare in modo puntuale i fatti dai quali desumere la concreta colpa dell’amministrazione, specificando quali condotte, cautele omesse o violazioni di doveri abbiano reso illecito, nel caso concreto, l’esercizio di un’attività in sé lecita.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

tre × 5 =

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.