L’acquisto per usucapione dei beni ereditari da parte di uno dei coeredi

in Giuricivile, 2019, 12 (ISSN 2532-201X)

Con più di un recente arresto, la Corte di Cassazione è tornata su un tema di grande interesse quale è quello dei presupposti necessari affinché un soggetto, che abbia ereditato determinati beni in comunione con altri, possa acquisirli per usucapione.

Con le predette decisioni il Giudice della nomofilachia, pur senza dettare un principio di diritto valevole in ogni caso, ha dimostrato di aderire all’orientamento sin qui di gran lunga maggioritario, contribuendo ulteriormente a chiarire in cosa consista l’onere probatorio che il coerede è chiamato ad assolvere ove intenda addivenire ad una sentenza che lo riconosca proprietario esclusivo dei beni (prima) comuni per intervenuta usucapione.

Il presente lavoro, dopo una breve quanto essenziale premessa agli istituti coinvolti, passerà al vaglio l’orientamento della Suprema Corte a seguito delle recenti sentenze, per poi soffermarsi, pur senza pretesa di esaustività, su quelli che, allo stato, paiono essere gli aspetti positivi e negativi di tale filone interpretativo.

SOMMARIO:      1. Premessa – 2. L’usucapione: nozione, fondamento e brevi cenni alla disciplina positiva – 3. L’acquisto del possesso: conseguimento e interversio possessionis – 4.1. Interversione e compossesso – 4.2. (segue) Compossesso ereditario: le due regole dell’art. 714 c.c. e la posizione della giurisprudenza – 4.3. (segue) I termini del possesso esclusivo ad usucapionem da parte del coerede – 5. I riflessi dell’usucapione del coerede sulla comunione ereditaria – 6. Conclusioni

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 42, c. 2, Cost., «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti».

La nostra Carta Costituzionale, dopo una statuizione di principio circa il riconoscimento della proprietà privata, prevede una riserva di legge in materia, fra l’altro, di modi di acquisto della proprietà[1], che, ad oggi, trovano una completa ed unitaria disciplina all’interno del R.D. 16 marzo 1942, n. 262, meglio noto come “Codice Civile”.

In particolare, l’art. 922 c.c. dispone che la proprietà si acquista per occupazione, invenzione, accessione, specificazione, unione o commistione, usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.

Tra di essi la dottrina ha distinto i modi di acquisto della proprietà a titolo originario dai quelli di acquisto a titolo derivativo: nel primo caso l’acquirente non subentra in un rapporto già esistente, a prescindere dal fatto che sull’oggetto del diritto di proprietà fosse già esistente o meno un altro rapporto, ma si ha la nascita di un diritto nuovo e indipendente da eventualmente preesistente; nel secondo caso, invece, si verifica una vera e propria successione nel rapporto giuridico preesistente, per cui l’acquirente (o avente causa) diviene il titolare dello stesso diritto che già apparteneva all’alienante (o dante causa)[2].

Tra i metodi di acquisto della proprietà a titolo originario rientra l’usucapione, disciplinato, nel nostro Codice Civile, dagli artt. 1158 ss.

Al fine di comprendere quanto sarà oggetto del presente scritto, occorre avere ben chiare le basi dell’istituto in commento, per cui sia concessa una breve trattazione istituzionale di quelli che sono i tratti salienti dell’usucapione.

2. L’usucapione: nozione, fondamento e brevi cenni alla disciplina positiva

L’usucapione[3] è definibile come il modo di acquisto della proprietà (o, si badi bene, anche di altro diritto reale su cosa altrui) a titolo originario che si realizza mediante il possesso continuato del bene oggetto del diritto acquisito per il tempo stabilito dalla legge[4].

Il fondamento dell’istituto viene dalla dottrina unanimemente rinvenuto nella fondamentale esigenza di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche, con particolare riguardo all’appartenenza dei beni, al fine di favorire quanto più possibile la circolazione della ricchezza, valorizzando al massimo, con un sistema quasi premiale, la posizione di colui che effettivamente utilizza il bene, benché non suo, rispetto a quello di colui che, invece, mostra disinteresse verso lo stesso[5].

Elementi costitutivi dell’usucapione sono:

  • il possesso[6];
  • il trascorrere di un lasso di tempo previsto di volta in volta dalla legge.

A differenza di quanto si possa essere portati a credere, non sono invece elementi costitutivi dell’istituto de quo né la buona fede né l’esistenza di un titolo che sia astrattamente idoneo a trasferire il diritto reale che si intende acquistare[7]; essi rilevano soltanto in alcune specifiche figure di usucapione, che però non potranno essere oggetto di approfondimento del presente lavoro.

Affinché si realizzi un acquisto per usucapione, quindi, è necessario che il preteso usucapente possieda un determinato bene per un certo lasso di tempo.

Il possesso deve però avere determinate caratteristiche perché possa essere valido ad usucapionem. Nello specifico il possesso dovrà essere[8]:

  1. palese e non violento (art. 1163 c.c.): non sarà dunque rilevante un possesso conseguito a totale insaputa del titolare del diritto che si intende usucapire, specialmente se tale ignoranza sia dovuta ad un fatto del possessore, né avrà alcun valore un possesso conseguito con violenza, cioè mediante lo spoglio del precedente possessore;
  2. continuato[9] (art. 1158 c.c.) e non interrotto (art. 1167 c.c.): il possesso andrà dunque esercitato costantemente nel tempo, e non soltanto in alcuni periodo dell’anno oppure in maniera occasionale, e non dovrà essere interrotto per fatto del terzo oppure per eventi naturali[10].

Nono è invece rilevante che il possesso sia di buona fede.

Con riferimento al tempus possessionis, occorre avere riguardo alle varie disposizioni codicistiche in materia di usucapione.

In estrema sintesi, se, in generale, il tempo necessario per usucapire la proprietà (o altri diritti reali di godimento) dei beni immobili è di venti anni, la legge prevede altri termini, più brevi, che variano a secondo che il possesso sia di buona o di mala fede, esista o meno un titolo idoneo a trasferire la proprietà (o altro diritto reale minore), i beni siano immobili o mobili (distinguendo, in tal caso, tra registrati e non registrati).

3. L’acquisto del possesso: conseguimento e interversio possessionis

Affinché inizi a decorrere il tempus necessario ai fini dell’acquisto per usucapione, è anzitutto necessario che colui che intende usucapire un certo diritto acquisti il possesso della res che ne è oggetto. Il nostro Codice civile, però, al di fuori delle particolari fattispecie di cui agli artt. 1142, c. 2, 1144 e 1146, non ne disciplina le diverse vicende acquisitive, ragione per la quale è stato compito della dottrina e della giurisprudenza, sulla scorta dei principi generali, desumerne la specifica disciplina[11].

Anzitutto, e ciò appare alquanto intuitivo, il possesso può essere acquistato da parte di un soggetto che non ha alcun rapporto con la res tramite la materiale apprensione della stessa – così realizzando quella relazione materiale con la cosa che è il tratto distintivo del possesso nella definizione datane dal codice civile –, a patto che l’apprensione sia accompagnata, almeno secondo la tesi largamente prevalente in dottrina[12], dal c.d. animus possidendi, vale a dire dalla volontà di tenere la cosa con sé come propria[13].

Il possesso può essere acquistato anche tramite la consegna della cosa dal precedente possessore ad altro soggetto. Tuttavia, affinché la consegna valga ai fini dell’acquisto del possesso è indispensabile che la medesima sia accompagnata dalla volontà di trasferire in capo all’accipiens un potere di fatto – corrispondente al diritto di proprietà o altro diritto reale – che prima era esercitato dal tradens, altrimenti potendo il ricevente conseguire soltanto la detenzione della cosa.

La consegna può essere effettiva (consegna materiale della cosa) oppure simbolica (c.d. traditio ficta[14]).

L’art. 1146 c.c. disciplina le ipotesi di successione nel possesso e di accessione del medesimo. Per quanto riguarda la prima ipotesi, la legge dispone che il possesso continui nel successore a titolo universale con effetto dall’apertura della successione; per quanto attiene alla seconda ipotesi, che ricorre quando si verifica una successione a titolo particolare (id est in caso di un legato o di negozio inter vivos[15]), è data all’avente causa la facoltà di rendersi continuatore del possesso del dante causa al fine di goderne gli effetti: si parla, in questo caso, di accessio possessionis.

Come abbiamo già avuto modo di chiarire, è possibile che una situazione, inizialmente qualificabile come semplice detenzione, muti le proprie caratteristiche, trasformandosi in possesso: è questa la cosiddetta interversione del possesso (o intervesio possessionis). Oltre che ad opera del vero proprietario, o titolare di altro diritto reale sulla res, la detenzione può trasformarsi in possesso anche al ricorrere di altre circostanze.

Tuttavia il nostro Codice Civile ha recepito l’antico brocardo latino secondo il quale “nemo sibi causam possessionis mutare potest”, per cui nessuno, che abbia la detenzione[16] di una cosa, oppure la possieda secondo un certo titolo, può mutare il titolo stesso, se non per il realizzarsi di specifiche situazioni di fatto[17].

Ai sensi dell’art. 1141, c. 2, c.c., affinché possa aversi il mutamento del titolo possessorio occorre un atto di opposizione oppure una causa proveniente da un terzo.

Al fine del mutare della relazione di fatto tra un soggetto ed una cosa (affinché, dunque, la mera detenzione, benché qualificata, diventi possesso) è necessario non solo un mutamento dell’animus, vale a dire dell’aspetto soggettivo del rapporto, che sarebbe molto difficile da individuare all’esterno, ma deve ricorrere un quid pluris, consistente in una delle due circostanza sopra menzionate.

La prima delle ipotesi disciplinate dall’articolo in commento è quella del mutamento del titolo per causa proveniente da un terzo che, affermando di essere proprietario della cosa, o titolare di altro diritto reale sulla medesima, trasferisca tale diritto al detentore.

La seconda delle ipotesi di legge è quella dell’opposizione che il detentore faccia contro il possessore. Nello specifico è necessaria una manifestazione, espressa o tacita, della volontà del detentore di tenere la cosa, per l’avvenire, come propria (animo domini) e non più come altrui, escludendo così la controparte dal possesso mediato della stessa[18].

4.1. Interversione e compossesso

Dopo la breve, ma fondamentale, disamina di cosa sia il possesso e di quali ne siano gli effetti, soprattutto relativamente all’istituto dell’usucapione, occorre trasferire la nostra attenzione su cosa si intenda per “compossesso”.

Il Codice Civile non contiene una regolamentazione specifica né mai menziona l’istituto del compossesso[19]. Malgrado ciò, oltre ad essere preso in considerazione dalla giurisprudenza, il compossesso è stato oggetto di ampio approfondimento ad opera della dottrina, che, nonostante le profonde difficoltà incontrate, ha tentato di fornirne l’inquadramento dogmatico[20].

Data allora per presupposta, come oramai quasi pacificamente si ritiene, l’ammissibilità nel nostro ordinamento dell’istituto del compossesso, lo si può definire come l’esercizio di un diritto reale su un bene unitario posta in essere da una pluralità di soggetti quali singoli possessori[21].

Parlando di compossesso e, in particolare, di compossesso ereditario, è necessaria un’ulteriore specificazione in merito all’istituto dell’interversione: secondo la tesi oramai assolutamente dominante, l’istituto dell’interversione non trova applicazione nei casi di compossesso, in quanto, in presenza di una pluralità di compossessori, perché uno di essi possa estendere il suo dominio in danno degli altri, non occorre un atto di interversione del possesso ma la dimostrazione che chi invoca il possesso esclusivo della res abbia goduto del bene in maniera tale da escludere il concorrente godimento da parte degli altri titolari.

Il motivo per cui, in tali casi, non vi è la necessità dell’interversio possessionis è di pronta evidenza: a fronte della circostanza per cui uno dei compossessori inizi a possedere con modalità tali da escludere il concorrente possesso degli altri non si ha alcun mutamento del titolo del possesso ma soltanto un cambiamento nel modus di possedere del compossessore, il quale smetterà di possedere uti condominus ed inizierà a possedere uti dominus[22].

4.2. (segue) compossesso ereditario ed usucapione del coerede: le due regole dell’art. 714 c.c. e la posizione della giurisprudenza

Premesso tutto quanto sin qui detto, si passi adesso all’analisi del particolare atteggiarsi dell’istituto dell’usucapione tra soggetti compossessori che siano anche coeredi.

L’usucapione dei beni ereditari da parte di un coerede è disciplinata dall’art. 714 c.c., il quale dispone che si può chiedere la divisione delle sostanze ereditarie anche quando uno dei coeredi abbia goduto dei beni in maniera separata, purché non si sia verificata l’usucapione per effetto di un possesso esclusivo[23].

Se la prima parte della disposizione pare rispondere pienamente ai principi generali in materia di godimento e di divisione, tanto da portare erroneamente a pensare che la stessa sia “inutile”[24], dobbiamo focalizzare il nostro interesse sulla seconda parte del dettato normativo in commento, che prevede la possibilità che un coerede usucapisca (anche interamente) le sostanze ereditarie per effetto del loro possesso esclusivo ma non anche per mero godimento separato delle medesime.

Al fine di comprendere meglio la portata di tale disposizione bisogna tracciare una linea di demarcazione tra “godimento separato” – inidoneo ad impedire agli altri coeredi di chiedere la divisione perché non instaura un valido possesso ad usucapionem – e “possesso esclusivo” – che corrisponde al possesso valido ai fini dell’usucapione e quindi inibisce la facoltà degli altri coeredi di chiedere la divisione dei beni ereditari, a patto che, al momento della richiesta, l’usucapione si sia già verificata[25] –.

A ben vedere l’art. 714 c.c. fa quindi riferimento a due diverse fattispecie e contiene due regole: la prima disciplina il godimento separato dei beni ereditari da parte di un coerede, tale tuttavia da non determinare l’acquisto dei medesimi per usucapione; (ad es., perché non è decorso il periodo di tempo necessario o perché il godimento separato non è configurabile come possesso); la seconda riguarda invece la fattispecie in cui l’usucapione si verifica per effetto di possesso esclusivo[26].

In particolare, il coerede si limita ad un godimento separato dei beni ereditari quando il suo comportamento non è tale da escludere il possibile godimento da parte degli altri coeredi, tanto da giungere di recente ad affermare che, anche laddove il coerede che pretende di aver usucapito i beni ereditari provi di aver avuto l’integrale possesso dei beni, ciò non è di per sé sufficiente a fondare un possesso valido ai fini dell’usucapione, se non fornisce l’ulteriore prova di aver posseduto in maniera tale da escludere in concreto gli altri coeredi[27].

Secondo la corrente di gran lunga prevalente, cui dimostra di aver aderito anche la giurisprudenza, nel caso di possesso esclusivo l’usucapione avverrebbe a prescindere da un atto di interversione del possesso, perché i coeredi sono già possessori – e non detentori – dei beni ereditari[28], per cui un mutamento del rapporto con la res, che da detenzione si trasformi in possesso, non sarebbe formalmente possibile.

Con svariati arresti, alcuni dei quali molto recenti, la Corte di Cassazione, in ossequio a quanto sopra precisato e come diretta conseguenza di esso, ha dimostrato di aderire al principio di diritto per cui il coerede che dopo la morte del  de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima che intervenga la divisione, usucapire anche la quota degli altri eredi, senza la necessità di un atto di interversione del possesso; egli, che già possiede a titolo di comproprietà ed animo proprio, è tenuto ad estendere il suo possesso in termini di esclusività, il che avviene quando inizi a godere del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui, evidenziando un’inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus[29].

4.3. (segue) i termini del possesso esclusivo ad usucapionem da parte del coerede

Da quanto sin qui evidenziato è palese come tanto la dottrina quanto la giurisprudenza siano dell’opinione che, in ipotesi di compossesso, non sia necessario, né sufficiente, dimostrare un atto di interversione del possesso (che, a ben vedere, non potrebbe nemmeno esistere) quanto dare la prova che il preteso usucapente abbia esteso il suo possesso sul bene in maniera tale da escludere il concorrente possesso degli altri coeredi[30].

La domanda che sorge spontanea è: come può il coerede che intenda usucapire un bene ereditario dimostrare di avere reso il proprio possesso “esclusivo”, tale da impedire quello degli altri coeredi?

In materia occorre avere riguardo alle molteplici statuizioni della giurisprudenza di legittimità, che non di rado ha anche chiarito se una determinata situazione di fatto sia o meno idonea ad integrare un possesso ad excludendum valido ai fini dell’usucapione, senza però stabilire un preciso principio di diritto cui fare riferimento, limitandosi a decisioni caso per caso.

A tale riguardo di notevole pregnanza risulta il preliminare richiamo all’orientamento di Cassazione secondo il quale, a fronte dell’atto di uso o amministrazione compiuto dal singolo coerede ed avente ad oggetto un bene ereditari, sussiste la presunzione iuris tantum ch’egli agisca quale mandatario degli altri coeredi, financo anticipando le spese necessarie[31]. Per vincere tale presunzione, quindi, e dimostrare che il coerede ha instaurato verso una certa res un possesso esclusivo, si deve fornire un quid pluris rispetto alla prova richiesta al terzo possessore non coerede.

Tale elemento ulteriore è solitamente individuato dalla giurisprudenza, con un orientamento oramai tralatizio, nella prova di elementi che rendano evidente ab externo l’inequivocabile volontà del coerede di iniziare a possedere uti dominus e non più uti condominus[32].

Tornando alla sopra richiamata casistica giurisprudenziale, possono passarsi velocemente in rassegna i seguenti esempi di situazioni a fronte delle quali il Giudice della nomofilachia ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova di un possesso ad excludendum utile a pervenire ad un acquisto per usucapione:

  1. l’utilizzare ed amministrare (anche oltre i limiti dell’ordinaria amministrazione) il bene ereditario, per avere ravvisato che i ricorrenti avessero ottenuto la disponibilità del bene non in forza di atto di apprensione automatica ma per ragioni di solidarietà familiare e di ospitalità[33];
  2. essere l’unico, tra i coeredi, ad avere continuato a vivere nell’appartamento che originariamente era del proprio genitore, essendo state ravvisate ragioni di tolleranza e di ospitalità alla base della disponibilità del bene da parte del coerede ricorrente[34];
  3. essere l’unico, tra i coeredi, ad abitare presso uno degli appartamenti relitti, concedendo, sebbene solo saltuariamente, agli altri di passarci le vacanze, in quanto, ad avviso della Corte, il fatto stesso che gli altri coeredi, anche se saltuariamente, potessero liberamente trascorrere le vacanze nell’appartamento de quo era, di per sé, motivo ostativo acché il possesso di uno escludesse quello degli altri[35];
  4. la richiesta di autorizzazioni amministrative per la realizzazione di opere di ristrutturazione e la conseguente realizzazione delle medesime sul bene ereditario, la stipulazione di contratti di locazione ed il pagamento di sanzioni amministrative, in quanto il ricorrente ciò avrebbe fatto non uti dominus ma sulla base di un mandato (tacito) concessogli dagli altri coeredi, che avevano sempre tollerato i suoi atti di gestione dell’immenso patrimonio ereditario[36];
  5. l’assunzione, da parte di uno solo dei coeredi, di tutti gli oneri ordinari e straordinari di miglioria, in quanto non era stata vinta la presunzione semplice per cui il coerede che amministra il bene ereditario lo fa anche per conto degli altri[37].

In un arresto recente, ma non recentissimo, invece, la Suprema Corte[38] ha ritenuto assolto l’onere della prova di un possesso esclusivo valido ai fini dell’usucapione.

Il casus decisus dalla Corte di Cassazione riguardava una proprietà ereditaria tra soggetti legati da vincoli di parentela, in cui uno dei coeredi possedeva in via esclusiva animo domini una parte dei beni (nella specie, un appartamento. Il consesso, richiamato l’orientamento sopra esaminato, ha reputato sufficiente, ai fini dell’instaurazione di una situazione di possesso esclusivo, che il coerede usucapente:

  • si fosse trasferito da oltre venti anni nell’appartamento sito al primo piano dell’edificio caduto in comunione ereditaria e che avesse utilizzato tale appartamento in via esclusiva con la moglie e la figlia (circostanza, questa, confermata dagli altri coeredi, i quali, probabilmente nell’erronea convinzione di dover dimostrare l’assenza dell’interversio possessionis, avevano tentato di giustificare tale situazione sulla base del loro spirito di tolleranza e di solidarietà familiare);
  • avesse posto in essere una serie di atti sufficienti ad escludere un concomitante godimento del bene da parte degli altri coeredi; in particolare:
    • avesse compiuto atti di ordinaria e straordinaria amministrazione – quali il rifacimento del bagno e la ristrutturazione degli infissi, l’installazione di nuove tapparelle – a proprie spese:
    • avesse richiesto ed ottenuto le autorizzazioni amministrative necessarie al fine di eseguire le predette opere;
    • avesse sempre assolto ad ogni onere fiscale gravante sull’immobile abitato[39].

Nel caso in commento la Corte ha escluso che l’amministrazione e l’uso che il coerede avesse fatto de bene ereditario fosse dovuto a ragioni di tolleranza o ospitalità ed anche che ciò egli avesse fatto in virtù di un mandato tacito rilasciatogli dagli altri coeredi, potendo quindi, in presenza di un possesso esclusivo più che ventennale, addivenire a dichiarare l’acquisto dell’appartamento per usucapione.

5. I riflessi dell’usucapione del coerede sulla comunione ereditaria

Giunti a questo punto vale ora la pena spendere qualche parola su quali siano i riflessi dell’usucapione del coerede sulla comunione ereditaria. In particolare occorrerà capire se i beni eventualmente usucapiti debbano considerarsi estromessi dalla comunione, senza che siano in alcun modo rimodulate le quote ereditarie di partecipazione alla medesima, oppure come attribuiti all’usucapente a parziale riempimento della sua quota, con conseguente rimodulazione della stessa.

La problematica non è approfondita in dottrina e chi se ne è occupato ritiene, in maniera condivisibile, che il coerede usucapente, in sede di eventuale divisione, debba vedere la sua quota soddisfatta per intero sui soli beni ereditari non usucapiti mentre quelli già acquistati per usucapione debbano essere considerati come definitivamente fuoriusciti dalla comunione ereditaria, senza che ciò debba comportare una rimodulazione delle quota di ognuno[40].

6. Conclusioni

Quanto fin qui detto ci permette di concludere nel senso che l’orientamento della Suprema Corte presenta allo stato sia aspetti positivi che negativi.

I primi sono senz’altro da ravvisarsi nella cristallina chiarezza con cui la giurisprudenza di legittimità è riuscita nel non facile compito di fornire un’interpretazione, orami pressoché costante, dell’art. 714 c.c. che fosse capace di attribuire valore alle parole del legislatore, attribuendo un preciso significato a concetti certamente sfuggenti come quello di “godimento separato” e quello di “possesso esclusivo”.

Nonostante ciò, tale orientamento non va del tutto esente da critiche.

Dai molteplici arresti del giudice della nomofilachia è possibile desumere che:

  • ai fini dell’usucapione da parte del coerede di uno (o di parte) dei beni ereditari è necessario non, come nel caso ordinario, un formale atto di interversione del possesso[41] ma la dimostrazione ch’egli abbia esteso il proprio possesso sulla res a tal punto da escludere un concomitante possesso da parte degli altri coeredi, al contempo vincendo la presunzione iuris tantum secondo la quale il coerede che amministra i beni ereditari ciò fa anche per conto degli altri e quindi non uti dominus bensì uti condominus;
  • nel caso in cui la comunione ereditaria, come di solito accade, sorga tra soggetti legati da rapporti di familiarità, sarà necessario altresì provare che i propri comportamenti non sono tollerati dagli altri coeredi sulla base dello spirito di solidarietà che caratterizza i rapporti tra famigliari, malgrado non sia necessario un formale atto di opposizione.

Tuttavia, rispetto a tale ultimo principio – il quale, ad uno sguardo più attento, è fortemente collegato alla presunzione di amministrazione dei beni per conto anche degli altri coeredi, che starebbero quindi tollerando il compimento di determinati atti da parte di uno solo di essi, che agirebbe come loro mandatario –, le perplessità non mancano.

Re melius perpensa, non è dato capire come, in assenza di un formale atto di opposizione, sulla cui necessità la Corte di Cassazione si è categoricamente espressa in senso contrario, potrebbe il coerede che intenda usucapire un bene caduto in comunione ereditaria, specie ove abbia con gli altri coeredi rapporti di familiarità, dimostrare che il suo possesso si è esteso a tal punto da escludere quello concorrente di questi ultimi.

Tra i precedenti richiamati, Cassazione ha ritenuto ricorrente un possesso ad excludendum valido ai fini dell’usucapione in un unico caso[42], nel quale ha escluso che i coeredi-familiari del preteso usucapente avessero tollerato il suo rapporto con il bene, senza però spiegare chiaramente, sotto un profilo squisitamente giuridico, il motivo di tale decisione, incentrando il proprio iter argomentativo sulla valutazione di circostanze di fatto.

In particolare, l’arresto de quo ha ritenuto che il coerede avesse posseduto in maniera esclusiva il bene da usucapire in quanto, per il tempo prescritto dalla legge ed in maniera palese ed ininterrotta, aveva vissuto in quell’appartamento con la moglie e la figlia ed aveva sopportato tutte le spese, anche fiscali, relative al medesimo.

In un caso molto simile[43], invece, la Corte ha escluso la ricorrenza di un possesso esclusivo a fronte del fatto che gli altri coeredi avessero, benché saltuariamente, potuto godere del bene che il ricorrente pretendeva di avere usucapito.

È allora di tutta evidenza come più che alla tolleranza vera e propria da parte degli altri coeredi – concetto quanto mai sfuggente e dai confini labili e non ben definiti[44] – la Corte paia inconsciamente tenere in considerazione l’inerzia di questi ultimi.

Nel primo dei casi richiamati, infatti, malgrado gli altri coeredi avessero più volte, nei precedenti gradi di merito, tentato di dimostrare che l’attore aveva vissuto nell’appartamento per cui era causa in virtù della loro tolleranza, la Corte apoditticamente conclude che nel comportamento del ricorrente non erano riscontrabili meri atti di gestione del bene comune ma un vero e proprio esercizio del possesso uti dominius; nel secondo, invece, a fronte di un mero utilizzo molto sporadico, se non addirittura una tantum, dell’appartamento da parte degli altri coeredi – appartamento nel quale, si noti bene, il coerede che pretendeva di averlo usucapito si era trasferito a vivere ormai da molti anni, sostenendone anche le spese di ristrutturazione –, la Suprema Corte ha escluso la ricorrenza di un possesso esclusivo, ritenendo oltretutto non pertinente il richiamo fatto dal ricorrente a propri atti di tolleranza – in forza dei quali egli aveva tentato di giustificare l’utilizzo del bene da parte degli altri coeredi –, «posto che nella specie i fratelli erano compossessori del bene e che l’utilizzo del bene da parte degli stessi costituiva esercizio di un compossesso di cui essi già godevano in forza della successione al comune dante causa[45]».

Quello che risulta essere il vero punctum dolens della pronuncia in oggetto è il fatto che l’unica differenza tra i casi esaminati, come già accennato supra in questo paragrafo, parrebbe essere non tanto il l’animus col quale il coerede che intende usucapire ha posseduto il bene bensì l’inerzia degli altri: se essi, anche sporadicamente, utilizzano il bene oggetto di contesa si dovrebbe poter fondatamente escludere che uno dei coeredi possa usucapirlo, rimanendo il suo comportamento limitato entro i confini del godimento separato e non assumendo mai i connotati di un valido possesso ad usucapionem; se essi rimangono del tutto inerti, astenendosi da un utilizzo anche una tantum della res, dovrebbe invece potersi legittimamente sostenere che quello di loro che utilizza il bene possa usucapirlo, in quanto il suo comportamento sarebbe idoneo ad integrare gli estremi di un possesso ad excludendum, idoneo ai fini dell’usucapione.

Se ciò è vero, il principio di diritto in commento potrebbe essere riscritto nella maniera che segue: nel caso in cui la comunione ereditaria sorga tra soggetti legati da rapporti di familiarità, perché uno dei coeredi possa usucapire uno dei beni comuni sarà necessario provarne il suo possesso esclusivo, da rinvenire in un uso della res che non è frutto della tolleranza degli altri coeredi sulla base dello spirito di solidarietà che caratterizza i rapporti tra famigliari bensì conseguenza dell’averli l’interessato esclusi dal godimento del bene de quo, come dimostrerebbe il suo mancato utilizzo, ancorché una tantum, da parte loro per il tempo necessario all’usucapione, malgrado non sia necessario un formale atto di opposizione.


[1] Per un maggior approfondimento del tema, si vedano F. GALGANO e S. RODOTÀ, Rapporti economici, II, in Comm. Cost., a cura di Branca, Bologna-Roma, 157-164, e M. S. GIANNINI, Basi costituzionali della proprietà privata, in Politica del diritto, 1973, 458.

[2] F. CARINGELLA e L. BUFFONI, Manuale di Diritto Civile, VI edizione, Roma, 2016, 422 e 423; T. CAMPANILE, F. CRIVELLARI e L. GENGHINI, I diritti reali, in Manuali Notariali, V, a cura di Lodovico Genghini, Padova, 2011, 183; F. SALARIS, L’acquisto della proprietà, in Tratt., a cura di Rescigno, 7, Torino, 1982, 625.

[3] Il norme deriva dalla locuzione latina “usu capere”, cioè “prendere attraverso l’uso”, come ci ricorda C. CARIOTI, Dei modi di acquisto della proprietà, Profili sistematici e questioni attuali di diritto civile, Frosinone, 2018, 36.

[4] In questi termini, ex pluris, T. CAMPANILE, F. CRIVELLARI e L. GENGHINI, I diritti reali, cit., 651; F. CARINGELLA e L. BUFFONI, Manuale di Diritto Civile, cit., 509.

[5] A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 2007, 581, ed E. TEDESCO, L’usucapione dei beni ereditari da parte del coerede, in giustiziacivile.com, 3/2019, 5; E. GUERINONI, L’usucapione, in A. GAMBARO ed U. MORELLO, Trattato dir. reali, I, Milano, 2008, 869 ss.; F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, I, Le categorie generali – le persone – la proprietà, Padova, 2004, 511; R. SACCO, voce Usucapione, in Dig. disc. priv., sez. civ., XIX, Torino, 1999, 561 ss.; in giurisprudenza, per tutte, Cass., 30 maggio 1963, n. 1458.

[6] Il possesso è oggi definito dall’art. 1140 c.c. come un potere di fatto sulla cosa che si manifesta all’esterno nell’esercizio di un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale e consiste, quindi, in una relazione materiale con una determinata res.

Secondo l’opinione che pare essere largamente prevalente in dottrina, a dispetto della disposizione codicistica, che ha riguardo soltanto all’aspetto oggettivo del possesso, il predetto consta di due elementi: quello oggettivo, rappresentato dalla relazione di fatto con la cosa (c.d. corpus possessionis), e quello soggettivo, consistente nella volontà di tenere la cosa per sé e utilizzarla come propria, esercitando sulla stessa una signoria corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale (cfr., in giurisprudenza, Cass. civ., Sez. III, 26 giugno 2013, n. 15877; in dottrina L. BIGLIAZZI GERI –U. BRECCIA – F. D. BUSNELLI – U. NATOLI, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, 354) , indipendentemente dall’eventuale conoscenza che si abbia del diritto altrui sulla cosa (c.d. animus rem sibi habendi o animus possidendi) (in tal senso, si vedano G. CIAN e A. TRABUCCHI, sub Art. 1140, in Commentario Breve al Codice Civile, Dodicesima edizione, a cura di Giorgio Cian, Milano, 2016, 1178 e 1179, i quali, a riprova di quanto la tesi ivi riportata sia diffusa in dottrina, parlando addirittura di «communis opinio»).

[7] C. M. BIANCA, La proprietà, in Diritto civile, 6, Milano, 1999, 803.

[8] Nel codice del 1865 si parlava di «possesso legittimo», precisandosi nell’art. 686 che il possesso dovesse essere «continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e con animo di tener la cosa come propria». Sull’equipollenza tra la nozione di possesso ad usucapionem nel codice del 1865 e quella recepita nel codice attuale, GUERINONI, L’usucapione, cit., 876 ss. In particolare sulla permanenza del necessario carattere dell’inequivocità anche in relazione all’odierna nozione di possesso ad usucapionem, da ritenersi sottinteso nella definizione datane dall’art. 1140 c.c., S. RUPERTO, Usucapione (dir. vig.), in Enc. dir., XLV, Milano, 1992, 1029 ss., e E. GUERINONI, L’usucapione, cit., 882 ss.

[9] Al termine “continuato” utilizzato dal legislatore si ritiene di dover attribuire lo stesso significato del termine “continuo” utilizzato in tema di azione di manutenzione dall’art. 1170, c. 2, c.c. In tal senso SACCO, Il possesso, Milano, 1988, 392.

[10] In merito si veda la disamina di T. CAMPANILE, F. CRIVELLARI e L. GENGHINI, I diritti reali, cit., 652 e 653, i quali distinguono tra interruzione civile o naturale, chiarendo che «La prima si verifica a seguito di un atto avente efficacia interruttiva del decorso dell’usucapione; il Codice richiama infatti le disposizioni generali relative alle cause di interruzione della prescrizione, in quanto applicabili (art. 1165 cod. civ.) […] L’interruzione naturale si verifica invece quando il possessore è privato del possesso per oltre un anno (art. 1167, 1° comma, cod. civ.)», salvo che il possessore proponga azione di reintegrazione contro colui che si sia impossessato del bene e ne ottenga la restituzione.

[11] G. CIAN e A. TRABUCCHI, sub Art. 1140, cit., 1183.

[12] Si veda nota 6.

[13] Ex multis, F. CARINGELLA e L. BUFFONI, Manuale di Diritto Civile, cit., 499.

Altra condizione necessaria affinché si possa acquistare il possesso di una cosa è che la materiale apprensione della stessa non sia dovuta alla tolleranza da parte del titolare del diritto reale o di colui che ha il possesso della medesima (art. 1144 c.c.). Si ha tolleranza allorché il titolare di un diritto reale o il possessore, volendo fare una mera concessione, non si opponga al fatto che un altro soggetto, realizzi sulla res con il pieno godimento del suo diritto o con il suo precedente esercizio del possesso (in questi termini A. MONTEL, Voce Possesso (diritto civile), in Novissimo Digesto, Torino, 1966, 370).

Discusso è, invece, se, a fronte della predetta tolleranza, sia possibile conseguire almeno la detenzione della res. In senso positivo U. NATOLI, Il possesso, Milano, 1992, 58 ss.; contra A. MONTEL, Voce Possesso (diritto civile), cit., 370.

[14] Due ipotesi particolari di traditio ficta sono la traditio brevi manu – consistente in un mutamente consensuale della detenzione in possesso (ad es., a seguito di contratto di vendita in forza del quale il conduttore di un appartamento ne acquista la proprietà) – e il costituto possessorio – che si ha quando il possessore cessi di possedere il bene ma ne mantenga la materiale disponibilità a titolo di detenzione (ad es., tramite un collegamento negoziale tra un contratto di vendita ed uno di locazione, in forza dei quali il proprietario di un appartamento lo venda ad altro soggetto ma continui a viverci a titolo di locazione) – (cfr. F. CARINGELLA e L. BUFFONI, Manuale di Diritto Civile, cit., 499 e 500).

[15] Altamente discusso è se l’eventuale negozio inter vivos possa avere ad oggetto, anziché il diritto reale di cui il possesso è espressione, il solo possesso, ma la posizione che pare prevalere, specie in giurisprudenza, è negativa. Sul tema si vedano L. PADULA, La ‘vendita del possesso’,in Riv. trim. di proc. civ., 1990, 831 ss., e G. GRASSO, La vendita del possesso, una vendita impossibile?, in Diritto e Giurisprudenza, 1998, 291 ss.

[16] Se il possesso è definito dall’art. 1140 c.c., la detenzione non ha una definizione legislativa (F. GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994, 130, precisa che il codice si limita ad evocarne il concetto all’art. 1140, c. 2, senza però precisarne i contorni), per cui è stato compito di dottrina e giurisprudenza darne la nozione. Dopo una lunga elaborazione, si può oggi descrivere la detenzione come “la disponibilità di fatto di una cosa con la consapevolezza che essa appartiene ad un’altra persona” (così A. TORRENTE e P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, 384, e F. CARINGELLA e L. BUFFONI, Manuale di Diritto Civile, cit., 494 e 495, i quali ultimi distinguono poi tra detenzione qualificata – che ricorre allorché il detentore eserciti il proprio potere di fatto per soddisfare un interesse proprio, come può avvenire nel caso di chi detiene a titolo di locazione – e detenzione non qualificata – che ricorre quando esse viene esercitata nell’esclusivo interesse altrui, come nel caso dei rapporti di servizio o di ospitalità –; nello stesso senso di tali ultimi autori C. M. BIANCA, La proprietà,cit., 725).

[17] E. TEDESCO, L’usucapione dei beni ereditari da parte del coerede, cit., 7.

[18] G. CIAN e A. TRABUCCHI, sub Art. 1141, op. ult. cit., 1188.

[19] S. MARTUCCELLI, Situazioni di fatto e contitolarità del diritto, Milano, 2000, 143; M. TOMMASINI, La quota di possesso a non domino. Alla radice della giuridicità del compossesso, Milano, 2012, 97.

[20] Non potendoci in questa sede soffermare sulle varie elaborazioni dottrinarie in materia, si fa rinvio alla profonda e attenta ricostruzione datane da N. DE SALVO, Compossesso di bene condominiale ed onere della prova, in Jus Civile, 2017, 4, 373 ss.

[21] T. TERRANOVA, La fattispecie di compossesso ad usucapionem, in Riv. Cammino Diritto, 8, 2019; L. LUPI, Il potere di fatto sulla cosa, in AA. VV., Il diritto privato nella giurisprudenza, Proprietà e diritti reali, III, a cura di Paolo Cendon, Milano, 2012, 258.

[22] E. TEDESCO, L’usucapione dei beni ereditari da parte del coerede, cit., 9.

[23] Il codice civile del 1865, all’art. 985, stabiliva invece che non fosse possibile procedere alla divisione quando, da parte di uno dei coeredi, vi fosse stato un possesso “sufficiente”  a fondare la prescrizione (da intendersi come prescrizione acquisitiva). La norma, a ben vedere, era perfettamente coincidente con quella dettata in materia dall’art. 816 Code Civile, il quale prevedeva che «Le partage peut être demandé même quand l’un des cohéritier aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s’il n’y a eu un acte de partage, ou possession suffiant pour acquérir la prescription»; l’aggettivo “sufficiente” aveva riguardo ad un elemento temporale, vale a dire alla durata del possesso, che doveva essere adeguatamente lunga da comportare l’acquisto. L’odierno art. 714 c.c., invece, utilizza il termine “esclusivo”, il quale, fermo che comunque il possesso dovrà avere una durata sufficientemente lunga per integrare gli estremi dell’usucapione, sta ad indicare che non sarebbe necessario, nel caso di specie, un atto di intervisione del possesso (cfr. S. PATTI, L’usucapione del coerede, in AA.VV., Contratto di divisione e autonomia privata, Milano, 2008, 125 e 126).

[24] In questi termini, tra gli altri, S. PATTI, L’usucapione del coerede, cit., 125; F. VENOSTA, sub Art. 714, in Commentario del Codice Civile, Delle successioni, Artt, 713-768-octies e leggi collegate, diretto da E. Gabrielli, a cura di V. Cuffaro e F. Delfini, Milano, 2010, 74.

[25] E. TEDESCO, L’usucapione dei beni ereditari da parte del coerede, cit., 10 e 11.

[26] F. ANGELONI, Della divisione, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2000, 92 ss.; C. MIRAGLIA, La divisione ereditaria, Padova, 2006, 76 ss.; S. PATTI, L’usucapione del coerede, cit., 126. Quest’ultimo A. precisa che, tra le due ipotesi sopra richiamate, la seconda si differenzia dalla prima solo perché, in essa, è trascorso il periodo di tempo richiesto dalla legge per il maturare dell’usucapione (oltre ad essere trascorso il lasso di tempo richiesto dalla legge).

[27] In questi termini la recentissima Cass., 16 gennaio 2019, n. 966; ancora, sempre in giurisprudenza, Cass., 13 novembre 2014, n. 24214, e Cass., 9 settembre 2019, n. 22444, che ha statuito come non sia «necessaria la prova di un atto di interversione del possesso ai fini dell’usucapione dei beni ereditari, ma la prova del possesso ad excludendum, vale a dire una situazione nella quale il rapporto materiale del coerede con i beni ereditari sia tale da escludere gli altri coeredi dalla possibilità di analogo rapporto». In precedenza anche Cass., SS. UU., 5 marzo 2014, n. 5087. Tra la recente giurisprudenza di merito, si segnala Trib, Benevento, 14 gennaio 2019, n. 60. Pregevole, per la chiarezza espositiva che la caratterizza, risulta la motivazione di Cass., 30 giugno 2011, n. 14467, secondo la quale «Intanto, è appena il caso di chiarire che il coerede è in effetti, proprio perché tale, ad un tempo comproprietario e compossessore dei cespiti ereditati, pertanto, è perfettamente in grado di usucapirne l’intero a seguito del possesso ventennale, pacifico, non violento ed ininterrotto. Tuttavia, perché ciò accada è necessario non solo il “disinteresse” degli altri coeredi al possesso della cosa, quanto e soprattutto “l’estensione del possesso” da parte del coerede, ossia il manifestarsi del suo animus possidendi in termini di esclusività, ergo di proprietà e non già di comproprietà. Il coerede, insomma, che è già compossessore animo proprio ed a titolo di comproprietà, non è tenuto ad un mutamento del titolo, ma solo ad una estensione dei limiti suo possesso. Pertanto, il coerede nel possesso del bene ereditario, comune ad altri eredi, per acquistare il bene posseduto non ha bisogno di alcuna interversione, ciò che conta è esclusivamente l’animus possidendi, il quale, lungi dal trasformare il detentore in possessore, comporta invece la mutazione qualitativa di un possesso che già si manifestava in termini proprietari, pur nell’ambito di una comunione». A riprova di quanto l’orientamento sia ormai risalente nel tempo, valga richiamare, ex multis, per la giurisprudenza di legittimità, Cass., 11 ottobre 1967, n. 2404; Cass., n. 4263; Cass., 16 marzo 1981, n. 1449; Cass., 12 febbraio 1993, n. 1783; per la giurisprudenza di merito, Trib. Cagliari, 5 febbraio 1986, in Riv. giur. sarda, 1988, 71; App. Palermo, 12 marzo 1992, in Temi sic., 1992, 46; App. Napoli, 31 marzo 2005. In dottrina, tra i tanti che hanno trattato dell’argomento, per i puntuali richiami fatti alla giurisprudenza in materia, L. LUPI, Il potere di fatto sulla cosa, cit., 259.

[28]In merito, tuttavia, pare opportuno procedere ad una breve ricostruzione delle posizioni dottrinarie e giurisprudenziali relative alla necessità, ai fini dell’usucapione, di un atto di interversione del possesso.

La tesi più risalente è quella di A. CICU, La divisione ereditaria, Milano, 1948, 8 ss. – richiamata da F. VENOSTA, sub Art. 714, cit., 75 ss. –, secondo il quale l’art. 1164 c.c. trova applicazione anche al coerede, in quanto non vi sarebbe una razionale differenza tra la situazione di chi, titolare di uno jus in re aliena, voglia iniziare a possedere il bene a titolo di proprietà piena e quella di chi, come il coerede,  già titolare di un diritto pro quota, voglia iniziare a possedere a titolo di proprietà esclusiva, come dimostrato dall’art. 1102 c.c., che, in tema di comunione, richiede un formale atto di mutamento del titolo del proprio possesso. Sulla stessa lunghezza d’onda, seppur con qualche differenza, si pone S. PATTI, L’usucapione del coerede, cit., 127. Secondo questo autore, i coeredi non sarebbero possessori in senso tecnico dei beni ereditari ma – con riferimento alla propria quota – meri detentori, in quanto godono di detti beni sulla base di un titolo e non esercitando un potere di fatto, con la conseguenza che, formalmente, dovrebbe ritenersi necessario un atto di interversione del possesso qualora uno di essi voglia iniziare a possedere i beni ereditari anche in ragione delle quote altrui; di esso, tuttavia, non vi è necessità perché, a differenza del caso di cui all’art. 1102 c.c. – in cui il godimento dell’intera cosa comune da parte di un compartecipe non è tale da escludere il concorrente godimento degli altri –, in quello in esame si  il godimento separato da parte di un coerede determinerebbe ab initio l’esclusione degli altri coeredi dal godimento di singoli beni ereditari, così venendosi a creare, relativamente alla parte eccedente la sua quota, una situazione di possesso e non di detenzione. L’.A. precisa però che l’interversio possessionis sarebbe necessaria ove il coerede che voglia usucapire abbia iniziato a godere dei beni a titolo di detenzione sulla base di un permesso o comunque della tolleranza degli altri coeredi, perché, in tal caso, rispetto ai medesimi sorge una situazione di detenzione e non anche di possesso. Nello stesso senso del PATTI, anche se l’orientamento è ormai risalente e di gran lunga minoritario, in giurisprudenza Cass. civ., 23 luglio 1979, n. 4408; Cass. civ., 20 ottobre 1981, n. 5476; Cass. civ., 31 luglio 1989, n. 3563, secondo la quale ultima «ai fini della usucapione dei beni ereditari prima della divisione è necessario un atto di interversione del possesso da parte del coerede qualora egli eserciti su quei beni, in forza del consenso degli altri coeredi, un possesso separato quale mera realizzazione del godimento della propria quota ereditaria (salvo conguaglio in sede di divisione)». Contra, in dottrina, E. TEDESCO, L’usucapione dei beni ereditari da parte del coerede, cit., 10; in giurisprudenza, Cass., 9 settembre 2019, n. 22444 (in particolare la sentenza, totalmente smentendo le tesi più risalenti, precisa che «Diversamente da quanto assume il ricorrente, i coeredi non sono detentori dei beni ereditari, in quanto non è ravvisabile un rapporto di natura obbligatoria con i beni della comunione ereditaria, sicché non è necessaria la prova di un atto di interversione del possesso ai fini dell’usucapione di beni ereditari, ma la prova del possesso ad excludendum»); Cass., 01 marzo 2019, n. 6168; Trib. Monza, Sez. II, 20 agosto 2016, n. 2337; App. Catanzaro, 18 novembre 2016, n. 1880.

[29] Così, ex pluris, Cass., 16 gennaio 2019, n. 966; Cass., 4 maggio 2018, n. 10734; Cass., 25 marzo 2009, n. 7221; Cass., 25 settembre 2002, n. 13921.

[30] Benché qualcuno in dottrina abbia sostenuto che, sulla base dell’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, l’usucapione da parte di un soggetto coerede sia facilita rispetto a quella da parte di un altro soggetto che non abbia questa qualità (in tal senso G. FORCELLA e C. PERUZZI, Usucapione: è più semplice per il coerede, in http://www.analisilegale.it/usucapione-comunione-cass-28346-2013/), altra dottrina, cui ci si sente di aderire, si esprime invece in termini maggiore «rigidità della prova», atteso che determinate circostanze – le quali, nella normalità dei casi, sarebbero sufficienti a comprovare un’interversio possessionis utile ai fini dell’usucapione – sono state ritenute dalla giurisprudenza non rilevanti rispetto alla situazione del coerede (in tali termini E. TEDESCO, L’usucapione dei beni ereditari da parte del coerede, cit., 12 ss.).

[31] Tra le tante pronunce in questo senso, basti richiamare le recenti Cass., 16 gennaio 2019, n. 966, e Cass., 9 settembre 2019, n. 22444.

[32] Secondo alcuni autori (per tutti, si veda l’attenta analisi di E. TEDESCO, L’usucapione dei beni ereditari da parte del coerede, cit., 13), tuttavia, il riferimento operato allo stato soggettivo del coerede non è assolutamente condivisibile. Secondo tale corrente di pensiero, infatti, l’esclusività che deve caratterizzare il possesso utile all’usucapione da parte del coerede è del tutto sganciato dall’animus domini di chi esercita il potere sulla cosa e dipende, semmai, dalle caratteristiche obiettive del suo rapporto con la res, che potrebbe rimanere limitato ad un godimento separato del bene, tale da non risultare lesivo della posizione degli altri coeredi, e che, invece, deve risultare nell’impedimento di ogni possibilità di intervento e godimento di questi ultimi, quant’anche essi lo volessero. A sostegno della propria posizione, viene richiamato il dato di fatto per cui la giurisprudenza, in ultima istanza, tenda a mettere in risalto le caratteristiche del rapporto esistente tra il coerede ed il bene e non anche il suo stato soggettivo.

[33] Cass., 3 maggio 2018, n. 10512.

[34] Cass., 16 gennaio 2019, n. 966.

[35] Cass., 13 novembre 2014, n. 24214.

[36] Cass., 9 settembre 2019, n. 22444.

[37] Cass., 21 febbraio 1985, n. 1529.

[38] Cass., 18 dicembre 2013, n. 28346.

[39]Cfr. G. FORCELLA e C. PERUZZI, Usucapione: è più semplice per il coerede, in http://www.analisilegale.it/usucapione-comunione-cass-28346-2013/.

[40] Così S. PATTI, L’usucapione del coerede, cit., 130. Per fare un esempio numerico che meglio chiarisca i termini della questione: dati due eredi (Primo e Secondo) in quote uguali (1/2 ciascuno) e dato un patrimonio composto da quattro immobili del medesimo valore, ove Primo acquisti per usucapione uno di questi immobili, il bene deve considerarsi come estromesso definitivamente dalla comunione ereditaria senza alcun riflesso sulle quote (per cui i due eredi avranno sempre una quota di 1/2 ciascuno da soddisfare adesso su tre immobili anziché quattro) oppure l’immobile acquistato da Primo deve ritenersi come uno stralcio della sua quota (con la conseguenza che, avendo egli ricevuto già la metà della quota di cui era titolare, adesso avrà diritto soltanto ad uno dei tre immobili, con una rimodulazione delle quote di rispettiva spettanza, che risulteranno essere 1/3 per Primo e 2/3 per Secondo)? Ebbene, secondo la tesi cui si ritiene di aderire, il bene usucapito dovrà ritenersi fuoriuscito definitivamente dalla comunione e le quote dei due eredi rimarranno immutate.

[41] Questo perché, salvo aderire ad una tesi allo stato minoritaria e non condivisa dalla giurisprudenza di legittimità (si veda nota 28), il coerede è possessore e non detentore dei beni ereditari.

[42] Cass., 18 dicembre 2013, n. 28346.

[43] Il richiamo è principalmente fatto a Cass., 13 novembre 2014, n. 24214.

[44] In merito, basti richiamare in dottrina G. CIAN e A. TRABUCCHI, sub Art. 1144, cit., 1190, i quali definiscono gli atti di tolleranza come «quelli che, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un godimento di modesta portata, il quale incide molto debolmente sull’esercizio del diritto o del p. altrui; essi, inoltre, traggono origine da rapporti di amicizia, familiarià, buon vicinato, che da un lato giustificano la permissio,  ma dall’altro conducono ad escludere l’acquisto del p. da parte dell’agente», così dimostrando quanta difficoltà incontrino nel dare una definizione chiara ed inequivoca della fattispecie anche gli esponenti della dottrina più autorevole; negli stessi termini Cass.,  30 gennaio 2019, n. 2706.

[45] Cass., 13 novembre 2014, n. 24214.

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