Trust testamentario in Italia e giurisdizione volontaria: sentenza apre definitivamente le porte

in Giuricivile, 2018, 3 (ISSN 2532-201X), nota a Trib. Ancona del 25.1.2018

Con un’innovativa, quanto attesa, decisione di accoglimento, del Tribunale di Ancona del 25/1/2018 in volontaria giurisdizione, sono state definitivamente aperte le porte dell’ordinamento italiano all’ingresso dello strumento giuridico del trust.

È stata infatti accolta l’istanza del Trustee di un trust testamentario con la quale veniva chiesta:

  • l’autorizzazione a stare in giudizio in una causa di impugnazione testamentaria;
  • il prelevamento dal trust fund delle spese legali giusta la prospettiva del Friendly prospective costs order [1], disponente l’istituzione di un trust, ad opera dell’esecutore testamentario.

Una sentenza che, come anticipato, apre definitivamente le porte dell’ordinamento italiano all’ingresso, a pieno titolo, dello strumento giuridico del trust dopo che la L. 112 del 22/6/2016, meglio nota con la locuzione “Dopo di noi” (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), ne aveva conferito valenza ordinamentale rilevante di indiscusso pregio.

Indice degli argomenti

Il caso in esame

Un soggetto, disponeva per testamento la istituzione di un trust interno patrimoniale testamentario, regolato dalla (TJL) Trust Jersey Law 1984, secondo la Convenzione de l’Aja, ad opera dell’esecutore testamentario, peraltro erede legittimario e Trustee all’esito della istituzione di detto Trust.

Il de cuius disponeva tra altro che la nuda proprietà di tutti i suoi beni costituiva il fondo del nascente trust per una durata di 25 anni decorrenti dalla su morte, e, ove quel beneficiario non lo avesse accettato o non avesse rispettato le regole gestorie, ivi impresse, allora sarebbe decaduto dal novero dei beneficiari del trust e sostituito indefettibilmente da istituti religiosi con conseguente devoluzione in beneficenza.

Dette disposizioni testamentarie, ivi compreso il trust istituito nel loro rispetto, venivano impugnate per asserita nullità, ad opera dei restanti eredi al fine di renderle inefficaci.

L’atto di impugnazione veniva ritualmente notificato al Trustee del trust in discorso.

Quest’ultimo,

  • nonostante la previsione dell’Art. 35 dell’atto istitutivo del trust testamentario prevedesse il rimborso delle spese legali tanto in qualità di chiamato quanto in qualità di attore,
  • e, nonostante ancora, la Legge Regolatrice (TJL) 1984 scelta riconoscesse al Trustee la prerogativa di rivolgersi alla Corte di Jersey ogni qualvolta lo avesse ritenuto opportuno per ricevere direttive in ordine a determinati comportamenti di gestione da assumere,

privilegiava la giurisdizione volontaria del Tribunale di Ancona in luogo di quella naturale di Jersey per ivi sentire accogliere la istanza di autorizzazione a stare in giudizio e l’autorizzazione al conseguente prelievo dal fondo delle relative spese legali (cd. Baddoe Order).

Ebbene, il Tribunale italiano adito ha accolto quanto richiesto, limitatamente al primo grado e nei limiti dei parametri professionali vigenti.

Riflessioni

Per comprendere la portata innovativa della decisione in esame, occorre rammentare che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale in tema di trust sono molto controverse.

Infatti, la competenza giurisdizionale di un trust riflette indefettibilmente il Paese della cui Legge Regolatrice si giovi, potendo, comprensibilmente, essere derogata in favore di un altro Paese con il quale esista una Convenzione, Accordo o Regolamento.

Sul punto anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente chiarito con la sentenza n. 14041 del 20/06/2014, il principio in virtù del quale, la clausola di proroga della giurisdizione inserita nell’atto istitutivo di un trust vincola tanto il disponente quanto i soggetti del medesimo, a vario titolo, quantunque non personalmente firmatari della clausola.

E ciò tante volte quante siano le contestazioni mosse in ordine ai diritti ed obblighi inerenti l’istituto destinatorio e il suo funzionamento, escludendo evidentemente dal novero quella clausola (e ove prevista, inefficace) che vincoli anche soggetti, i quali, rispetto al trust, siano o si pongano in posizione di terzietà, ed, ai quali, la paternità della stessa, non sia in alcun modo riconducibile.

Non va sottaciuto come il Tribunale in questione, nel ritenere inopponibile la clausola di giurisdizione contemplata nell’atto istitutivo del trust, la quale lede il legittimario, abbia inteso rifarsi precisamente al citato principio (oramai considerato orientamento consolidato dal momento che altre pronunce di legittimità sono state rese in tal senso) in base al quale, l’erede legittimario assume la qualità di terzo, rispetto alle parti di un contratto stipulato dal dante causa, qualora egli agisca per far valere la inviolabilità della quota di riserva spettante.

L’Art. 5, comma 6 del Regolamento Europeo 44/2001, e, correlativamente la Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, funzionante tra l’Unione Europea e la Confederazione Elvetica, consentono alternativamente di privilegiare giurisdizioni nelle quali tanto il trust quanto il disponente o trustee o beneficiario, abbiano inteso stabilire il proprio domicilio rispetto a quella naturale del Paese della Legge Regolatrice scelta, nulla disponendo in tema di esclusiva giurisdizione né in tema di volontaria giurisdizione, per la quale ultima, in tema di trust, legittimata appare essere quella naturale ossia quella del paese della Legge Regolatrice.

A tanto infatti il giudice di legittimità giunge, stabilendo, di contro, che la clausola della competenza giurisdizionale avrebbe potuto essere opposta all’attrice qualora la stessa avesse agito rivendicando la qualità di beneficiario del trust facendo di tal guisa valere i diritti nascenti da tale posizione.

Ad adiuvandum, occorre evidenziare, in questo contesto, come il caso in esame si differenzi dai casi di scuola enunciati in ragione della particolarità della domanda sottoposta al vaglio della Corte della Volontaria Giurisdizione del Paese (Italia), nel quale, tanto il trust, quanto i suoi soggetti, hanno eletto domicilio in luogo di quella naturale di Jersey, paese della Legge Regolatrice dell’istituto interno scelta dal de cuius.

La fattispecie, come noto, non vincola quel giudice privilegiato a occuparsene, dal momento che la domanda non soccorre soggetti terzi rispetto al trust lesi del diritto, ma, esclusivamente soggetti coinvolti e consapevoli la cui scelta avrebbe comportato il vincolo della giurisdizione naturale laddove la domanda involga, come il caso di specie, decisioni che solo le prassi delle Corti inglesi realizzano.

Orbene, la peculiarità della decisione del Tribunale di Ancona, per questo, pregevole, sta proprio nell’aver emesso una decisione tipica della prassi di dette Corti, nello specifico di Jersey, ed, in quanto tale, dimostra indefettibilmente come le Corti italiane, ancorchè tardivamente, fino ad ora peraltro ritrose e riluttanti a rendersi competenti in materia di volontaria, abbiano iniziato un nuovo corso dando origine così ad un filone giurisprudenziale fin’ora trascurato, con vivo compiacimento degli addetti ai lavori.

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