Testamento olografo: l’errata indicazione della data per errore materiale del testatore non costituisce ipotesi di annullabilità

Con la sentenza n. 10613 del 23 maggio 2016, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito se è annullabile il testamento olografo che contiene un’errata indicazione della data dovuta ad errore materiale imputabile al de cuius.

In materia di testamento olografo, l’art. 602 c.c., affermando che il testamento deve essere redatto per intero, datato e sottoscritto, dispone nel primo periodo dell’ultimo comma che “la data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno”.

L’art. 606 c.c. chiarisce che il testamento è annullabile “per ogni altro difetto di forma non rientrante tra le tassative ipotesi di nullità normate al primo comma (nel caso di testamento olografo, mancanza dell’autografia o della sottoscrizione; nel caso di testamento per atto di notaio, la mancata redazione per iscritto delle dichiarazioni rese al notaio dal testatore o la mancata sottoscrizione dell’uno o dell’altro).

Sul punto, la Corte di Cassazione, richiamando un suo precedente di legittimità, ha ritenuto che la completa indicazione della data “costituisce elemento essenziale di forma” dello stesso, in alcun modo rilevando la mancata indicazione della data rispetto al regolamento degli interessi oggetto del testamento (Cass. n. 12124/2008, Cass. n. 7783/2001).

Ciò chiarito, la Suprema Corte ha affermato che, laddove l’inesatta indicazione della data, imputabile ad errore materiale e non intenzionale del testatore, sia tale da renderla impossibile, il testamento olografo non è ex se invalido: il giudice, con l’ausilio di ulteriori elementi desunti dal testamento stesso, può infatti rettificarla.

La Suprema Corte, inoltre, ha precisato che è incensurabile la valutazione operata dal giudice di merito circa la sussistenza di un errore materiale del de cuius nell’indicazione della data nel testamento olografo e l’esclusione della volontà dello stesso di apporre nel testamento una data non possibile, salvo che il ricorrente fornisca una logica alternativa alla ricostruzione del fatto operata dal giudice, tale da apparire, non meramente probabile, bensì l’unica ammissibile.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha dunque affermato il seguente principio di diritto:

l’indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta, cioè ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta, però, come tale dal testatore, può essere rettificata dal giudice, avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale della autografia dell’atto

Alla luce di quanto affermato, la Corte ha pertanto rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Leggi la sentenza integrale: Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza n. 10613 del 23 maggio 2016

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