Terzo genere e rettificazione di sesso: la Consulta si pronuncia

La Corte costituzionale con sentenza n. 143 del 2024, ha stabilito che l’introduzione di un terzo genere nel registro civile richiede un intervento legislativo, dichiarando inammissibili le richieste in tal senso. Inoltre, ha giudicato incostituzionale l’obbligo di autorizzazione giudiziale per interventi chirurgici di transizione sessuale quando i trattamenti ormonali e psicologici sono sufficienti per la rettificazione del genere.

La vicenda

Il caso in esame è stato portato all’attenzione del Tribunale da una persona che non si è riconosciuta né come uomo né come donna e che ha chiesto la rettificazione del sesso anagrafico in “altro” e il permesso di sottoporsi a interventi medico-chirurgici di adeguamento.
Il Tribunale di Bolzano ha sollevato due importanti questioni di legittimità costituzionale: la prima riguarda l’art. 1 della l. n. 164 del 1982, norma contestata per presunta violazione degli articoli 2, 3, 32 e 117 Cost., in relazione all’art. 8 CEDU. Il giudice di prime cure ha criticato la legge perché non contempla la possibilità di attribuire un genere diverso dal maschile o femminile, escludendo così il riconoscimento di identità non binarie.
La seconda questione ha riguardato l’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, che richiede l’autorizzazione del tribunale per gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali. Questo requisito, secondo il Tribunale, contrasta con gli articoli 2, 3 e 32 Cost., poiché limita ingiustificatamente il diritto all’autodeterminazione e alla salute.
Il caso in esame è stato portato all’attenzione del Tribunale da una persona che non si è riconosciuta né come uomo né come donna e che ha chiesto la rettificazione del sesso anagrafico in “altro” e il permesso di sottoporsi a interventi medico-chirurgici di adeguamento.

Q.L.C. sul riconoscimento del genere non binario

La Corte Costituzionale  ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Bolzano, considerando che il riconoscimento di un genere non binario richiederebbe un intervento legislativo ampio e sistematico. La revisione della normativa dovrebbe riguardare vari settori, tra cui il diritto di famiglia, il diritto del lavoro, lo sport e la riservatezza, laddove il binarismo di genere è profondamente radicato.

In definitiva, il riconoscimento delle identità non binarie richiede un adeguamento legislativo complesso, che rifletta le nuove sensibilità sociali e garantisca il rispetto della dignità e della salute delle persone.

Autorizzazione giudiziale degli interventi medico-chirurgici

Diversamente, la Corte ha ritenuto fondata la censura sull’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011. Questa norma richiede un’autorizzazione giudiziale per procedere a interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, una disposizione che la Corte ha giudicato eccessivamente rigida.

La Corte ha sottolineato che la normativa attuale non è adeguatamente allineata con l’evoluzione giurisprudenziale, che ha escluso l’obbligatorietà degli interventi chirurgici per la rettificazione anagrafica. Sentenze precedenti, tra cui quella della Corte di Cassazione n. 15138 del 2015 e della Corte Costituzionale n. 221 del 2015, hanno affermato che il percorso di transizione di genere può bastare per la rettificazione anagrafica, anche senza interventi chirurgici, attraverso trattamenti ormonali e supporto psicologico.

Di conseguenza, la Corte ha giudicato irragionevole la rigidità della prescrizione dell’autorizzazione giudiziale per interventi chirurgici. Ha deciso quindi di esaminare nel merito la costituzionalità dell’articolo 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, basandosi sui principi fondamentali degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione italiana, che proteggono la dignità, l’uguaglianza e la salute dei cittadini.

Conclusioni

In conclusione, la Corte ha dichiarato che la rigida prescrizione dell’autorizzazione giudiziale è irragionevole in quanto viola il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.

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