Termine per le contestazioni della Consob: la Cassazione sul dies a quo

in Giuricivile, 2018, 5 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., sez. II civ., sent. n. 9254 del 16/04/2018

In tema di intermediazione finanziaria la Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione dell’individuazione del dies a quo dal quale decorre il termine, fissato a pena di decadenza, per l’opposizione da parte della Consob ad alcune violazioni da parte degli autori di esse.

Nel decidere sul caso, la Suprema Corte ha richiamato un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, espresso con la sentenza pacificatrice n. 5395/2007[1].

Il caso in esame

In data 24 febbraio 2015 la Corte d’Appello di Milano aveva accolto l’opposizione sollevata da alcuni componenti del Collegio Sindacale di una s.p.a.[2] con cui chiedevano la sospensione della delibera della Consob[3] che aveva irrogato nei loro confronti una sanzione pecuniaria per aver omesso di vigilare in modo corretto sulla osservanza delle leggi e dell’atto costitutivo della società.

Con tale opposizione i membri del Collegio eccepivano la tardività della contestazione della Consob riguardante l’accertata sproporzione sproporzione tra i compensi annuali spettanti ai componenti del Collegio e al Presidente deliberati, e quelli poi effettivamente corrisposti.

L’opposizione era stata accolta dalla Corte Territoriale, che aveva deciso per la fondatezza dell’eccezione di tardività, sollevata in riferimento all’art. 195 del D.Lgs. 58/1998[4], della notificazione dell’atto di contestazione, adducendo quale motivo il fatto che la violazione in oggetto avrebbe potuto essere accertata tramite un semplice raffronto tra la delibera di approvazione delle remunerazioni, e la successiva Relazione sulla Remunerazione, dal momento che entrambi i documenti erano stati debitamente sottoposti al regime di pubblicità richiesto per legge.

Contro tale decisione la Consob ricorreva in Cassazione, adducendo a sostegno della propria tesi tre diversi motivi. Il primo, di gran lunga più articolato, era fondato sulla tesi che la Corte d’Appello avesse mal interpretato l’art. 195 TUF, nella misura in cui aveva ritenuto che fosse rilevante ai fini dell’accertamento della violazione la semplice pubblicazione online del bilancio, valutando, invece, come inutili le successive attività di indagine svolte dalla Consob, comprese le richieste formulate ai sensi dell’art 115 TUF[5].

Con il secondo motivo del ricorso la Consob contestava il fatto che la Corte d’Appello avesse considerato non sufficientemente tempestiva l’attività della Consob, dal momento che i compiti assegnateli dalla normativa in vigore fanno riferimento a verifiche straordinarie, e pertanto non sarebbe risultato come imposto alla Consob alcun termine per attuare tali verifiche. Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente denunciava il fatto che la Corte d’Appello milanese avesse ritenuto che le richieste della Consob agli organi sociali non fossero in linea con le disposizioni applicabili.

La decisione della Corte

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9254 depositata il 16 aprile 2018, ha deciso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, ritenendo assorbiti gli altri due.

Nello specifico, sul tema relativo al termine per far valere le violazioni, la Corte ha affermato che la giurisprudenza ha espressamente esteso ai procedimenti sanzionatori finanziari volti all’irrogazione delle sanzioni amministrative i principi sanciti dalla L. n. 689 del 1981, soprattutto per quanto concerne la scadenza prevista per la conclusione di tale procedimento[6].

La Suprema Corte ha quindi rilevato, riprendendo quanto sentenziato dalla costante giurisprudenza di legittimità, che il dies a quo dal quale è opportuno far decorrere il termine per le contestazioni deve essere valutato in relazione al caso di specie, senza essere prestabilito.

Appare opportuno, a detta della Corte, svolgere tutta una serie di valutazioni sui dati acquisiti ed afferenti agli elementi soggettivi ed oggettivi del caso, in riferimento alla complessità della fattispecie. In ragione di ciò, la Corte di Cassazione ha aggiunto che l’intera operazione di accertamento e di verifica necessaria nel caso concreto debba comunque sempre essere svolta entro un lasso di tempo ragionevole, proporzionato alle caratteristiche del caso.

Inoltre, la contestazione materiale dei fatti in causa non presuppone automaticamente l’effettivo espletamento della procedura di accertamento, dal momento che alcune materie, specie in ambito finanziario, richiedono valutazioni con un alto grado di complessità e, quindi, non sono risolvibili con una semplice valutazione superficiale.

In definitiva la Corte ha affermato che i ritardi, a qualsiasi causa dovuti, non possono comunque andare a svantaggio del diritto ad una contestazione tempestiva, sottolineando comunque che non è automatico il coincidere del momento dell’accertamento con il termine dell’attività ispettiva, né tantomeno con la data in cui vengono pubblicate le relazioni (fermo restando che la redazione della relazione, ed il suo esame, debbano avvenire senza ritardi).

Posto quanto sopra, la Corte di Cassazione ha accolto il primo dei motivi del ricorso, ritenendo assorbiti i restanti, e cassato la sentenza impugnata con rinvio, anche in punto di spese, alla Corte d’Appello di Milano presso diversa sezione.

Commento alla sentenza

In materia di intermediazione finanziaria la procedura di accertamento è certamente molto complessa, essendo articolata in una fase ispettiva ed una valutativa, in ragione delle quali risulta necessario stabilire preliminarmente quale sia il momento in cui l’accertamento è da considerarsi compiuto.

Altrettanto essenziale è, però, individuare il giorno dal quale far decorrere il termine di legge per la contestazione da parte della Consob e, dalla lettura della sentenza presa in esame in questa sede, risulta chiaramente il principio secondo cui tale termine non può essere prefissato, ma è da rintracciarsi nel periodo di tempo necessario per compiere una giusta valutazione di tutti i dati acquisiti.

Ciò non esclude il fatto che tale valutazione debba avvenire in un tempo ragionevole, posto che il giudice, in sede di opposizione, ha la facoltà, se lo ritiene, di individuare detto termine non nel giorno in cui l’accertamento è stato effettivamente fatto, ma in quello in cui avrebbe dovuto essere fatto.

Al centro della questione si ritrova l’orientamento consolidato dall’importante filone giurisprudenziale delle Sezioni Unite (sentenza n.5395/2007), con cui è stata enunciata una volta per tutte la massima secondo cui il termine per la contestazione delle violazioni da parte della Consob decorre dal giorno in cui, dopo la fine dell’attività ispettiva e dell’eventuale istruttoria, la Commissione in composizione collegiale è in grado di adottare le decisioni di sua competenza, senza che si possa tenere conto di ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche.

Infatti, nell’ambito della Consob, le attività ispettive e quelle valutative sono affidate a organi diversi, ma i ritardi che possono derivare da questa distinzione non possono andare a scapito di chi ha diritto a ricevere una contestazione tempestiva. Di fatto la sentenza in commento da poco intervenuta sul tema si pone in perfetta continuità ed attuazione di questo principio, ritenuto dai giudici di merito ancora assolutamente valido ed operante nonostante sia trascorso del tempo dalla sua enunciazione.


[1] Nella sentenza in questione si legge:” (…) la decorrenza del termine da rispettare per la contestazione degli illeciti va individuata nel giorno in cui la Commissione in composizione collegiale, dopo l’esaurimento dell’attività istruttiva e di quella istruttoria, è in grado di adottare le decisioni di sua competenza, senza che si possa tenere conto di ingiustificati ritardi (…)”.

[2] Si trattava di Seat Pagine Gialle s.p.a.

[3] Il riferimento è alla delibera n. 18926 del 21 maggio 2013.

[4] Nel dettato dell’articolo si legge infatti:” Le sanzioni amministrative … sono applicate dalla Banca d’Italia o dalla Consob (…) previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un’audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l’assistenza di un avvocato”.

[5] Si tratta delle comunicazioni da fornire su richiesta della CONSOB, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico.

[6] Cfr. Cass. n. 4363/2015.

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