Tardività e novità della domanda, ricorso inammissibile

La Terza Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 32872 del 17 dicembre 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), ribadisce i limiti dell’opposizione a precetto e chiarisce l’impatto della sospensione feriale sui termini processuali. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.

Vicenda

La causa origina da un’opposizione a precetto proposta dal conduttore di un immobile, con cui il Tribunale aveva dichiarato che la società locatrice non poteva agire esecutivamente per somme eccedenti € 197.921,12. La stessa società era stata condannata anche al pagamento delle spese di lite. La società immobiliare, insoddisfatta della pronuncia, aveva proposto appello chiedendo la riforma della sentenza e, in via principale, la condanna del conduttore al pagamento di € 144.798,46 oltre interessi, sostenendo che il rilascio effettivo dell’immobile fosse avvenuto il 10 febbraio 2016. La Corte d’Appello, con sentenza del 2022, rigettava l’appello, ritenendo inammissibile la domanda nuova introdotta.

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Ricorso in Cassazione

La società ricorrente ha affidato il proprio ricorso a un unico motivo, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo e la conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. In dettaglio, la società contestava che la Corte territoriale avesse qualificato come “nuova” la domanda relativa alla data di rilascio dell’immobile, escludendo l’applicazione dell’art. 1590 c.c. Il controricorrente ha resistito, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Decisione della Cassazione

La Terza Sezione Civile ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ordini di ragioni:

  • Tardività del ricorso. La Corte ha rilevato che il giudizio di primo grado riguardava un’opposizione a precetto, ossia un’opposizione all’esecuzione non ancora iniziata. Tale tipologia di giudizio non è soggetta alla sospensione dei termini nel periodo feriale, in virtù dell’art. 3 della legge n. 742/1969. Pertanto, l’introduzione in appello di una domanda nuova, afferente alla data di rilascio dell’immobile, non poteva modificare il regime originario della controversia. La Cassazione ha chiarito che non è consentito aggirare la decadenza dei termini introducendo in appello una domanda soggetta a sospensione feriale. Di conseguenza, il ricorso per cassazione è stato ritenuto tardivo.
  • Inammissibilità del motivo di ricorso. La Corte ha osservato che la società aveva dedotto un vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. (omesso esame di un fatto decisivo), mentre la questione riguardava la qualificazione della domanda come nuova, cioè un vizio processuale da censurare ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. Inoltre, la Corte d’Appello aveva fondato l’inammissibilità su più rationes decidendi, una delle quali non era stata contestata dalla ricorrente. Omissione siffatta ha reso il motivo ulteriormente inammissibile.

Principio di diritto

La Cassazione ha enunciato un principio di diritto di rilievo sistematico:

“La causa introdotta in primo grado come non soggetta a sospensione dei termini per il periodo feriale, qualora con l’appello venga inammissibilmente introdotta una nuova domanda, resta non soggetta alla sospensione, sicché l’impugnazione in cassazione della sua declaratoria di inammissibilità non beneficia della sospensione feriale. In altre parole, la natura originaria della controversia, se soggetta o meno alla sospensione feriale, non può essere alterata dall’introduzione di domande nuove in appello”.

Implicazioni pratiche

L’ordinanza in disamina ha ribadito alcuni punti cruciali per gli operatori del diritto:

  • Opposizione a precetto: trattandosi di opposizione all’esecuzione non ancora iniziata, non beneficia della sospensione feriale dei termini.
  • Domande nuove in appello: la loro introduzione è vietata e non può incidere sul regime processuale originario.
  • Corretta qualificazione del vizio: è fondamentale individuare il corretto motivo di ricorso (art. 360 n. 4 c.p.c. per vizi processuali), pena l’inammissibilità.
  • Pluralità di rationes decidendi: se la sentenza impugnata si fonda su più motivazioni autonome, il ricorrente deve contestarle tutte per evitare la consolidazione della decisione.

Il pronunciamento della Cassazione rappresenta anche un monito per gli avvocati e le parti: la precisione nella qualificazione dei motivi di ricorso e il rispetto dei termini processuali sono imprescindibili. La decisione contribuisce a chiarire, ulteriormente, il rapporto tra opposizione a precetto, sospensione feriale e limiti delle domande nuove, rafforzando la certezza del diritto e la coerenza del sistema processuale civile.

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