
Il regime delle spese processuali nel contenzioso tributario rappresenta una delle espressioni più tangibili del bilanciamento tra il potere impositivo dello Stato e le garanzie difensive del cittadino. La recente ordinanza n. 3588 del 17 febbraio 2026 della Corte di Cassazione (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione) si inserisce in un solco interpretativo che mira a riportare la compensazione delle spese nel perimetro dell’eccezionalità.
Consiglio: il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
44.00 €
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Il caso
Il quadro normativo di riferimento è l’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, il quale ha subito nel tempo restrizioni progressive volte a limitare la discrezionalità dei giudici di merito. Se in
passato la compensazione poteva essere disposta per “giusti motivi”, oggi la norma richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere non solo esistenti, ma analiticamente motivate. Tale mutamento non è casuale, ma risponde all’esigenza di rendere il processo tributario conforme ai canoni del giusto processo ex art. 111 della Costituzione.
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza in esame, evidenzia come la decisione della CTR del Lazio sia incorsa in una violazione di legge proprio per aver utilizzato formule stereotipate, quali l’incertezza sulla notifica via PEC, per giustificare una deroga che, nel caso concreto, appariva del tutto priva di fondamento oggettivo, stante la pacifica sanatoria per raggiungimento dello scopo dell’atto.
I passaggi motivazionali della Cassazione
Un aspetto di particolare rilievo trattato dalla Suprema Corte riguarda la natura della “incertezza” che può legittimare la compensazione.
Non ogni divergenza interpretativa o novità normativa può essere invocata come grave ed eccezionale ragione. Per avere rilievo processuale, l’incertezza deve essere oggettiva, riguardare questioni giuridiche di particolare complessità e non deve essere stata ancora risolta da un orientamento consolidato al momento della pendenza della lite.
Nell’ordinanza 3588/2026, i giudici di legittimità chiariscono che richiamare genericamente un dubbio interpretativo su norme ormai stabilizzate o su prassi procedurali chiarite dal legislatore (come nel caso del Processo Tributario Telematico) configura un vizio di motivazione apparente. La funzione nomofilattica della Cassazione serve proprio a impedire che il concetto di incertezza diventi un espediente retorico per eludere l’obbligo di condanna alle spese della parte soccombente.
Cessazione della materia del contendere e annullamento in autotutela
Il ragionamento della Corte risiede nel trattamento della cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento dell’atto in autotutela.
È frequente che l’ente impositore, accortosi dell’insostenibilità della propria posizione in giudizio, provveda a ritirare l’atto impugnato. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ormai cristallizzato il principio per cui tale ravvedimento non può tradursi in un beneficio processuale per l’Ufficio.
In questi casi, il giudice deve applicare il criterio della soccombenza virtuale: deve cioè operare una prognosi postuma sulla fondatezza del ricorso per determinare chi, in assenza dell’autotutela, sarebbe risultato vittorioso.
L’ordinanza n. 3588 ribadisce che la compensazione delle spese basata esclusivamente sul fatto che l’atto sia stato annullato dall’ente è intrinsecamente illogica, poiché ignora che è stata proprio l’inerzia o l’errore iniziale dell’Amministrazione a costringere il contribuente a adire le vie legali.
L’interpretazione rigorosa del regime delle spese trova ulteriore fondamento nello Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000), che impone all’Amministrazione Finanziaria di agire secondo i principi di collaborazione e buona fede. Quando l’Amministrazione emana un atto palesemente viziato e attende la pendenza del giudizio per annullarlo, essa viola il dovere di lealtà verso il cittadino.
Sotto il profilo costituzionale, l’imposizione delle spese di lite a carico della parte vittoriosa, o la loro immotivata compensazione, costituirebbe un ostacolo all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione. Il diritto di agire in giudizio risulterebbe infatti svuotato se il cittadino, pur avendo ragione, dovesse comunque sopportare un sacrificio patrimoniale (l’onorario del difensore) causato da un comportamento illegittimo della controparte pubblica.
Conclusioni
L’ordinanza n. 3588/2026 si pone come un monito per i giudici di merito, affinché non utilizzino la compensazione delle spese come uno strumento deflattivo o di “equità” malintesa. La decisione della Suprema Corte di cassare la sentenza con rinvio impone una riflessione sulla necessità di una motivazione analitica che dia conto dell’effettivo comportamento delle parti.
Per i professionisti del settore, tale pronuncia rappresenta un solido precedente per reclamare il rimborso integrale delle spese anche a fronte di annullamenti tardivi da parte degli uffici impositori o degli enti della riscossione. La legalità dell’azione amministrativa e la pienezza della tutela giurisdizionale passano necessariamente attraverso un corretto e rigoroso regime di ripartizione degli oneri economici del processo.











