Spese di manutenzione: quali sono a carico del nudo proprietario e quali a carico dell’usufruttuario

Con la sentenza n. 22703 del 6 novembre 2015, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che le spese di straordinaria manutenzione sono a carico del nudo proprietario e non dell’usufruttuario.

Come noto, l’art. 1004 c.c. stabilisce, al primo comma, che sono a carico dell’usufruttuariole spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa“. L’art. 1005 c.c. dispone, invece, che sono a carico del nudo proprietario le riparazioni straordinarie, considerando come tali – con elencazione ritenuta dalla giurisprudenza di carattere non tassativo – “quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta“.

L’art. 1006 c.c. prevede, poi, la facoltà dell’usufruttuario di far eseguire a proprie spese le riparazioni poste a carico del proprietario, quando quest’ultimo, previamente interpellato, rifiuti di eseguirle o ritardi l’esecuzione senza giustificato motivo. In tal caso, la stessa norma stabilisce che le spese devono essere rimborsate alla fine dell’usufrutto, senza interessi.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha in primo luogo chiarito che, in linea di principio, la nozione di “manutenzione” non si identifica con quella di “riparazione”: per “riparazione” deve infatti intendersi l’opera che rimedia ad un’alterazione già verificatasi nello stato delle cose in conseguenza dell’uso o per cause naturali, e per “manutenzione” l’opera che previene l’alterazione. Il legislatore ha tuttavia operato una commistione di tali termini, come è reso evidente dal fatto che l’art. 1004 c.c., nell’onerare (primo comma) l’usufruttuario della “manutenzione ordinaria”, pone a carico del medesimo usufruttuario (secondo comma) le “riparazioni straordinarie” rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di “ordinaria manutenzione”.

Rileva la Suprema Corte che, pertanto, ciò che rileva, ai fini della distinzione tra gli interventi gravanti a carico dell’usufruttuario e del nudo proprietario, non è la maggiore o minore attualità del danno da riparare, ma la essenza e la natura dell’opera, e cioè il suo carattere di ordinarietà o straordinarietà. Di conseguenza, poichè all’usufruttuario spetta l’uso e il godimento della cosa “si deve a lui lasciare la responsabilità e l’onere di provvedere a tutto ciò che riguarda la conservazione e il godimento della cosa nella sua sostanza materiale e nella sua attitudine produttiva“; al contrario, si devono riservare al nudo proprietariole opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della cosa, perché afferiscono alla nuda proprietà“.

Nel caso di specie, ha dunque errato la Corte di Appello nel ritenere che l’art. 1006 c.c. si riferisca alle sole spese di “riparazione”, con esclusione delle spese di “manutenzione straordinaria” liquidate in sentenza a carico del nudo proprietario. Sulla scorta di tale ragionamento, la Corte ha dunque accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato anche per le spese ad altra Sezione della Corte d’Appello.

Leggi la sentenza integrale: Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 22703 del 6 novembre 2015

1 COMMENTO

  1. Buongiorno è possibile,con accordo fra le parti,escludere, fino alla morte dell’usufruttuario ,il nudo proprietario dal pagamento di spese straordinarie?

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