Spese di lite: no alla compensazione per accoglimento parziale

La Cassazione, con l’ordinanza n. 7173/2026, si è pronunciata in materia di compensazione delle spese di lite, chiarendo che il solo accoglimento in misura ridotta della domanda non basta a integrare una soccombenza reciproca. Per approfondimenti in materia, consigliamo il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Formulario commentato del nuovo processo civile

Formulario commentato del nuovo processo civile

Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.

Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
riferimento normativo puntuale,
commento operativo,
indicazione dei termini e delle scadenze,
preclusioni processuali,
massime giurisprudenziali di riferimento.

Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.

Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
controversie di lavoro;
precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
procedimenti possessori;
separazione, divorzio e cumulo delle domande;
arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.

Punti di forza
Aggiornamento normativo e giurisprudenziale costante
Impostazione pratico-operativa, pensata per l’attività quotidiana dello studio
Formulari commentati e immediatamente utilizzabili
Schemi chiari per orientarsi tra riti, termini e adempimenti
• Formulario online personalizzabile, incluso con l’acquisto

Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.

Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education - Maggioli Editore
94.00 € 89.30 €

Analisi della vicenda

La vicenda prendeva avvio da un giudizio promosso per il risarcimento dei danni subiti da un’autovettura a seguito di un sinistro stradale. Nel corso del giudizio, il proprietario dell’altro veicolo coinvolto si costituiva e proponeva domanda riconvenzionale, sostenendo che il sinistro fosse interamente imputabile alla controparte e chiedendo, a sua volta, il risarcimento dei danni riportati dal proprio mezzo. Il Giudice di Pace rigettava entrambe le domande e compensava integralmente le spese del giudizio.

Consiglio: il “Manuale pratico del processo civile innanzi al giudice di pace”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli.

Manuale pratico del processo civile innanzi al giudice di pace

Manuale pratico del processo civile innanzi al giudice di pace

Il volume propone un’analisi organica e aggiornata del processo civile davanti al giudice di pace, ricostruendone la disciplina alla luce delle più recenti novità normative e giurisprudenziali.
L’opera esamina in modo sistematico la struttura del rito civile, con particolare attenzione ai profili processuali: competenza per materia, valore e territorio, rapporti con il tribunale, modalità di introduzione del giudizio, svolgimento dell’istruttoria, decisione e regime delle impugnazioni.

Uno spazio centrale è dedicato al procedimento semplificato di cognizione, alla digitalizzazione del processo e agli strumenti deflattivi, con approfondimenti operativi sugli istituti maggiormente ricorrenti nella prassi, come l’opposizione a decreto ingiuntivo e l’opposizione a sanzioni amministrative.

Il volume tiene conto delle innovazioni introdotte dall’ultima riforma del processo civile, cd. Riforma Cartabia e successivi correttivi, evidenziandone l’impatto concreto sul rito davanti al giudice di pace e sulle tecniche di gestione del processo per offrire uno strumento di studio e di lavoro ad avvocati, magistrati onorari e operatori del diritto.

Angela Allegria,
Avvocato del Foro di Ragusa, mediatore familiare, civile e commerciale. Direttore della rivista Nuove Frontiere del Diritto, è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche.

Federica Federici,
Avvocato del Foro di Roma e docente a contratto di diritto penale, delle nuove tecnologie e costituzionale. Autrice di numerose pubblicazioni, è relatrice e organizzatrice di convegni sul territorio nazionale.

Leggi descrizione
Angela Allegria e Federica Federici, 2026, Maggioli Editore
24.00 € 22.80 €

In appello, il Tribunale riformava solo in parte la decisione di primo grado. Riteneva infatti che il sinistro si fosse verificato per concorso di colpa, attribuendo la responsabilità nella misura del 90% al conducente dell’autovettura e del 10% al proprietario dell’autocarro fermo in prossimità della curva. In conseguenza di tale ricostruzione, il giudice di secondo grado accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale, liquidando alcune sole voci di danno, già ridotte in ragione del concorso di colpa. Nonostante ciò, compensava integralmente anche le spese del grado d’appello, motivando la scelta con la “soccombenza reciproca tra le parti derivante dal solo limitato accoglimento quantitativo della domanda”.

Avverso questa decisione veniva proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. I primi quattro investivano la ricostruzione del sinistro, la graduazione delle colpe e la valutazione del materiale istruttorio; il quinto, invece, colpiva direttamente la statuizione sulle spese, censurando la motivazione della compensazione perché generica e giuridicamente errata.

I limiti del sindacato di legittimità sulla dinamica del sinistro

La Corte, con riferimento ai primi quattro motivi, ha rilevato che, al di là della veste formale delle censure, il ricorrente mirava in realtà a ottenere una nuova ricostruzione della dinamica del sinistro e una diversa graduazione delle responsabilità. Profili, tuttavia, rimessi al giudice di merito e sottratti al sindacato di legittimità, quando la motivazione risulti completa, coerente e logicamente intellegibile.

L’errore sulla soccombenza reciproca

Il ricorrente, con il quinto motivo, aveva denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre al vizio di motivazione, sostenendo che la compensazione fosse stata disposta sulla base di una formula generica e, soprattutto, sul presupposto erroneo della soccombenza reciproca, nonostante l’appello fosse stato accolto, sia pure solo in parte, quanto alla domanda risarcitoria proposta. La Corte ha ritenuto fondata tale censura.

Secondo la Cassazione, il giudice d’appello aveva fatto malgoverno della nozione di soccombenza reciproca, perché l’aveva desunta dal solo limitato accoglimento quantitativo della domanda. Ma, come il Collegio ha ribadito richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite (sent. n. 32061/2022), l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a soccombenza reciproca. Quest’ultima è configurabile soltanto in presenza di domande contrapposte tra le stesse parti, oppure nel caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi.

La compensazione delle spese richiede presupposti effettivi

La Cassazione ha, inoltre, precisato che, una volta esclusa la soccombenza reciproca, la compensazione delle spese non può restare in piedi se il giudice non indica altri presupposti conformi all’art. 92, comma 2, c.p.c. Nel caso esaminato, invece, il Tribunale aveva giustificato la compensazione esclusivamente con il richiamo a una reciproca soccombenza non configurabile. Il Collegio, per questo motivo, ha ritenuto viziata la statuizione sulle spese.

Esito della decisione e principio ricavabile

La Terza Sezione Civile, in conclusione, ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi di ricorso, accolto il quinto e cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito, ha condannato le controparti e l’assicuratrice alla rifusione delle spese dell’appello e del giudizio di legittimità.

L’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non integra soccombenza reciproca e non può, da solo, giustificare la compensazione delle spese per tale ragione; la compensazione è legittima solo se sorretta dagli ulteriori presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.

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