Tra le tracce della prima prova scritta, relativa al parere civile, per l’esame da avvocato 2015, veniva richiesto di redigere parere motivato sui contratti aleatori e le clausole “claims made” e, in particolare, se sia legittimo inserire in un contratto di assicurazione della responsabilità professionale tale tipologia di clausole.
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Ecco la seconda traccia della prima prova scritta (parere in diritto civile) dell’esame da avvocato 2015:
Tizio di professione commercialista viene contattato da un agente assicurativo della compagnia Alfa che gli propone di stipulare una polizza assicurativa x la responsabilità professionale contenente fra l’altro la clausola di copertura di tutte le richieste di risarcimento dei danni presentate x la prima volta all’assicurato nel periodo di assicurazione anche x fatti anteriori alla stipula. In epoca successiva alla stipula del contratto, Tizio riceve da Caio una domanda giudiziale di risarcimento dei danni derivanti da un presunto illecito professionale risalente ad epoca anteriore alla stipula stessa.
Tizio si costituisce in giudizio e, dopo aver contestato la fondatezza dell’avversa pretesa, chiede ed ottiene l’autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia Alfa. Il giudice di primo grado, ritenuta la sussistenza dell’illecito professionale, condanna Tizio al risarcimento del relativo danno e respinge la domanda di garanzia spiegata nei confronti di Alfa, affermando la nullità della clausola sopra richiamata in quanto contrastante con il principio generale secondo cui l’alea coperta dalla garanzia deve riguardare un evento futuro e incerto.
Tizio si reca dunque da un legale e, dopo aver esposto i fatti come sopra detti, precisa che al momento della stipula del contratto di assicurazione non era a conoscenza nè del presunto illecito contestatogli e dei relativi effetti dannosi, nè dell’intenzione del danneggiato di richiederne il risarcimento.
Il candidato, assunte le vesti di Tizio, rediga parere motivato nel quale, premessi brevi cenni sulle caratteristiche dei contratti aleatori, illustri le questioni sottese al caso in esame.
In primo luogo, sembra opportuno chiarire cosa si intenda per clausola “claims made”: come già specificato in un nostro precedente articolo, a seguito di autorevole pronuncia della Cassazione sul punto, la clausola “claims made”, praticata nei contratti di assicurazione della responsabilità professionale ex art. 1917 c.c., prevede la copertura assicurativa per comportamenti dell’assicurato anche anteriori alla data della conclusione del contratto, a condizione però che la domanda di risarcimento del danno sia per la prima volta proposta dopo tale data.
Partendo dal presupposto che, nelle prove scritte dell’esame da avvocato non esiste, in nessun caso, una soluzione univoca, ecco un utile elenco di tutta la giurisprudenza della Suprema Corte sul tema.
Come affermato nella sentenza Cass. civ. Sez. III, 17/02/2014, n. 3622, la clausola claims made contenuta in un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di un professionista, nella parte in cui garantisce l’assicurato per i comportamenti tenuti prima della sottoscrizione, se denunciati durante la vigenza del contratto di assicurazione, è valida ed efficace. Sottolinea la Suprema Corte, infatti, che “non può ritenersi che essa sia nulla per inesistenza del rischio, in quanto l’alea riguarda i comportamenti passati non nella loro materialità, ma nella consapevolezza da parte dell’assicurato, che si ha solo al momento della richiesta risarcitoria“.
Si segnala che la questione, risolta dalla Corte di legittimità, era piuttosto controversa: alcuni (come evidenziato anche nella traccia, laddove viene riportata la motivazione di una sentenza di primo grado) ritenevano infatti tale clausola inefficace, in virtù del fatto che essendo l’alea elemento essenziale del contratto di assicurazione, la sua mancanza avrebbe determinato la nullità del contratto medesimo: essa, infatti, deve riguardare un evento futuro ed incerto; al contrario, con la “claims made” risulterebbero coperti anche eventi già verificatisi prima della conclusione del contratto, con conseguente assenza di aleatorietà. Secondo tale precedente orientamento, riducendo l’ambito oggettivo della responsabilità dell’assicuratore fissato dall’art. 1917 c.c., la clausola “a richiesta fatta” era dunque da ritenersi vessatoria, ai sensi dell’art. 1341 c.c. (Cass. civ. Sez. III, 15/03/2005, n. 5624).
Tuttavia, secondo la più recente Cassazione, l’inserimento di tali clausole con la conseguente estensione della copertura alle responsabilità dell’assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto, non fa venire meno l’alea e, con essa, la validità del contratto, a condizione però che al momento della stipula le parti (e, in specie, l’assicurato) ignoravano l’esistenza di questi fatti, potendosi, in caso contrario, opporre la responsabilità del contraente ex artt. 1892 e 1893 cod. civ. per le dichiarazioni inesatte o reticenti (Cass. civ. Sez. III, 17/02/2014, n. 3622).
La clausola cosiddetta “a richiesta fatta” (“claims made”) è perciò compatibile con le clausole le quali pongano a carico dell’assicurato l’obbligo di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio al momento della sottoscrizione della polizza (Cass. civ. Sez. III, 22/03/2013, n. 7273).