Soggettività tributaria dei gruppi di acquisto solidale – Commento alla Risposta dell’AdE n. 20/2026

Il Terzo Settore è in una fase di transizione fiscale legata all’allineamento alle regole UE in materia IVA. In questo contesto, la Risposta n. 20/2026 dell’Agenzia delle Entrate (puoi leggerla cliccando qui) chiarisce se e fino a quando sopravvivono i regimi di favore per i GAS, distinguendo tra attività istituzionale non commerciale e operazioni rilevanti ai fini IVA, nel passaggio dall’esclusione all’esenzione previsto dalla riforma.

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Il caso

I Gruppi di acquisto solidale trovano la propria legittimazione giuridica nell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ne definisce i tratti identitari come organismi associativi privi di scopi speculativi, orientati alla promozione di consumi etici e sostenibili. La peculiarità di tali enti risiede nella funzione di aggregazione della domanda per l’acquisto collettivo di beni, la cui successiva ripartizione tra i membri non si configura come una cessione di beni in senso tecnico commerciale, ma come un’estensione della sfera di acquisto individuale del socio.

Regime IVA “storico” e ratio del favore fiscale

Sotto il profilo tributario, la disciplina speciale ha storicamente garantito ai GAS una posizione di favore, statuendo che le attività rivolte esclusivamente agli aderenti non integrano il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’IVA. Tale scelta legislativa non rappresenta un mero privilegio, ma il riconoscimento della funzione sociale e ambientale di queste realtà, che operano per accorciare la filiera distributiva e sostenere le economie locali.

Il raccordo con il Codice del Terzo Settore

Il Codice del Terzo Settore ha successivamente recepito e valorizzato tale modello, inserendo le attività di acquisto collettivo tra quelle di interesse generale, e confermando così la vocazione mutualistica di questi enti. In questa prospettiva, i GAS, agendo come semplici mandatari dei propri soci, non generano valore aggiunto imponibile nelle operazioni interne.

La svolta del 2021, dall’esclusione all’esenzione e il nodo degli adempimenti

Il baricentro della disputa giuridica si è spostato con l’introduzione dell’articolo 5, comma 15-quater, del decreto legge n. 146 del 2021, norma nata sotto la spinta delle procedure di infrazione comunitaria per ricondurre le prestazioni associative nell’alveo della rilevanza IVA. Il progetto riformatore prevedeva la soppressione del regime di esclusione, oggi fondato sull’articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, in favore di un regime di esenzione ai sensi dell’articolo 10 del medesimo decreto. Sebbene l’esenzione possa apparire una soluzione “neutra”, essa comporta l’assunzione di piena soggettività passiva, con obblighi di fatturazione, registrazione e tenuta delle scritture contabili che rischiano di risultare sproporzionati per i piccoli gruppi associativi.

La criticità centrale

Il passaggio dall’essere fuori campo all’essere soggetti esenti rappresenta un salto nella gestione fiscale, perché trasforma l’associazione da semplice collettore di fondi in operatore economico, seppure agevolato. La Risposta 20/2026 interviene su questa criticità, valutando se la specificità dei GAS possa resistere alla trasformazione, oppure se la distribuzione dei beni debba essere ricondotta al nuovo e più oneroso regime documentale.

La decisione

Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate scioglie le riserve interpretative richiamando lo ius superveniens rappresentato dal d.lgs. 4 dicembre 2025, n. 186. In particolare, l’articolo 6 del provvedimento ha inciso direttamente sul calendario della riforma IVA per l’associazionismo, offrendo la cornice normativa entro cui leggere le modifiche introdotte nel 2021.

La proroga decennale della riforma IVA e i suoi effetti sistematici

L’articolo 6 ha differito l’efficacia della riforma dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2036. La proroga sposta in avanti l’orizzonte della transizione e, sul piano pratico, mantiene operativo per un periodo lungo il regime che esclude dall’IVA determinate attività associative. Ne deriva un consolidamento temporale dell’assetto vigente, tale da consentire agli enti di programmare le scelte organizzative senza dover assorbire, nell’immediato, il carico amministrativo tipico dei regimi IVA fondati sull’esenzione.

La conferma del regime applicabile ai GAS nel prossimo decennio

Muovendo da tale proroga, l’Agenzia chiarisce che il quadro normativo che qualifica come non commerciali le attività dei GAS svolte esclusivamente verso i soci rimane efficace per l’intero decennio considerato. La conseguenza operativa è rilevante, perché le modifiche del 2021 non producono, nel periodo differito, quell’effetto di “traslazione” dal fuori campo all’esenzione che avrebbe comportato l’ingresso in un sistema di adempimenti più gravoso.

Certezza del diritto e ricadute sugli obblighi documentali

Il valore aggiunto della risposta interpretativa sta nella certezza del diritto per gli operatori. L’Agenzia consente ai GAS di proseguire la gestione delle attività istituzionali senza il timore di incorrere in violazioni degli obblighi di fatturazione, né in contestazioni sulla natura delle somme versate dagli associati, purché l’operatività resti coerente con la causa mutualistica e con le condizioni normative di riferimento.

Condizioni soggettive e requisiti statutari, ciò che l’ente deve presidiare

Perché tale conclusione si applichi al caso concreto, la Risposta n. 20/2026 richiede che l’ente verifichi con rigore la propria conformità ai parametri soggettivi fissati dalla disciplina. L’esclusione IVA è legata alla natura di Gruppo di acquisto solidale e al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 4 del decreto IVA. In questa prospettiva, lo statuto deve prevedere clausole di democraticità, assenza di lucro e devoluzione del patrimonio, e soprattutto la prassi deve confermare l’assenza di ricarichi o finalità commerciali nella distribuzione dei beni.

Presupposti fattuali, controllabilità e “dinamicità” della non commercialità

L’Agenzia recepisce i fatti come rappresentati dall’istante, ma richiama implicitamente il tema della verificabilità in sede di controllo. La non commercialità non è una qualifica che si esaurisce nello statuto, ma una condizione che dipende dalla gestione quotidiana. Ciò impone un’impostazione contabile e associativa coerente, dove ogni movimento finanziario deve risultare riconducibile alla copertura del costo di acquisto dei beni per conto dei soci, senza margini che trasformino l’attività interna in operazione con finalità di profitto, e quindi in un modello incompatibile con la causa associativa.

Conclusioni

In conclusione, la Risposta n. 20/2026 dell’Amministrazione finanziaria rappresenta un punto di approdo fondamentale per la tutela dell’associazionismo di base, preservando un modello di economia civile che rischierebbe di soccombere sotto il peso di formalismi fiscali non calibrati sulla realtà del volontariato.

La scelta legislativa di posticipare al 2036 l’integrazione nel sistema IVA ordinario testimonia una presa d’atto della complessità del comparto e della necessità di un coordinamento più organico tra le norme nazionali e quelle sovranazionali. Per i GAS, questa pronuncia è una garanzia di continuità che permette di focalizzare le energie sulla missione istituzionale di solidarietà e sostenibilità, sottraendo l’ente dall’obbligo di implementare sovrastrutture contabili premature.

Resta tuttavia l’invito a una vigilanza costante sulle evoluzioni della giurisprudenza e della prassi, affinché il decennio di tregua fiscale concesso non venga inteso come un’esenzione dai doveri di trasparenza e correttezza gestionale che costituiscono il fondamento della legittimità di ogni ente del Terzo Settore nel dialogo con il fisco.

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