Società partecipate alla luce delle novità contenute nel D.lgs n. 175/2016

Le società a totale o parziale partecipazione pubblica rientrano nella categoria dei modelli che le amministrazioni pubbliche possono utilizzare per gestire ed erogare servizi pubblici. Il fenomeno è particolarmente diffuso nell’ambito degli enti locali che, molto frequentemente, fanno ricorso al modello societario per organizzare e gestire servizi pubblici locali.

Il proliferare delle cd partecipate, come modello gestorio dei servizi pubblici, è iniziato alla fine degli anni novanta del secolo scorso quando è iniziata la fase della cd privatizzazione formale che ha comportato, accanto all’alienazione di partecipazioni statali, la trasformazione degli enti pubblici economici in società di capitali partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici.

“Vi era sottesa l’idea che il mercato e le sue intrinseche dinamiche potessero fungere da regolatore del funzionamento anche dei servizi pubblici, meglio di quanto non lo avessero fino ad allora fatto gli strumenti tipici del diritto amministrativo, e che quindi anche l’operatività degli enti che quei servizi sono chiamati ad erogare dovessero in qualche misura mimare il mercato, se non addirittura agire in un vero e proprio regime di libero mercato.”[1]

Ne è scaturito, nel corso dell’ultimo ventennio, un moltiplicarsi di società partecipate, riconducibili a un panorama quanto mai variegato, e definite, a seconda dei casi, dalla giurisprudenza europea e nazionale, come “ società pubbliche”, “società legali”, “società miste”, “società strumentali”, “società in house providing”, ecc.

Sul particolare versante degli enti territoriali, le stringenti normative in materia di finanza pubblica derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea hanno indotto, in misura sempre crescente, gli enti territoriali a costituire società partecipate, talora al fine precipuo di eludere i vincoli di finanza pubblica posti a loro carico dal governo centrale.

Difatti, a fronte di un numero di società a partecipazione pubblica pari a circa 5.000 unità sull’intero territorio nazionale, la relazione della Corte dei Conti per l’anno 2016 individua, con riferimento agli  enti territoriali, circa 3.000 società che svolgono attività strumentali, a fronte di altre 1.700 che svolgono attività di servizio pubblico.

Il fenomeno delle società in mano pubblica non è ignoto al nostro ordinamento giuridico, tant’è che lo stesso codice civile del 1942 aveva dedicato un manipolo di articoli a siffatto modello di gestione e organizzazione dei servizi pubblici (tutt’ora in vigore è l’articolo 2449 rubricato “ Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici”, modificato a seguito della riforma del diritto societario del 2003).

Nel corso degli anni l’abuso dello strumento societario ha spinto il legislatore a intervenire, in modo del tutto disorganico, nel settore delle cd società pubbliche. Ciò in quanto il modello societario è stato di sovente utilizzato, da un canto, per eludere gli stringenti limiti posti a livello europeo in materia di concorrenza e in materia di trasparenza dell’attività amministrativa.  Dall’altro per raggirare i vincoli in materia di finanza pubblica derivanti, come sopra detto, dalla partecipazione dell’Italia all’UE.

È stato autorevolmente denunciato “Il notevole abuso nella costituzione di società partecipate dalla p.a., con enorme spendita di denaro pubblico, sovente finalizzato, dietro lo “specchietto delle allodole” di una maggiore efficienza, a distribuire poltrone su base clientelare, a gonfiare indebitamente i compensi, ad assumere nuovo personale senza alcuna garanzia nel reclutamento, a distribuire consulenze superflue, ad aggirare i limiti imposti per le gare di evidenza pubblica a tutela della concorrenza, ad operare in conclusione al di fuori dei fondamentali canoni di trasparenza e buona amministrazione, garantiti da seri controlli”.[2]

Per limitare, non l’uso, ma l’abuso dello strumento societario, il legislatore nazionale è più volte intervenuto nel settore delle cd società pubbliche con una serie di interventi frammentari, adottati in contesti storici diversi per perseguire finalità di volta in volta imposte da esigenze contingenti. E’ mancato un disegno coerente di lungo periodo.

Proprio per dare una disciplina organica al settore il legislatore, con la legge cd Madia n. 124 del 2015, ha delegato il governo a adottare uno o più  decreti legislativi di semplificazione nel settore delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche con il dichiarato intento di procedere al “ riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche …  al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori ….”

Ciò nel rispetto di una serie di principi ben riassunti dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato, nel parere reso nella seduta del 16 marzo 2016, sullo schema di decreto di riordino delle partecipazioni pubbliche:

  • l’indicazione dei tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica;
  • la previsione di condizioni e limiti per la costituzione, acquisizione o mantenimento delle partecipazioni pubbliche;
  • il rafforzamento degli oneri motivazionali posti a presidio della scelta di costituire società a partecipazione pubblica;
  • l’introduzione di stringenti obblighi di dismissione nei casi in cui le partecipazioni societarie già detenute non siano inquadrabili nelle categorie previste dallo stesso decreto;
  • la razionalizzazione della governance delle società a partecipazione pubblica, con particolare riferimento alle ipotesi di crisi aziendale;
  • l’introduzione di specifici requisiti per i componenti degli organi amministrativi delle società;
  • l’introduzione della struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del decreto;
  • l’abrogazione di una serie di disposizioni al fine di semplificare la disciplina della materia.

IL D.lgs n. 175 del 2016, successivamente integrato dal D.lgs. n. 100/2017,  meglio noto come Testo Unico sulle società partecipate, ha il grande pregio di aver fatto confluire in un unico testo la normativa in precedenza contenuta in diverse disposizioni di legge, nel contempo risolvendo problematiche che avevano agitato la dottrina e la giurisprudenza, spesso arroccate su situazioni contrapposte.

Si intende, in questa breve disamina, far riferimento a due tematiche particolarmente complesse quali la giurisdizione in materia di responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo delle società partecipate e l’ assoggettabilità al fallimento di queste ultime.  Entrambe le tematiche, oggetto di plurimi, e spesso contradditori,  interventi giurisprudenziali e contrapposte tesi dottrinarie sembrano essere state risolte dal legislatore del 2016.

L’azione di responsabilità nei confronti degli organi delle società pubbliche

Sul tema della giurisdizione in materia di responsabilità per danni alla p.a. degli amministratori, degli organi di controllo e dei dipendenti delle società con partecipazione pubblica, la Cassazione, dopo aver ritenuto che il processo di privatizzazione non avesse inciso sulla giurisdizione spettante al giudice contabile, si è orientata, a partire dal 2009,  per la generale giurisdizione del giudice ordinario, eccezion fatta per il peculiare modello societario rappresentato dalla società in house.

Può affermarsi che, già prima dell’avvento del testo unico sulle società partecipate che ha espressamente disciplinato la materia, la Suprema Corte era giunta a esiti interpretativi consolidati in tema di giurisdizione sulle azioni di responsabilità per i danni arrecati al patrimonio societario.

In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la soluzione da dare al quesito sulla giurisdizione è differente a seconda che la società sia a partecipazione pubblica ovvero abbia i requisiti per essere qualificata come società in house.

Ciò, sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la società in house rappresenta una semplice articolazione dell’ente partecipante e non può essere da quest’ultimo distinta laddove, invece, la società partecipata che non presenta i requisiti dell’in  house deve essere integralmente assoggettata alla disciplina civilistica ( ciò fatte salve, ovviamente,  le espresse deroghe previste dal legislatore ).

Con riferimento alle società partecipate tout court, per affermare la giurisdizione del giudice ordinario in materia di  azioni di responsabilità verso gli amministratori e gli organi di controllo, la Suprema Corte è partita dall’affermazione che queste abbiano la natura di enti di diritto privato e che conservino detta natura giuridica anche quando il capitale sociale è in mano alla P.A. E’ fuori di dubbio che la P.A. goda, accanto alla capacità di diritto pubblico, di una capacità di diritto privato sia pure funzionalizzata al perseguimento dell’interesse pubblico. Cosicché è oramai pacifico che, alla originaria concezione della P.A. come soggetto dotato di poteri essenzialmente autoritativi, si sia progressivamente sostituita una concezione della P.A. come soggetto dotato di poteri funzionali al perseguimento del pubblico interesse che ben può essere soddisfatto attraverso strumenti negoziali quali, ad esempio, il contratto di società.

E’ pertanto ben possibile che la P.A. utilizzi strumenti privatistici per perseguire le proprie finalità istituzionali. Anzi, l’utilizzo di strumenti di diritto privato per il perseguimento di finalità pubblicistiche è oramai generalizzato dalla  espressa previsione contenuta nell’articolo 1, comma 1 bis della L. 241/90, come modificata dal legislatore nel 2005.

Che le società in  mano pubblica siano regolate, fatte salve espresse deroghe,  dal codice civile è un dato che emerge chiaramente dal nostro sistema ordinamentale. A parte l’espresso richiamo contenuto nel codice civile ( di cui si è fatto cenno ), già prima dell’entrata in vigore del vigente Testo Unico sulle società partecipate, il legislatore aveva affermato che le disposizioni “in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali. ” ( art. 4 comma 13 D.L. 95/2012, parzialmente abrogato dal D.lgs 175/2016 )

Riconosciuta la natura privatistica delle società partecipate, nonostante la finalità pubblicistica che con la loro costituzione l’ente partecipante intende perseguire,  si è giunti a affermare che le stesse siano soggetti dotati di una propria autonomia e di un patrimonio distinto da quello dell’ ente di appartenenza e che siano disciplinate dalle disposizioni contenute nel codice civile.

Cosicchè la giurisprudenza di legittimità chiamata a pronunciarsi su una questione di giurisdizione, già nel 2009, ha affermato che «non sembra si possa prescindere dalla distinzione tra la posizione della società partecipata, cui eventualmente fa capo il rapporto di servizio instaurato con la pubblica amministrazione, e quella personale degli amministratori (nonché dei sindaci o degli organi di controllo della stessa società) i quali, ovviamente, non s’identificano con la società, sicché nulla consente di riferire loro, sic et simpliciter, il rapporto di servizio di cui la società medesima sia parte». [3]

In altri termini, viene affermato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in quanto non è configurabile alcun rapporto di servizio tra l’ente pubblico partecipante e l’amministratore della società partecipata, il cui patrimonio sia stato leso dall’atto di mala gestio dell’amministratore medesimo.

Neppure sussiste in tale ipotesi “un danno qualificabile come danno erariale, inteso come pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico che della suindicata società sia socio, trattandosi di danno sofferto da un soggetto privato – la societa’ riferibile al patrimonio appartenente soltanto a quel soggetto e non certo ai singoli soci pubblici i quali sono unicamente titolari delle rispettive quote di partecipazione.

In altri termini nella società di diritto privato a partecipazione pubblica, il pregiudizio patrimoniale arrecato dalla asserita “mala gestio” dei suoi organi sociali non integra il danno erariale in quanto si risolve in un “vulnus” gravante in via diretta esclusivamente sul patrimonio della società stessa, soggetta alle regole di diritto privato e dotata di autonoma e distinta personalità giuridica rispetto ai soci. “[4]

Non è possibile pertanto discernere di danno erariale poiché il danno cagionato dagli amministratori o dai dipendenti di una società partecipata è un danno al patrimonio della società. Per di più, nel caso di specie, difetta il rapporto di servizio tra la governance della società e l’ente partecipante.

Se dunque la regola generale, per come esteriorizzata dalla giurisprudenza di legittimità e ora recepita dal legislatore delegato, è che le controversie in materia di responsabilità siano devolute alla cognizione del giudice ordinario, è pur vero che sussistono delle eccezioni a siffatta regola.

In primis è stata affermata la giurisdizione del giudice contabile laddove il danno erariale,  patrimoniale e non, sia causato direttamente all’ente partecipante. Si intende far riferimento a quella particolare fattispecie di danno erariale, dai più ritenuto di natura non patrimoniale,  rappresentata dal danno all’immagine dell’ente partecipante che ben può essere lesa dal comportamento illegittimo  dell’amministratore o del componente dell’organo di controllo della partecipata.  In questi casi, sottolinea la Cassazione, si è «in presenza di un cosiddetto danno erariale, ossia di un danno provocato dall’agente al patrimonio dell’ente pubblico, come ad esempio accade nel caso del danno all’immagine della pubblica amministrazione» [5]

Ad una conclusione diversa si è giunti solo nei casi in cui le peculiari finalità dell’ente determinano anche un regime di governance affatto speciale, come, ad esempio, per la Rai, per l’Enav e per l’Anas. In tale ipotesi, attesa la peculiare natura giuridica delle società sopramenzionate ( che invero sono da equiparare a enti pubblici ), si è affermata la giurisdizione della Corte dei Conti. ( inter alios, Sez. un. 5032/10,  Sez. un. 15594/14).

La giurisdizione del giudice contabile sussiste, inoltre, nell’ipotesi in cui il procuratore contabile indirizzi la propria azione nei confronti non già dell’amministratore della partecipata ma nei confronti di chi, in qualità di rappresentante dell’ente o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato, in presenza di atti di mala gestio posti in essere dagli amministratori, di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione o comunque compromettendo la ragione stessa della partecipazione sociale dell’ente pubblico, che, come detto, è strumentale al perseguimento di finalità pubbliche e comporta l’impiego di risorse pubbliche.

Nel caso di mancato esercizio dei propri diritti di socio, ben può il procuratore contabile esercitare l’azione nei confronti dei rappresentanti dell’ente non rilevando,  in tal caso,  “la distinzione tra danno diretto e danno indiretto per l’ente locale, occorrendo far riferimento al danno concretamente imputabile agli enti di cui sono rappresentanti. ”[6]

Con riferimento invece alle cd società in house, categoria di ricostruzione essenzialmente pretoria, la giurisprudenza di legittimità è pervenuta a tutte altre conclusioni.

La società in house è un istituto nato nel diritto europeo con la finalità di limitare le ipotesi in cui si può derogare alle regole della “concorrenza per il mercato” mediante il ricorso a forme di affidamenti diretti di compiti relativi alla realizzazione di opere pubbliche o alla gestione di servizi pubblici (Corte di giustizia, sentenza Teckal 18 novembre 1999, in causa C-107/98).

La nostra giurisprudenza di legittimità, prima del recente testo unico sulle società partecipate, sulla scorta della giurisprudenza europea, in modo del tutto consolidato,  ha affermato che la società in house deve: a) essere totalmente partecipata da un ente pubblico, b) essere destinata ad operare in via esclusiva o prevalente in favore dell’amministrazione pubblica, c) essere soggetta ad una forma di direzione e controllo, da parte della pubblica amministrazione, analoga a quella che la medesima amministrazione eserciterebbe su una propria articolazione interna.

Tratteggiati in tal modo gli elementi caratterizzanti l’in house, la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto che la società in house non sia un vero e proprio soggetto giuridico mancando il requisito dell’alterità soggettiva rispetto all’amministrazione pubblica. La società in house, laddove sussistano i requisiti sopra descritti, ora codificati, sia pur con qualche apertura verso la partecipazione di privati, nel T.U. partecipate,  sarebbe nient’altro  che una longamanus della pubblica amministrazione, al punto che l’affidamento pubblico mediante in house contract neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo.

Di talché l’ente inhouse non può ritenersi terzo rispetto all’amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell’amministrazione stessa.

La qualificazione dell’inhouse come articolazione interna della pubblica amministrazione ha indotto la Corte di Cassazione a riconoscere, in questi casi, sempre la giurisdizione della Corte dei conti.

Se, infatti, l’attività degli amministratori e degli organi di controllo non è riconducibile ad un soggetto privato dotato di una sua autonoma soggettiva ma ad “organi” di una pubblica amministrazione, è certamente riscontrabile un rapporto di servizio con l’ente pubblico. In particolare, si è affermato che «gli organi di tali società, assoggettati come sono a vincoli gerarchici facenti capo alla pubblica amministrazione, neppure possono essere considerati, a differenza di quanto accade per gli amministratori delle altre società a partecipazione pubblica, come investiti di un mero munus privato, inerente ad un rapporto di natura negoziale instaurato con la medesima società». Essendo questi «preposti ad una struttura corrispondente ad un’articolazione interna alla stessa pubblica amministrazione, è da ritenersi che essi siano personalmente a questa legati da un vero e proprio rapporto di servizio, non altrimenti di quel che accade per i dirigenti preposti ai servizi erogati direttamente dall’ente pubblico»[7] .

La Corte di Cassazione, con la sentenza sopra citata, pur tentando di delineare i confini di questa figura in modo netto, ha ritenuto opportuno sottolineare che la portata delle proprie affermazioni era da circoscriversi al tema del riparto di giurisdizione, lasciando non chiaramente risolte altre questioni, tra le quali va senz’altro annoverata quella relativa alla fallibilità delle società in house.

Gli approdi cui è giunta la Suprema Corte sembrano essere stati, almeno in punto di giurisdizione, puntualmente recepiti dal legislatore delegato che, all’art. 12 del più volte menzionato testo unico, ha, in attuazione della legge delega, disciplinato la responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate. Dopo aver ribadito la regola generale dell’assoggettamento al regime codicistico della responsabilità degli organi sociali, la norma in esame fa “salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house”. Quanto sopra, però, nei “nei limiti della quota di partecipazione pubblica” in quanto è oggi possibile, sia pure entro confini ben circoscritti, la partecipazione di capitali privati nell’in house.

Il comma 2 dà una definizione di danno erariale specificando che è tale quello sofferto dal socio pubblico e non dalla società, ivi compreso quello derivante dalla condotta scorretta di coloro che rappresentano l’ente pubblico socio e ne dovrebbero esercitare i diritti in seno alla società. Pertanto, con riferimento alle società partecipate, anche a totale capitale pubblico,  che non presentino i requisiti dell’in house,  la giurisdizione contabile sussiste sia nei confronti dei rappresentanti l’ente pubblico che nei confronti degli amministratori della società partecipata, per questi ultimi  limitatamente al danno inferto direttamente all’ ente partecipante ( danno all’immagine ).

E’ stato autorevolmente affermato[8] che dovrebbe concludersi nel senso che l’utilizzazione dello stesso patrimonio per il conseguimento della medesima finalità pubblicistica assumerebbe una diversa natura, indifferentemente pubblicistica o privatistica, a seconda della scelta dell’ente pubblico di costituire una società in house o una comune società di capitali con partecipazione totalitaria.

Sempre con riferimento alle società in house, il legislatore delegato, pur recependo la tesi giurisprudenziale in ordine alla giurisdizione del giudice contabile in subiecta materia, ha optato per la autonoma soggettività delle società in esame, come emerge dall’assoggettamento delle stesse alle procedure concorsuali.

Fallimento delle società partecipate

La questione della fallibilità delle società a partecipazione pubblica è stata da sempre molto dibattuta in dottrina e in giurisprudenza.

Tale dibattito nasce dal fatto che l’art. 1 della legge fallimentare dispone che gli enti pubblici non sono assoggettati alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.  Nella stessa direzione si muove il codice civile che, all’articolo 2221, espressamente esclude dal fallimento e dal concordato preventivo, inter alios, gli enti pubblici.

L’esclusione, nell’impostazione tradizionale, si giustificava in ragione del fatto che le regole di diritto comune, applicate agli enti pubblici economici ( che, come detto in premessa, hanno rappresentato, assieme all’impresa organo, la prima manifestazione di impresa pubblica ), avrebbero finito per incidere sull’esistenza dell’ente stesso. La “essenzialità” dell’ente imponeva, pertanto, la sua esclusione dall’applicazione delle procedure concorsuali.

L’applicazione delle regole civilistiche in materia di esenzione dalle procedure fallimentari per gli enti pubblici, secondo l’orientamento dottrinario prevalente, non poteva operare per le società a partecipazione pubblica in quanto queste ultime hanno indubbiamente natura privata e per di più sono soggette all’iscrizione nel registro delle imprese che, come noto,  produce effetti costituivi. Pertanto, anche al fine di tutelare l’affidamento dei terzi,  la dottrina maggioritaria ha ritenuto non possano andare esenti dalla procedura fallimentare  le società, seppur partecipate dalla p.a..

Né sarebbe possibile, si sottolineava, una interpretazione analogica della norma contenuta nella legge fallimentare in ragione del fatto che, in presenza di una società pubblica, l’essenzialità non può ritenersi riferita al soggetto ma all’attività svolta, ben potendo quest’ultima essere posta in essere secondo diverse modalità organizzative.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “ le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un’attività commerciale sono assoggettabili al fallimento indipendentemente dall’effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall’inizio del concreto esercizio dell’attività di impresa”. [9]

In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che «la scelta del legislatore di consentire l’esercizio di determinate attività a società di capitali, e dunque di perseguire l’interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all’interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità» [10].

Diverso discorso si faceva, in giurisprudenza, per l’in house, attesa la peculiare configurazione della società alla quale non veniva nei fatti, riconosciuta un’autonoma soggettività rispetto all’ente partecipante.

La Corte di Cassazione, con la già citata sentenza n°26283/13, con la quale si è occupata del regime giuridico da applicarsi alle società pubbliche, nello specifico, analizzando la natura giuridica delle società in house ed il rapporto intercorrente tra queste ultime e l’ente o gli enti partecipanti, ha solo implicitamente escluso l’applicazione della normativa in materia di fallimento nei confronti delle società a partecipazione pubblica totalitaria, che presentino i requisiti dell’in house.

Ciò sulla scorta dell’affermazione secondo la quale la società in house è da ritenersi una  “longa manus” dell’amministrazione pubblica e, per questo motivo ( invero non esplicitato dalla Suprema Corte ), non sottoponibile alle procedure concorsuali.

A approdi contrastanti è invece giunta la giurisprudenza di merito che, in taluni casi, ha dichiarato fallibili le società in house, in altri ha escluso la fallibilità di queste ultime.

Un primo orientamento, rappresentato efficacemente dalla Corte di Appello dell’Aquila con sentenza del 2 marzo 2015, ha ritenuto che il ragionamento seguito dalle Sezioni Unite della Cassazione, con riferimento al riparto di giurisdizione, per il quale la società in house rappresenta una longa manus dell’ente partecipante, sia esportabile in ambito fallimentare  e nei casi di accertamento dei requisiti di ammissibilità del concordato preventivo.

Un secondo orientamento, ex adverso, [11] ha sostenuto che, dal silenzio serbato dai giudici di legittimità sulla questione della fallibilità delle società in house si debba desumere una sostanziale inderogabilità alle norme di diritto comune anche per questa tipologia di società, anche se per altri e specifici fini ( responsabilità degli organi sociali ) esistano discipline derogatorie.

L’art. 14 del T.U.  detta alcune disposizioni speciali valevoli per le società a partecipazione pubblica, ma ne ribadisce espressamente l’assoggettabilità a fallimento (comma 1), senza formulare eccezione alcuna per le società in house.

La fallibilità di questa ultime sembra, anzi, confermata dalla disposizione dell’ultimo comma riguardante le società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti (quali sono, appunto, le società in house) e, ancor prima e di più,  dal principio generale stabilito dall’art. 1, comma 3 del decreto  legislativo, a tenore del quale, per tutto quanto non derogato dalle relative disposizioni, le società a partecipazione pubblica sono disciplinate dalle norme sulle società contenute nel codice civile.


[1] Renato Rordorf, ex Presidente aggiunto della Corte di Cassazione in Ratio Iuris” Azione di responsabilità e fallimento delle società pubbliche”

[2] Antonio VETRO, Presidente on. della Corte dei conti in www.contabilità-pubblica.it  PROBLEMATICA SULLA GIURISDIZIONE PER DANNI CAGIONATI DA AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI SOCIETÀ PARTECIPATE DA ENTI PUBBLICI, ALLA LUCE DELL’ORDINANZA DALLA SEZIONE GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI PER IL LAZIO N. 40/2018

[3] Cass. civ. SS. UU., 19 dicembre 2009, n. 26806.

[4]  Corte di Cassazione, SS.UU., 27 ottobre 2016, n. 21962.

[5] Cass. civ., SS. UU., 12 dicembre 2013, n. 27733, che richiama, sul punto, Cass. n. 26806 del 2013.

[6]  Cass. Civ. SS. UU., Ordinanza n. 20941 del 12/10/2011.

[7] Cass. civ., SS. UU., n. 27733 del 2013, cit..

[8] Antonio VETRO, Presidente on. della Corte dei conti in www.contabilità-pubblica.it, già citato

[9] Corte di Cassazione, 6 dicembre 2012, n° 21991

[10] Cass., sez. un., 27 settembre 2013, 22209

[11] Tribunale di Modena, decreto del 10 gennaio 2014

1 COMMENTO

  1. Dott.ssa Iorio,
    in merito alle società in house interamente pubbliche, vorrei chiederLe se è possibile applicare la mobilità del personale in altra società in house?
    Grazie

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