Con l’ordinanza n. 26954 del 17-10-2024, la II Sez. civile della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della riduzione dell’indennizzo stabilito in primo grado e la legittimità della compensazione delle spese legali nell’ipotesi di soccombenza reciproca.
Il caso di specie
Il procedimento originario, durato oltre nove anni, aveva portato i ricorrenti a chiedere un risarcimento per la durata irragionevole del processo. In primo grado, il giudice aveva riconosciuto loro un indennizzo pari a 2.000 euro ciascuno. Tuttavia, a seguito di un’opposizione presentata dal Ministero della Giustizia, la Corte d’Appello aveva ridotto tale importo, applicando l’art. 2-bis della legge Pinto, recante limiti precisi all’indennizzo massimo consentito in casi analoghi. I ricorrenti, non soddisfatti della riduzione, hanno impugnato la decisione, portando la questione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione del diritto alla riparazione e contestando la compensazione delle spese legali. Secondo i ricorrenti, la loro domanda era stata accolta, anche se parzialmente, e non vi sarebbe stata ragione di compensare le spese legali.
La vicenda
Nel presente caso, la Corte di Cassazione ha chiarito che, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese legali è legittima qualora si verifichi la soccombenza reciproca. Il principio di soccombenza reciproca si verifica quando entrambe le parti, in un processo, ottengono parzialmente l’esito positivo delle proprie richieste. La Corte ha confermato che, anche se i ricorrenti hanno ottenuto un risarcimento, l’importo riconosciuto è stato inferiore a quello richiesto, giustificando così la compensazione delle spese. L’argomento sostenuto dalla Corte di Cassazione è dirimente perché mette in luce come l’istituto della compensazione non sia volto a penalizzare la parte vittoriosa in merito ad alcuni punti del ricorso, ma piuttosto a bilanciare in modo equo il risultato el giudizio, quando nessuna delle due parti può essere considerata completamente vittorioso o soccombente.
La discrezionalità del giudice nella determinazione dell’indennizzo
I giudici di legittimità hanno confermato che, in materia di equa riparazione, il giudice è vincolato dai criteri forniti dalla Legge Pinto, che stabilisce limiti precisi per la quantificazione dell’indennizzo. Nello specifico, l’art. 2-bis, co. 3, della legge, prevede che l’importo non possa superare quello già riconosciuto nel giudizio presupposto. Nonostante la discrezionalità che il giudice può esercitare in merito alla valutazione dei fatti e delle circostanze concrete, la determinazione del danno derivante dalla durata eccessiva del giudizio deve comunque rispettare i parametri fissati dalla normativa in materia. Il principio in esame si riflette nell’interpretazione giurisprudenziale costante della Corte di Cassazione, che da tempo ha stabilito come la discrezionalità giudiziale in questi casi debba essere esercitata entro i limiti fissati dal legislatore, evitando il rischio di risarcimenti eccessivi che potrebbero alterare l’equilibrio tra le parti.
La legge Pinto
La legge Pinto, introdotta per adeguare il sistema giudiziario italiano agli standard richiesti dalla CEDU, costituisce uno degli strumenti principali per tutelare il diritto a una giustizia tempestiva. Tuttavia, come dimostrato dall’ordinanza in esame, essa non deve essere considerata come un mezzo per ottenere risarcimenti automatici e di ampia portata, ma piuttosto come un sistema per garantire una giusta compensazione in presenza di una durata processuale eccessiva.Nel caso specifico, la Corte ha richiamato l’importanza di applicare rigorosamente i criteri stabiliti dalla legge per evitare che la previsione di un equo indennizzo si trasformi in un’ingiusta penalizzazione per l’amministrazione della giustizia.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma la legittimità della compensazione delle spese legali in presenza di una soccombenza reciproca sottolineando l’importanza di bilanciare correttamente gli interessi delle parti al fine di garantire che nessuno degli attori processuali sia penalizzato in modo sproporzionato.
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