Se il proprietario di un veicolo permette ad un soggetto senza patente di guida di guidarlo (ad esempio per fare pratica) e, in tali circostanze, resti coinvolto in un sinistro, è dovuto nei suoi confronti il risarcimento dei danni in qualità di terzo trasportato? Lo ha chiarito la Cassazione.
Solitamente, in caso di sinistro stradale, viene svolta un’attenta analisi sulla dinamica dell’incidente per comprendere di quale veicolo sia la responsabilità, e quindi chi debba rispondere del risarcimento dei danni inferti. Appurato ciò, si può procedere con due diverse procedure: la procedura ordinaria e quella di indennizzo diretto.
Con la procedura di indennizzo diretto il danneggiato si rivolge direttamente alla propria assicurazione, se nell’incidente sono stati coinvolti solo due veicoli, entrambi immatricolati e assicurati in Italia, tale procedura è applicabile anche se sull’uno o sull’altro veicolo coinvolto nell’incidente siano presenti oltre ai conducenti altre persone (terzi trasportati) che hanno subìto lesioni.
La procedura ordinaria invece va applicata negli altri casi (incidenti nei quali siano rimasti coinvolti più di 2 veicoli o a causa dei quali siano derivate lesioni a passanti o lesioni al conducente superiori a 9 punti di invalidità, e incidenti con veicoli immatricolati all’estero), con tale procedura bisogna rivolgersi alla compagnia assicurativa del danneggiante.
Spesso però, accade che l’analisi del sinistro risulti alquanto complessa anche agli occhi del perito più esperto. Si pensi al caso in cui il veicolo danneggiato, al momento dell’incidente, fosse guidato da un soggetto privo di patente idonea, autorizzato alla guida dal proprietario che al momento dell’impatto si trovava sul mezzo come terzo trasportato: in questo caso come possiamo stabilire di chi sia la responsabilità?
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza del 12 ottobre 2018 n. 25391.
Il fatto
Il terzo trasportato a bordo del proprio motoveicolo, condotto da un soggetto privo di patente guida, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale cagionato dall’errata condotta del conducente della moto e di un autoveicolo rimasto sconosciuto che gli aveva tagliato la strada, pertanto agiva in giudizio citando in primo grado il fondo vittime della strada con la richiesta di risarcimento danni.
Il giudice di prime cure rigettava la domanda attorea, riconoscendo concorso di colpa tra il ricorrente (che in quanto proprietario della moto avrebbe dovuto impedire ad un terzo di guidarla senza l’apposita patente guida) e il conducente della moto (sprovvisto di patente valida), nonostante il sinistro fosse stato provocato anche dall’autovettura.
L’attore, quindi, proponeva appello innanzi alla Corte d’Appello competente e chiedeva che fosse accertata la responsabilità solidale, concorsuale e alternativa del conducente della moto e del pirata della strada. La Corte però rigettava ogni sua richiesta ritenendo che non fosse provato il concorso causale nell’incidente di una autovettura rimasta sconosciuta e che il fatto che avesse autorizzato alla guida un soggetto privo di patente, si riteneva principio assorbente ogni altra domanda.
L’attore proponeva così ricorso per Cassazione
La decisione della Corte
La Corte di legittimità analizzando integralmente la fattispecie, ritengono che l’interpretazione posta dai giudici di primo e secondo grado, riguardo al fatto che il terzo trasportato in qualità di proprietario fosse da considerare responsabile in quanto avrebbe dovuto impedire al terzo sprovvisto di patente valida di guidare il motoveicolo, è assolutamente errata e non conforme sia ai principi della giurisprudenza di legittimità, sia della Corte di Giustizia Europea.
Per quanto concerne i principi dettati dall’Unione Europea vengono posti ostacoli per interpretazioni della normativa delle polizze che consentano la non operatività delle stesse in situazioni di affidamento del veicolo assicurato a persona non abilitata.
All’art. 1 della terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE relativa alla normativa degli stati membri in materia di assicurazione ritiene che non si può, nella maniera più assoluta, limitare in caso di corresponsabilità del passeggero nella determinazione del danno subito, il risarcimento allo stesso qualora subisca lesioni o danni.
Nello specifico, secondo la Corte dell’Unione europea, la misura del risarcimento della vittima può essere limitata solo al verificarsi di circostanze eccezionali, da valutare caso per caso. Nell’esaminare la sussistenza di tali condizioni, è irrilevante la circostanza che il passeggero danneggiato sia anche il proprietario del veicolo.
In tale materia è stato infatti ritenuto che gli Stati membri devono esercitare le proprie competenze nel rispetto del diritto comunitario, il cui obiettivo consiste nel garantire che l’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli debba consentire a tutti i passeggeri, vittime di un incidente, di essere risarciti dei danni subiti.
La Suprema Corte di Cassazione rifacendosi ad un pregresso orientamento (1) ha dunque ritenuto che un’eventuale cooperazione colposa del creditore al fatto illecito non interrompe il nesso eziologico rispetto al danno subito. In altre parole permettere di guidare ad un soggetto non idoneo alla guida non può essere inteso come una rinuncia al risarcimento danni in caso di sinistro. Inoltre, la cooperazione colposa nella determinazione del sinistro non può essere identificata preventivamente, ovvero quando il sinistro è ancora soltanto una mera eventualità.
Sulla base di queste ragioni la Suprema corte, ha accolto la richiesta attorea, cassato la sentenza della Corte d’Appello e rinviato ad altra sezione della medesima affinché decida sulla base dei principi enunciati.
(1) Cass. Sez. 3^, sentenza n. 14699/2016