Sezioni Unite: giurisdizione ordinaria per la mobilità volontaria nel pubblico impiego

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (ordinanza n. 30836/2025) hanno posto un punto fermo nella ripartizione della giurisdizione in materia di pubblico impiego privatizzato, dirimendo un conflitto negativo sollevato da un TAR. La Corte ha statuito che le controversie che hanno per oggetto l’assegnazione di incarichi dirigenziali attraverso la procedura di mobilità volontaria (o passaggio diretto), ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, spettano alla cognizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.

Formulario commentato del nuovo processo civile

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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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Iter giudiziario e conflitto negativo

La vicenda origina dal ricorso interposto da un dirigente amministrativo di ruolo presso un servizio sanitario regionale, contro un Istituto Nazionale di riposo e cura per anziani e una dottoressa.

Il dirigente contestava l’illegittimo conferimento di un incarico dirigenziale alla dottoressa mediante mobilità esterna, pur avendo egli stesso presentato reiterate domande di mobilità intercompartimentale per transitare all’Istituto. Le contestazioni si concentravano:

  • sull’assenza di previa pubblicità della disponibilità dell’incarico, in violazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001,
  • sulla presunta mancanza dei necessari requisiti di professionalità in capo all’assegnataria,
  • e sull’illegittimità della procedura per mancata consultazione sindacale (artt. 5 e 6, d.lgs. n. 165/2001).

Dopo che il Tribunale e, in sede di gravame, la Corte d’Appello, avevano declinato la giurisdizione a favore del giudice amministrativo, il TAR davanti al quale era stato riassunto il giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa. Il TAR ha sostenuto che il petitum sostanziale della controversia, ovvero l’assegnazione di un incarico dirigenziale con mobilità esterna e la conseguente domanda risarcitoria per perdita di chance, atteneva alle modalità di svolgimento della procedura e non alla scelta di coprire la posizione con mobilità esterna. Ha quindi sollevato il conflitto negativo, ritenendo la giurisdizione del giudice ordinario.

L’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001

Hub della motivazione della Cassazione risiede nella corretta interpretazione e applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, norma cardine del pubblico impiego privatizzato. In dettaglio:

  • giurisdizione ordinaria (comma 1), l’art. 63, comma 1, assegna al giudice ordinario (in funzione di giudice del lavoro) “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, inclusa le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”. Tale vasto ambito copre gli atti di gestione del rapporto che la Pubblica Amministrazione adotta con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
  • giurisdizione amministrativa (comma 4), fanno eccezione, e restano devolute al Giudice Amministrativo, “le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

La distinzione fondamentale, ribadita con giurisprudenza costante, si basa sul petitum sostanziale della domanda: se la contestazione investe l’esercizio di un potere amministrativo autoritativo (tipico delle procedure concorsuali o della macro-organizzazione tout court che definisce le linee fondamentali degli uffici), la giurisdizione è amministrativa. Se invece la controversia verte su pretese attinenti al rapporto di lavoro o su atti di micro-organizzazione che hanno natura privatistica o gestionale, la giurisdizione è ordinaria.

Mobilità volontaria quale “cessione del contratto”

La Corte ha riaffermato che la procedura di mobilità volontaria per passaggio diretto tra amministrazioni diverse, disciplinata dall’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, rientra indiscutibilmente nella giurisdizione ordinaria. Tale procedura non configura una “procedura concorsuale” ai sensi del comma 4, poiché essa integra una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti, realizzando, di fatto, una cessione del contratto secondo i moduli civilistici (art. 1406 c.c.).

In questo contesto, la selezione del destinatario dell’incarico, pure se comporti l’assunzione a termine di un soggetto esterno o riguardi posizioni dirigenziali, non acquista carattere concorsuale, mantenendo la cognizione nella sfera del Giudice Ordinario. La procedura, pur se talvolta bandita, non involge i poteri autoritativi, bensì solo la capacità di diritto privato dell’Amministrazione.

Potere di disapplicazione del Giudice Ordinario

Elemento critico superato dalla Cassazione è la contestazione, a opera del ricorrente, di atti amministrativi generali di autoregolamentazione (regolamento dell’Istituto Nazionale e determina istitutiva della struttura).

La Suprema Corte ha ribadito che il Giudice Ordinario ha il potere di verificare in via incidentale la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell’ente pubblico (incluso l’Istituto Nazionale in questione), per eventualmente disapplicarli, qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi posizioni di diritto soggettivo del lavoratore.

Nella vicenda esaminata, la censura riguardava le modalità di scelta del soggetto da destinare all’incarico di mobilità. Si assumeva che tale scelta fosse avvenuta sulla base di un “giudizio esclusivamente individuale e di mera idoneità”. Si contestava inoltre che l’Amministrazione avesse favorito la dirigente nominata, senza svolgere una verifica comparativa e senza adeguata pubblicità.

La doglianza si concentra quindi sull’illegittimo svolgimento della procedura prescelta. Tale procedura integra un atto di gestione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, la verifica sulla legittimità degli atti organizzativi adottati per promuovere la mobilità ha natura incidentale. Essa non incide sul riparto di giurisdizione, che resta ancorato al petitum principale: il diritto all’assunzione o all’assegnazione.

Conclusioni

La Cassazione ha quindi dichiarato la giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale le parti dovranno riassumere il processo. La pronuncia consolida il pattern del pubblico impiego privatizzato, confermando che il Giudice del Lavoro è l’organo naturale deputato a sindacare gli atti di governance del personale che non siano espressione di un potere amministrativo concorsuale o di macro-organizzazione in senso stretto.

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