Sezioni Unite e imposta di soggiorno: a chi appartiene la giurisdizione

Le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 1527/2026 del 23 gennaio (puoi leggerla cliccando qui), mettono un punto alla questione del riparto di giurisdizione in materia di imposta di soggiorno, affermando la natura esclusivamente tributaria dell’obbligazione gravante sul gestore della struttura ricettiva. Superando l’orientamento tradizionale che riconduceva l’albergatore alla figura dell’agente contabile, la Corte valorizza la riforma del 2020 e la successiva interpretazione autentica, qualificando il gestore come responsabile d’imposta con diritto di rivalsa. Ne consegue l’attrazione delle controversie nella giurisdizione del giudice tributario, escludendo quella erariale, con rilevanti effetti sistematici sul contenzioso e sulla responsabilità degli operatori turistici.

Consiglio: il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.

Premessa

L’ordinanza delle Sezioni unite della Cassazione pubblicata il 23.1.2026 segna la definitiva transizione dalla giurisdizione contabile a quella tributaria per le controversie sul mancato versamento dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive. La Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, affermando che, dopo la riforma del 2020, il rapporto tra Comune e albergatore è di natura esclusivamente tributaria.

Superando le statuizioni del giudice erariale, di primo e secondo grado (per la cui analisi si rinvia all’articolo Mancato riversamento imposte di soggiorno: la giurisdizione è della Corte dei Conti. Ma c’è ancora chi dice no), la Corte di cassazione giunge ad estromettere la Corte dei conti da una materia in cui risultano inalterati i connotati pubblici del denaro gestito e non riversato.

Dalla tassa di soggiorno al “sommerso”: poteri di indagine e fonti informative

In mancanza della doverosa azione delle Procure contabili si dubita che l’amministrazione delle entrate o gli enti pubblici interessati (id est i Comuni) possano – con la stessa efficacia e solerzia – consentire un rapido e proficuo accertamento dei mancati riversamenti delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno.

E le conseguenze sono del tutto prevedibili, soprattutto, se si considera che la Procura erariale, attraverso la delega di indagine alla Guardia di Finanza e la collaborazione con le Prefetture, ha l’opportunità di contestare ai gestori delle strutture recettive non solo gli importi delle tasse di soggiorno non versate ma anche il cosiddetto “sommerso”, ovvero quantificare gli importi dovuti a fronte di presenze turistiche non dichiarate e ovviamente non versate.

Esiste, infatti, un sistema informatico, Alloggiati Web, che rappresenta la piattaforma operativa del Ministero dell’Interno, gestita dalla Polizia di Stato, attraverso la quale i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a comunicare, entro 24 ore dall’arrivo (o immediatamente per soggiorni inferiori alle 24 ore), le generalità delle persone alloggiate. L’obbligo discende dall’art. 109 del T.U.L.P.S. ed è finalizzato primariamente a esigenze di ordine pubblico e controllo del territorio.

Efficienza dell’azione contabile e limiti dell’azione comunale nel recupero dell’imposta di soggiorno

Attraverso protocolli di cooperazione istituzionale e richieste istruttorie, la Procura può confrontare le presenze comunicate tramite Alloggiati Web, le dichiarazioni periodiche rese dal gestore ai fini dell’imposta di soggiorno e gli importi effettivamente versati. Lo scostamento tra presenze registrate e somme dichiarate o riversate costituisce un indice presuntivo di evasione o infedele dichiarazione, utilizzata – fino ad oggi – nel giudizio contabile per mancato riversamento delle imposte di soggiorno.

Risulta difficile immaginare che i Comuni possano porre in essere proficuamente e nei brevi tempi che la giustizia erariale può vantare (circa 1 anni per la conclusione del giudizio di primo grado dalla notifica dell’invito a dedurre al deposito della sentenza) la stessa azione recuperatoria e general – preventiva per le casse pubbliche.

La svolta normativa e le prime aperture giurisprudenziali

La pronuncia in esame supera l’orientamento precedente alla novella del d.l. 34/2020, allorquando la giurisprudenza era unanime nel qualificare il gestore come agente contabile, in quanto maneggiava denaro pubblico e doveva rendere conto alla P.A. (Cass., Sez. U., 24 luglio 2018, n. 19654). Tale impostazione si fondava sul principio elaborato dalla Corte costituzionale secondo cui il maneggio di denaro pubblico genera ex se l’obbligo di resa del conto, attrattivo della giurisdizione contabile.

Il d.l. 34/2020 ha introdotto il comma 1-ter all’art. 4 d.lgs. 23/2011, qualificando il gestore come “responsabile d’imposta”, con diritto di rivalsa e obblighi dichiarativi. L’interpretazione autentica del d.l. 146/2021 ha esteso tale regime anche ai periodi anteriori al 19 maggio 2020. Le Sezioni Unite avevano già anticipato il cambio di rotta con le ordinanze n. 14028/2024 e n. 22963/2025, evidenziando che la nuova disciplina, pur sostanziale, incide indirettamente sulla giurisdizione, attratta al giudice tributario.

Il superamento della tesi della coesistenza

La Corte respinge, quindi, definitivamente la teoria della doppia giurisdizione (tributaria per le sanzioni ex d.lgs. 546/1992 e contabile per il danno erariale) e la natura polifunzionale della condotta tenuta dal gestore di strutture recettive, rilevando che la responsabilità dell’albergatore è solidale e tributaria, non più legata al maneggio di denaro pubblico.

Tale impostazione eviterebbe il rischio di duplicazioni sanzionatorie, in conformità con i principi di proporzionalità affermati dalla Corte costituzionale (sent. n. 46/2023) e dalla Corte di giustizia UE. A conferma di tale assunto, si cita anche la Cassazione penale (Sez. VI, n. 30227/2020; Sez. I, n. 41793/2021) aveva già escluso la configurabilità del peculato per il mancato riversamento dell’imposta, poiché il gestore è debitore in proprio verso il Comune, non custode di denaro pubblico.

L’ordinanza delle Sezioni Unite consolida questa lettura, chiudendo il cerchio interpretativo ma dimenticando che senza il PM che agisce, difficilmente sarà possibile contenere le perdite economiche derivanti.

Conclusioni

La decisione in commento sancisce un mutamento radicale: l’imposta di soggiorno è gestita secondo l’assetto proprio della normativa fiscale, con obblighi dichiarativi, sanzioni tributarie e giurisdizione esclusiva del giudice tributario. Una pronuncia destinata a incidere profondamente sul contenzioso tra Comuni e operatori turistici; un contenzioso che risponderà ai lunghi tempi della giustizia civile e che potrà trovare soddisfazione solo nelle maglie della giustizia tributaria di nuovo conio.

All’indomani dell’entrata in vigore della Legge Foti (L.1/2026) che ha sconvolto il concetto stesso di responsabilità amministrativa, introducendo – tra le altre disposizioni – di immediata applicazione il cosiddetto “doppio tetto” al risarcimento del danno, l’ordinanza in commento restringe ulteriormente gli ambiti funzionali della Corte dei conti, con sicure ripercussioni di carattere economico – finanziario sulla collettività tutta.

La responsabilità giuscontabile, nella sua dimensione polifunzionale, resta uno strumento essenziale per la tutela dell’interesse pubblico e dei valori costituzionali e senza la garanzia che essa rappresenta, il rischio potenziale è la perdita dell’equilibrio tra deterrenza e efficienza amministrativa. Il rischio – ormai reale – è quello di una deriva impunitaria e di una gestione irresponsabile delle risorse pubbliche.

Funzionario istruttore del Procuratore C.Mori, presso la Procura Lazio della Corte dei conti. Dopo la Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università La "Sapienza " e l'esercizio della professione di Avvocato, si Specializza in diritto civile, con corso triennale del Prof. Perlingeri.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

quattro × uno =

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.