Separazione e mancato pagamento delle spese straordinarie: oneri di allegazione e documentazione

Con la sentenza n. 21241 del 20 ottobre 2016, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha dato alcuni chiarimenti in relazione all’onere di allegazione e documentazione delle spese sostenute in presenza di provvedimento che stabilisce il pagamento delle spese per i figli pro quota.

Il caso in esame: omesso pagamento delle spese straordinarie

Nel caso in esame, sul presupposto che l’ex marito fosse venuto meno all’obbligo di contribuzione alle spese ordinarie e straordinarie di mantenimento della figlia, la ex moglie gli notificava atto di precetto unitamente al titolo esecutivo, costituito dal provvedimento di omologazione del verbale di separazione consensuale.

A seguito dell’opposizione agli atti esecutivi da parte del marito, il Tribunale dichiarava inefficace il precetto giacché la creditrice si era limitata ad allegare il verbale di separazione, non allegando alcuna documentazione di spesa all’atto di precetto. Avverso tale sentenza, l’ex moglie proponeva ricorso in Cassazione.

Il verbale di separazione e la prova degli esborsi

La Corte ha in primo luogo confermato che il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione.

Ma ciò solo a condizione che il genitore creditore “possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità“.

Prova degli esborsi nel precetto e non nel giudizio di opposizione

A tal riguardo, precisa la Suprema Corte che “allegazione e documentazione” vanno compiute rispetto all’atto di precetto, e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all’esecuzione, per l’ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell’atto di precetto.

Ne consegue che la circostanza che il precetto non solo non alleghi, ma nemmeno indichi i documenti (successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale) in base ai quali è stato determinato l’importo del credito azionato in executivis non può essere sanata dal creditore procedente nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi.

Quest’ultimo, infatti, ha lo scopo di verificare la correttezza del quomodo dell’esecuzione, e non può costituire una rimessione in termini atipica a favore del creditore, per sanare i vizi dell’atto di precetto. È dunque evidente, nel caso in esame, che un atto di precetto come quello notificato dalla odierna ricorrente mai potrebbe produrre gli effetti suoi propri, per totale mancanza dei requisiti minimi necessari per il raggiungimento del suo scopo.

Alla luce di quanto affermato, la Corte ha pertanto rigettato il ricorso, con condanna dell’ex moglie alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

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