
La Prima Sezione Civile richiama il ruolo essenziale delle famiglie affidatarie nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale. Con l’ordinanza pubblicata il 10 febbraio 2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), n. 2956, la Corte di Cassazione ha infatti annullato la decisione della Corte d’Appello in materia di adottabilità di due minori, ribadendo la natura inderogabile dell’obbligo di convocare gli affidatari ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 184/1983. L’omessa audizione comporta la nullità della decisione, richiedendo un nuovo esame “attuale” della situazione familiare e dell’eventuale stato di abbandono. Per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Dai tribunali minorili alla Cassazione
La vicenda origina dalla sentenza del Tribunale per i Minorenni che aveva dichiarato lo stato di adottabilità di due fratelli, disponendo la decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale e l’interruzione di ogni rapporto tra i piccoli e la famiglia di origine. La madre dei minori aveva impugnato la decisione, chiedendo alla Corte d’Appello ad avviare una nuova istruttoria con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio, volta a valutare:
- le condizioni psico–fisiche e la capacità genitoriale della donna;
- le prospettive di recupero nel breve–medio periodo;
- il ruolo potenziale della nonna materna nell’assistenza ai bambini.
La Corte d’Appello aveva, tuttavia, confermato in toto la decisione di primo grado.
Doglianze sollevate e ruolo centrale degli affidatari
Nel ricorso per Cassazione, la madre ha articolato tre motivi:
- violazione dell’art. 5, comma 1, L. n. 184/1983, per mancata convocazione degli affidatari, obbligo introdotto dalla legge n. 173/2015;
- mancata considerazione dell’apporto della nonna materna e violazione degli artt. 330–336 c.c. nonché del diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU);
- omessa valutazione della possibilità di un’adozione mite, alternativa alla rescissione completa del legame giuridico.
La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che i minori erano stati collocati per lungo tempo in affidamento extrafamiliare (prima in comunità, in seguito in affido a rischio giuridico) e che gli affidatari non erano stati, in nessuna occasione, convocati in grado d’appello.
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Norma processuale violata, obbligo “a pena di nullità”
La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui quando un minore si trova in affidamento extrafamiliare ai sensi dell’art. 4 della L. n. 184/1983, l’affidatario deve essere convocato e sentito, a pena di nullità del procedimento. Secondo la giurisprudenza richiamata, la previsione tutela:
- il contributo informativo derivante dalla quotidianità del rapporto tra affidatario e minore;
- la rappresentazione delle esigenze affettive e dello stato evolutivo del bambino;
- la necessità di una valutazione ancorata all’attualità della situazione.
Gli affidatari, infatti, possono rappresentare con immediatezza le condizioni reali del minore e il suo equilibrio affettivo, informando il giudice sulle prospettive più idonee al suo “best interest”.
Necessario un nuovo esame “attuale” della situazione familiare
Accogliendo il primo motivo, la Cassazione ha annullato la decisione e rinviato alla Corte d’Appello affinché:
- convochi e ascolti gli affidatari, eventualmente con audizione protetta;
- valuti all’attualità lo stato di eventuale abbandono morale e materiale;
- consideri l’apporto dei parenti entro il quarto grado disponibili ad accudire i minori;
- verifichi, ove possibile, misure alternative come l’adozione mite o interventi di sostegno.
Il nuovo giudizio dovrà, pertanto, ricostruire ex novo il quadro familiare, tenendo conto dei rapporti affettivi, dei progressi genitoriali nonché dei legami instaurati dai bambini.
Contributo degli affidatari
L’ordinanza riafferma il principio secondo cui, nei procedimenti che incidono in modo irreversibile sulla vita del minore, il giudice non può prescindere dal contributo degli affidatari, figure sovente decisive nella tutela degli affetti e dello sviluppo psicologico del bambino. La decisione non chiude la vicenda, bensì inaugura una nuova fase in cui la Corte territoriale dovrà riesaminare la situazione in modo maggiormente approfondito e conforme alle garanzie procedurali previste dal legislatore.











