
Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 19 novembre 2025 (n. 9135, Sezione Lavoro), ha confermato la legittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una graphic designer da una società operante nel settore della sicurezza informatica, ritenendo provata una riorganizzazione aziendale reale e non pretestuosa, determinata da una crisi economico-finanziaria.
La pronuncia si colloca nel solco dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ma assume rilievo per il contesto fattuale in cui si colloca, caratterizzato dall’abbandono di settori non strategici e dall’adozione di strumenti di intelligenza artificiale per l’efficientamento delle attività residue. In tale quadro, il giudice ha escluso l’obbligo di repechage, valorizzando la soppressione delle mansioni di grafica tradizionale e l’incompatibilità professionale della lavoratrice rispetto alle posizioni tecniche rimaste in azienda.
La vicenda della lavoratrice e il licenziamento contestato
Nel marzo 2022 una graphic designer inizia a lavorare in azienda inquadrata al livello IV del CCNL Commercio Terziario, con un orario full-time dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18 con pausa pranzo. Dal febbraio 2023, contribuisce anche al piano editoriale LinkedIn, sotto il potere direttivo del presidente del C.d.A.
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Nel maggio 2023 arriva il licenziamento per riorganizzazione e soppressione della posizione. La lavoratrice lo impugna, sostenendo che si tratta di pretesti, perché le sue mansioni di grafica per pubblicità, locandine e layout editoriali non scompaiono ma vengono assorbite da una web designer e poi da una senior graphic designer, con lo stesso livello retributivo. Chiede la nullità o illegittimità, reintegra, retribuzioni arretrate e indennità; in subordine, risarcimento e 348,32 euro di differenze retributive. Durante il processo, però, rinuncia alla reintegra avendo trovato un posto fisso come graphic designer altrove, focalizzandosi sulle domande economiche.
Crisi aziendale, dal core business alla riorganizzazione
L’azienda si occupa di prodotti high-tech per la sicurezza informatica: una linea integra hardware e software con sviluppatori specializzati, mentre un’altra rileva minacce cyber con analisti di intelligence. Il vero cuore pulsante è lo sviluppo software e la cyber intelligence, non il design marginale.
Tra il 2022 e il 2023 una crisi profonda travolge l’azienda che viene trasformata anche nella forma giuridica: da S.p.A. a S.r.l. per semplificare. Inoltre, la stessa realtà aziendale affronta sfratti per morosità sulla sede, avvia procedure di crisi d’impresa, risolve vari rapporti di lavoro senza nuove assunzioni.
L’amministratore unico spiega in interrogatorio come, senza nuovi investimenti, bisognasse tagliare il superfluo, riducendo marketing e design per concentrarsi sul produttivo. Un ex dirigente rammenta meeting in estate 2022 con partner americani: prima tagli al personale USA, in seguito riduzioni in Italia sul non essenziale, graphic design incluso, in quanto la ricorrente difettava di skills in software o cyber.
Testimonianze
Il marketing manager, capo del team creativo dal 2022, dipinge un ritratto vivido: la ricorrente era junior designer per idee grafiche su merchandising, sotto di lui e la team leader marketing, con la senior graphic designer come figura intermedia.
Dopo l’uscita di un’altra risorsa, il manager assume più compiti, integrando AI per grafica di alta qualità, veloce ed economica – un cambiamento forzato dalla crisi post-eventi USA. La web designer? Non junior grafica, bensì specializzata in UX/UI, focalizzata su interfacce user-centered: richiedeva competenze diverse, studiate sull’utente web. Nessuna riassegnazione: mansioni assorbite temporaneamente dalla senior graphic designer, poi dal manager con AI; team si restringe, da vari a 10 dipendenti al momento delle dimissioni del manager nel 2024. Un consulente conferma: grafica su pixel per gadget distinta da web design; attività cessate.
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No al “repechage”
Il giudice segue l’orientamento della Corte di Cassazione (nn. 5592/2016, 12101/2016, 2739/2024): onere sul datore per provare repechage impossibile, con presunzioni bastano – posti occupati, no assunzioni post-licenziamento.
Tra le pronunce citate, la sentenza della Sezione Lavoro n. 12101 del 13 giugno 2016 aveva statuito che in ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l’onere di dimostrare il fatto costitutivo dell’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l’illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell’esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l’impossibilità del cd. “repechage”, ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore.
Pertanto, nel caso esaminato dal Tribunale capitolino, sulle allegazioni della lavoratrice ha avuto prevalenza l’interesse d’impresa, ovvero le esigenze reali (crisi provata) si collegano causalmente alla soppressione posto.
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Per il pronunciamento i licenziamenti oggettivi reggono se la crisi è documentata, e i settori marginali tagliati logicamente: l’AI aiuta efficientamento. Per una junior grafica, no via d’uscita in core tech; aziende cyber possono prioritarizzare senza repechage forzato.











