Rimborso dei costi di fideiussione

Con la recente ordinanza n. 15036/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), la Corte di Cassazione si è pronunciata su un tema di grande interesse per i contribuenti. La problematica centrale della fattispecie proposta consiste nel diritto al rimborso dei costi sostenuti per le fideiussioni concesse allo scopo di ottenere la restituzione dell’IVA. Nell’accogliere il ricorso di una società, il Supremo Collegio ha confermato un principio di diritto ormai consolidato che estende le tutele del contribuente e per l’effetto ha esplicitato la portata generale dell’articolo 8 dello Statuto del contribuente e la sua coerenza con il diritto dell’Unione Europea.

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Il caso

La controversia nasce dal rifiuto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di rimborsare a una S.p.A. i costi sostenuti per una polizza fideiussoria, pari a 119.007,24 euro. La garanzia era stata prestata a copertura di una richiesta di compensazione di un’eccedenza IVA di gruppo relativa all’anno d’imposta 2012.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato l’appello della società, basandosi su due argomentazioni principali:

  1. Ambito applicativo dell’art. 8 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente): secondo i giudici, il rimborso dei costi di garanzia è previsto solo in presenza di una pretesa tributaria contestata in sede giurisdizionale. Pertanto, la norma non sarebbe applicabile a un’eccedenza IVA non oggetto di controversia tra le parti.

  2. Tardività dell’istanza di rimborso: la richiesta, presentata nel 2018, è stata ritenuta tardiva in quanto soggetta al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.

Contro la sentenza di secondo grado, la società ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in quattro motivi. In particolare:

  • Ha contestato l’applicazione del termine biennale, sostenendo che la domanda di rimborso dei costi della fideiussione ha natura privatistica e soggiace al termine di prescrizione ordinario decennale previsto dall’art. 2946 c.c.

  • Ha denunciato la confusione tra la disciplina del rimborso dei crediti IVA (art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972) e quella del rimborso dei costi di garanzia (art. 8, comma 4, della legge n. 212/2000), sottolineandone la diversa finalità.

  • Ha invocato la violazione dei principi europei di detrazione, proporzionalità e neutralità dell’IVA, rilevando come l’interpretazione restrittiva adottata dai giudici di merito scarichi sul contribuente un rischio finanziario indebito.

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La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso, ritenendoli fondati. Il suo ragionamento si inserisce in un orientamento ormai consolidato, che riconosce la natura autonoma dell’obbligazione fideiussoria rispetto al rapporto d’imposta.

Secondo la Corte:

  • La fideiussione non sostituisce il pagamento dell’imposta, ma tutela l’amministrazione finanziaria durante l’iter del rimborso.

  • Pertanto, l’azione di rimborso dei costi della garanzia non rientra nella disciplina dei rimborsi tributari, bensì in quella ordinaria civilistica, soggetta al termine prescrizionale decennale.

La Corte ha richiamato precedenti conformi (ord. n. 5508/2020, n. 20024/2023 e sent. n. 33487/2023, quest’ultima tra le stesse parti per altra annualità) e ha ribadito la piena compatibilità di tale impostazione con il diritto dell’Unione Europea.

In particolare, la Corte ha sottolineato che:

  • Le modalità di rimborso dell’IVA non devono trasferire sul contribuente un rischio finanziario.

  • Negare il rimborso dei costi di garanzia in presenza di un credito IVA legittimo si traduce in una violazione del principio di neutralità dell’IVA, che impone che l’imposta non pesi sull’operatore economico.

La sentenza richiama anche la procedura d’infrazione n. 2013/4080 avviata dalla Commissione Europea contro l’Italia, proprio a causa dell’onerosità del sistema nazionale di rimborsi IVA. Le successive modifiche legislative – con l’introduzione di un ristoro forfettario – sono state diretta conseguenza di tale procedimento.

Conclusioni

La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso della società, condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio. Questa ordinanza ricalca un principio fondamentale a tutela di tutti i contribuenti, garantendo che il costo sostenuto per l’ottenimento di un rimborso legittimo non rimanga a loro carico.

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