L”ordinanza interlocutoria n. 32088 del 2024 della III Sez. Civ. della Corte di Cassazione solleva riguarda l’addizionale provinciale sulle accise relative alla fornitura di energia elettrica, introdotta nel 1999, rimasta in vigore fino al 2012 e ora oggetto di richieste di rimborso da parte di numerosi consumatori.
Corte di Cassazione-III Sez. civ.-Ord. int.-n. 32088 del 12-12-2024
Origine della questione
L’addizionale provinciale, istituita come incremento delle accise sull’energia elettrica, prevedeva che il costo fosse inizialmente a carico del fornitore, salvo traslazione agli utenti finali mediante specifica indicazione in bolletta. Tuttavia, la direttiva UE, la n. 2008/118/CE, ha posto limiti stringenti alla legittimità di tali tributi, stabilendo che essi devono rispondere a finalità specifiche. Dunque, molti consumatori hanno invocato la normativa europea per contestare la legittimità dell’addizionale, sostenendo che la legge italiana non rispettasse i principi comunitari. In particolare, la questione principale riguarda la natura dell’addizionale: se debba essere considerata un autonomo tributo, soggetto a specifiche finalità, o piuttosto un semplice aumento quantitativo delle accise esistenti.
Le decisioni dei giudici di merito
Nel caso di specie, una società aveva già ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto al rimborso delle somme versate a titolo di addizionale provinciale. La Corte d’Appello di Venezia, chiamata a decidere sull’impugnazione del fornitore di energia, aveva confermato tale decisione, sostenendo che la normativa interna fosse incompatibile con i principi sanciti dalla direttiva europea.
I motivi del ricorso in Cassazione
Il fornitore di energia ha presentato ricorso in Cassazione sollevando due questioni centrali:
- L’addizionale non può essere considerata un tributo autonomo, ma rappresenta un mero aumento dell’accisa, condividendone il presupposto, i soggetti passivi e la base imponibile. Pertanto, non sarebbe necessario verificare la sua finalità ai sensi della normativa europea.
- Anche qualora si considerasse l’addizionale un tributo autonomo, la direttiva europea non potrebbe essere applicata direttamente nei rapporti tra privati, poiché le direttive UE hanno efficacia diretta solo nei confronti degli Stati membri o degli enti pubblici.
La sentenza della Corte di Giustizia UE
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza dell’11 aprile 2024 (causa C-316/22), ha stabilito che un giudice nazionale non può disapplicare una norma interna contraria a una direttiva europea non trasposta correttamente, salvo che il soggetto obbligato sia sottoposto a controllo statale o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli previsti nei rapporti tra privati. Questo principio limita significativamente le possibilità di utilizzare il diritto comunitario per contestare tributi introdotti a livello nazionale. Alla luce delle questioni sollevate, la Corte di Cassazione ha deciso di rimettere la questione alle Sezioni Unite al fine di chiarire i profili di legittimità dell’addizionale provinciale, valutando anche l’applicabilità della direttiva europea nei rapporti tra privati e le eventuali deroghe consentite dal diritto interno.
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