Oggi, 27 settembre 2024, lo schema di decreto correttivo alla riforma del processo civile arriva in Consiglio dei Ministri per il via libera finale. Le modifiche introdotte riguardano aspetti di dettaglio, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti per gli avvocati, ma non eliminano il malcontento all’interno della categoria.
Addio alla nuova procura per i ricorsi in Cassazione
Una delle modifiche di maggiore rilievo è l’eliminazione dell’obbligo per gli avvocati di ottenere una nuova procura per presentare ricorsi in Cassazione, qualora vi sia una proposta di definizione negativa da parte del giudice relatore. Questa novità semplifica le procedure, accogliendo le richieste avanzate dall’avvocatura, che aveva criticato duramente la versione precedente della norma.
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Notifiche delle impugnazioni: cambia la procedura
Il decreto introduce novità anche nella procedura di notifica delle impugnazioni, che ora dovranno essere effettuate all’indirizzo dichiarato dalla parte o tramite PEC. In assenza di indicazioni, la notifica sarà eseguita presso il procuratore costituito o tramite l’indirizzo PEC presente negli elenchi pubblici.
Revocazione delle sentenze in contrasto con la CEDU
Tra le altre novità, il decreto stabilisce nuovi termini per la revocazione delle sentenze che contrastano con la Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo. Il termine per presentare ricorso sarà di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva della CEDU, adeguando così la normativa italiana agli standard europei in materia di diritti umani.
E per la fase introduttiva?
Nonostante le attese, il decreto non interviene in modo sostanziale sulla fase introduttiva del processo civile, un punto sul quale l’avvocatura aveva espresso forti aspettative. Le verifiche preliminari sulla regolarità del contraddittorio rimangono obbligatorie, da effettuarsi entro 15 giorni dalla costituzione del convenuto, ma senza ulteriori modifiche significative.
Conclusioni
Il decreto correttivo introduce modifiche tecniche rilevanti, soprattutto in termini di semplificazione procedurale e adeguamento alle direttive europee, ma non soddisfa pienamente le aspettative di riforma dell’avvocatura, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento del contraddittorio nelle fasi preliminari del processo.