La riforma dell’art. 2086 c.c. e l’obbligo indiretto del D.lgs. 231/2001

La consapevolezza del legislatore nazionale nella prevenzione dei reati societari, commerciali e finanziari e l’obbligo per l’imprenditore di adottare un modello organizzativo idoneo ai sensi del riformato art. 2082 c.c., comma 2, che richiama il d.lgs. n. 231 del 2001.

Inquadramento Teorico

L’attuale quadro normativo italiano, delineato dal legislatore nazionale seguendo le direttive europee recepite, individua specifici reati che possono essere commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente societario. Questo quadro definisce il concetto di “responsabilità penale dell’ente derivante dalla disorganizzazione nell’adozione di modelli preventivi“. Tale responsabilità si estende sia al patrimonio dell’ente societario sia al regolare svolgimento dell’attività aziendale.

La normativa di riferimento principale è il Decreto Legislativo n. 231 del 2001[1], che introduce una forma di responsabilità amministrativa per gli enti derivante da reato. L’art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/01 stabilisce che l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da chi riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente, o da chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. Inoltre, include le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di questi soggetti.

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Responsabilità dell’ente: criteri di imputazione

Imputazione Oggettiva

Perché un ente possa essere considerato responsabile, il reato deve essere stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso (criteri di imputazione oggettiva)[2]. Questo significa che l’ente trae un beneficio diretto o indiretto dal reato. La giurisprudenza[3] ha chiarito che l’interesse deve sussistere sia nei reati dolosi che colposi, come previsto dal d.lgs. 231/01. Nei reati puramente colposi, come gli infortuni sul lavoro o i reati ambientali colposi, l’interesse e il vantaggio si riferiscono alla condotta e non all’esito antigiuridico della fattispecie criminosa. Una condotta che violi la disciplina cautelare può essere consumata nell’interesse dell’ente, cagionandone un vantaggio (Thyssen, Cass. Pen. SS.UU. del 24.04.2014 n. 38343).

Imputazione Soggettiva

L’autore del reato deve essere legato all’ente da un rapporto particolare e significativo (criteri di imputazione soggettiva)[4]. Questo include coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente. Nel caso in cui il reato sia stato consumato da un subordinato, l’ente ne è responsabile quando la condotta tenuta è derivata dall’inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte dei vertici aziendali. È l’accusa[5] a dover dimostrare e provare la sussistenza delle lacune organizzative per la prevenzione dei reati.

Modelli Organizzativi e Gestionali (MOG)

L’art. 6 del d.lgs. 231/01 prevede che l’ente non risponde se prova di aver adottato e attuato efficacemente, prima della commissione del reato, un modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Questo modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

La riforma dell’art. 2086 c.c.

Il legislatore nazionale, tramite il d.lgs. n. 14 del 2019, ha novellato l’art. 2086 c.c., aggiungendo un secondo comma che impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa[1]. Questo assetto deve essere in grado di rilevare tempestivamente segnali di crisi e di adottare misure necessarie per il recupero della continuità aziendale.

Sinergia tra il d.lgs. 231/2001 e l’art. 2086 c.c.

Il d.lgs. 231/2001 e l’art. 2086 c.c. condividono la finalità di dotare l’ente di una struttura organizzativa idonea, in correlazione alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività svolta. Entrambi promuovono la creazione di modelli organizzativi, amministrativi e contabili che siano potenzialmente inattaccabili e che garantiscano un sistema di prevenzione dei reati robusto e coerente.

Conclusioni

L’introduzione e l’integrazione delle normative delineate dal d.lgs. n. 14 del 2019 e dal d.lgs. n. 231 del 2001 rappresentano un passo significativo verso un sistema di prevenzione dei reati societari, commerciali e finanziari più robusto e coerente. L’adozione di modelli organizzativi adeguati non solo mira a evitare la consumazione di reati, ma anche a garantire la continuità e la solidità delle imprese, intervenendo tempestivamente in caso di crisi.

L’obbligo imposto agli imprenditori di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e dimensione dell’impresa rappresenta un importante strumento di governance aziendale. Tali assetti devono essere in grado di rilevare tempestivamente segnali di crisi e di adottare le misure necessarie per superarla, mantenendo la continuità aziendale.

Inoltre, l’integrazione con il modello previsto dal d.lgs. n. 231/2001 sottolinea l’importanza di un approccio preventivo nella gestione dei rischi aziendali. L’adozione di un modello organizzativo, gestionale e di controllo efficace, conforme ai requisiti normativi, consente all’impresa di dimostrare di aver messo in atto tutte le misure idonee a prevenire la commissione di reati.

La chiave sinergica tra i due decreti legislativi risiede preliminarmente nelle tecniche del risk assessment e del risk management. L’imprenditore è chiamato ad analizzare tutti i rischi derivanti dal contesto aziendale, dai ruoli ricoperti dai relativi preposti, ridefinendo deleghe e processi decisionali per adottare un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Questo processo richiede una continua valutazione e adeguamento delle procedure interne, per rispondere efficacemente ai cambiamenti normativi e alle nuove sfide del mercato.

L’attuazione pratica di questi modelli richiede un impegno costante da parte dell’imprenditore e dell’intero management aziendale. È necessaria una formazione continua e un aggiornamento delle procedure interne per adeguarsi ai cambiamenti normativi e alle nuove sfide del mercato.

Il ruolo dell’organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, è cruciale per garantire l’efficacia e l’adeguatezza del modello adottato. Questo organismo deve essere in grado di monitorare costantemente l’attuazione del modello e di intervenire prontamente in caso di non conformità o inefficacia delle misure adottate. Inoltre, deve avere la capacità di segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia o rischio emergente, proponendo le necessarie modifiche o miglioramenti ai processi organizzativi.

In sintesi, la corretta implementazione e gestione di modelli organizzativi adeguati, supportati da un solido sistema di governance e controllo, rappresenta un fattore determinante per la prevenzione dei reati societari, la tutela del patrimonio aziendale e la salvaguardia della continuità operativa dell’impresa. La sinergia tra le norme del d.lgs. n. 14 del 2019 e del d.lgs. n. 231 del 2001 non solo rinforza il tessuto normativo volto alla prevenzione dei reati, ma promuove anche una cultura aziendale basata sulla legalità e sulla responsabilità etica, elementi imprescindibili per il successo e la sostenibilità a lungo termine delle imprese.

NOTE

[1] M.CERESA-GASTALDO, Procedura Penale delle Società, Torino, 2023, 5.

[2] M. MARTORANA, Responsabilità 231: criteri di imputazione oggettiva nella violazione di norme antinfortunistiche, Rivista Online IPSOA del 06.11.2023; M.CERESA-GASTALDO, Procedura Penale delle Società, Torino, 2023, 28. G. di GREGORIO, Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità all’ente, Rivista Online DIRITTO.it del 28.08.2018

[3] Tribunale Penale di Ravenna, del 24 maggio 2021 (Sent. n. 1056/2021).

[4] M. MARTORANA, Responsabilità 231: criteri di imputazione oggettiva nella violazione di norme antinfortunistiche, Rivista Online IPSOA del 06.11.2023; M.CERESA-GASTALDO, Procedura Penale delle Società, Torino, 2023, 28.

[5] M.CERESA-GASTALDO, Procedura Penale delle Società, Torino, 2023, 28.

[6] Per tutti: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate del 2021; L. NOSELLOTTI, L. TOLOMEI, Coporate Governance – L’adeguatezza degli assetti aziendali alla luce del Codice della Crisi di Impresa e dell’insolvenza, Rivista dei Dottori Commercialisti, fasc.2, 1° aprile 2023, 283; V. De Sensi, Adeguati assetti e business judgment rule in Diritto della Crisi – Online.

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Alessio Barpi è un giurista specializzato nel diritto penale, civile e finanziario d'impresa, con particolare attenzione alla compliance aziendale e alla responsabilità penale degli enti (D.Lgs. 231/2001). Ha conseguito una doppia laurea presso l'Università degli Studi di Genova in Servizi Legali per l'Impresa e la Pubblica Amministrazione e in Giurisprudenza. Attualmente, sta ampliando le proprie competenze con un corso di laurea in Economia Aziendale, integrando le conoscenze giuridiche con una solida base economico-finanziaria. Ha completato percorsi di perfezionamento in Responsabilità Penale degli Enti e Diritto Penale Tributario, con un focus specifico sul diritto commerciale, societario e finanziario.

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