Riduzione assegno di mantenimento in caso di nascita dei figli dalla nuova relazione

Corte di Cassazione, sez. VI civile, ordinanza n. 14175 del 12 luglio 2016

Con l’ordinanza n. 14175 del 12 luglio 2016, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che l’assegno in favore dei figli può essere ridotto quando il genitore obbligato ha altri bambini dalla nuova relazione.

Il caso in questione

Nel caso di specie, l’ex marito aveva proposto domanda di riduzione del contributo al mantenimento della figlia sulla base di sopravvenute circostanze incidenti sulle sue disponibilità economiche: egli aveva infatti contratto nuovo matrimonio ed era diventato padre di due gemelli. A seguito del rigetto in primo grado, la Corte d’Appello accoglieva parzialmente le richieste del padre appellante riducendo da € 500 a € 400 il contributo mensile. La madre e la figlia ricorrevano dunque in Cassazione.

Gli oneri di mantenimento dei figli in caso di formazione di un nuovo nucleo familiare

Come già affermato in giurisprudenza, se è vero che la libertà di formare una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio costituisce l’espressione di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione e dall’ordinamento sovranazionale, tale circostanza non produce l’effetto automatico di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati precedentemente alla nuova unione familiare.

Tuttavia, secondo la Suprema Corte, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, deve essere valutata come “circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni stabilite nella separazione o nel divorzio ovvero nel provvedimento del giudice in merito al mantenimento dei figli nati da una unione di fatto“.

Ebbene, nel caso di specie, la Corte d’Appello avrebbe correttamente verificato tutte le circostanze sopravvenute, in particolare i redditi degli ex coniugi, la nascita di due figli gemelli dalla nuova unione matrimoniale con i conseguenti obblighi di mantenimento per l’ex marito e l’incremento delle sue esigenze di spesa. Operando, peraltro, una valutazione di merito, comunque non censurabile in sede di legittimità se non per inesistenza o mera apparenza della motivazione, escluse nel caso in esame.

Alla luce di quanto affermato, la Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando le ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.

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