
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10536/2025 (puoi leggere il testo integrale dell’ordinanza cliccando qui), si è pronunciata sulla revocabilità del patto di famiglia ai sensi dell’art. 2901 c.c. La controversia riguardava l’esperibilità dell’azione revocatoria proposta da una Banca in liquidazione coatta amministrativa contro un patto di famiglia inserito in una più ampia operazione negoziale. La decisione offre spunti di particolare interesse sull’inquadramento del patto di famiglia nei rapporti complessi e sui presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €

Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
Il caso
La circostanza prende origine dall’azione revocatoria intrapresa da una Banca in liquidazione coatta amministrativa nei confronti di un patto di famiglia per mezzo del quale un soggetto aveva alienato la nuda proprietà di una quota di partecipazione in una
società ai propri figli. Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda revocatoria, ma il giudice del gravame aveva ribaltato la decisione, rilevando che il patto di famiglia fosse parte di un contratto unitario motivo per cui non fosse possibile dichiararne parzialmente l’inefficacia.
La decisione
Il Supremo Collegio, pur constatando che il patto di famiglia è, in linea di principio, revocabile ai sensi dell’art. 2901 c.c., non ha accolto il ricorso proposto dalla Banca, aderendo invece al dispositivo indicato dalla Corte di Appello.
In particolare, la Cassazione ha evidenziato che la questione centrale non risiedeva nella mera possibilità di revocare il patto di famiglia, quanto piuttosto nella possibilità di dichiarare l’inefficacia del solo patto stipulato da uno dei suoi membri, laddove tale negozio risultasse parte integrante di una più ampia fattispecie complessa.
Alla luce di quanto delineato, discende che la qualificazione giuridica della fattispecie comporta il riconoscimento di una interdipendenza funzionale tra i diversi negozi giuridici confluiti nell’accordo. Pur mantenendo una loro individualità formale, tali negozi risultano strumentalmente destinati al perseguimento di un unico scopo unitario.
In questo contesto, la Suprema Corte ha quindi rilevato l’inscindibilità dei due patti di famiglia. La domanda revocatoria, pertanto, avrebbe dovuto necessariamente investire l’intero atto complesso, e non soltanto una sua singola componente.
Per poter sottoporre a revocatoria solo una parte dell’atto, la ricorrente avrebbe dovuto non solo allegare in modo puntuale i presupposti di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., ma anche dimostrare gli errori in iure commessi dal giudice di secondo grado nella qualificazione unitaria e inscindibile della fattispecie negoziale.
Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente si era limitata ad opporre alla ricostruzione operata dalla Corte d’Appello una diversa qualificazione, fondata esclusivamente su elementi meramente assertivi, senza fornire adeguato supporto argomentativo.
Considerazioni conclusive
Dalla lettura dell’ordinanza della Corte di Cassazione emergono importanti chiarimenti in merito all’esercizio dell’azione revocatoria in presenza di negozi complessi.
Pur confermando il principio generale della revocabilità del patto di famiglia, la pronuncia sottolinea la necessità di valutare la materiale operazione negoziale non in modo atomistico, ma nella sua globalità, al fine di accertare l’effettiva autonomia delle singole pattuizioni e la loro incidenza sul patrimonio del debitore.