Revoca del mantenimento al figlio maggiorenne: i presupposti

Con l’ordinanza n. 31564/2024, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione della revoca dell’assegno di mantenimento per un figlio maggiorenne.

Corte di Cassazione- sez. I civ.-ord. n. 31564 del 09-12-2024

Analisi del caso

La Corte di Cassazione ha confermato la revoca dell’assegno di mantenimento disposta in primo grado e poi ribadita dalla Corte d’Appello di Bari, rigettando il ricorso presentato dalla madre e dal figlio. La Suprema Corte ha approfondito due aspetti centrali: l’assolvimento degli obblighi economici da parte del genitore e l’impegno del figlio nel raggiungimento dell’autosufficienza economica. La Suprema Corte ha sottolineato che il mantenimento del figlio maggiorenne è subordinato a una duplice valutazione. Da un lato, la necessità di accertare che il genitore gravato dall’obbligo abbia effettivamente adempiuto alle sue responsabilità economiche, garantendo al figlio risorse adeguate per proseguire gli studi o avviare una carriera lavorativa. Dall’altro lato, la  verifica circa le risorse usate dal figlio con diligenza.

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La valutazione della condotta del figlio

Un aspetto centrale dell’analisi della Suprema Corte riguarda la valutazione della condotta del figlio. I giudici hanno rilevato che il giovane, iscritto a un corso di laurea triennale in giurisprudenza dal 2009, non aveva sostenuto esami dal 2017 e non aveva dimostrato alcun segno di voler completare il percorso universitario. Alla luce dell’età avanzata del figlio, ormai ultratrentenne, e del tempo trascorso dall’iscrizione all’università, la Corte di Cassazione ha considerato che il mancato completamento degli studi fosse attribuibile a una condizione di inerzia colpevole. La Cassazione ha richiamato precedenti giurisprudenziali (come la sentenza n. 38366/2021), ribadendo che il raggiungimento dell’autosufficienza economica deve essere un obiettivo prioritario per i figli maggiorenni e che la mancanza di impegno può legittimare la revoca del mantenimento. In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato che, con il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo dovrebbe essere ampiamente concluso, il prolungarsi della dipendenza economica richiede giustificazioni oggettive e documentate, come problemi di salute o altre difficoltà specifiche. Nel caso di specie, tali giustificazioni non sono emerse. La madre e il figlio avevano attribuito il ritardo accademico al parziale inadempimento del padre e alle difficoltà derivanti dal contesto familiare conflittuale, ma non avevano fornito prove sufficienti per dimostrare che queste circostanze avessero effettivamente impedito al giovane di completare gli studi. La Corte di Cassazione ha quindi concluso che il mancato raggiungimento dell’autonomia economica fosse imputabile alla condotta del figlio stesso, che, pur avendo avuto accesso a risorse economiche adeguate, non le aveva utilizzate in modo efficace.

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Principio di proporzionalità e i limiti dell’obbligo genitoriale

Un ulteriore questione affrontata dalla Corte di Cassazione riguarda il principio di proporzionalità, che impone un bilanciamento tra gli obblighi genitoriali e le responsabilità dei figli. La Suprema Corte ha ribadito che l’obbligo di mantenimento non può protrarsi indefinitamente e deve essere proporzionato alle necessità del figlio e alle sue possibilità di costruire un futuro indipendente. La Corte ha inoltre chiarito che, sebbene i genitori siano tenuti a garantire il sostegno economico fino al raggiungimento dell’autosufficienza, tale obbligo non implica la concessione di risorse illimitate nel tempo. Il genitore può ritenersi sollevato dal mantenimento qualora dimostri di aver messo il figlio nelle condizioni di realizzare la propria autonomia economica, senza che questa sia stata raggiunta per scelta o negligenza del beneficiario.

Conclusioni

L’ordinanza n. 31564/2024 offre un’interpretazione chiara e rigorosa delle norme sul mantenimento dei figli maggiorenni, riaffermando il principio secondo cui il sostegno economico deve essere finalizzato a promuovere l’autonomia e l’indipendenza dei figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.

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