Revisione del regime impositivo redditi IRPEF -IRES (D.lgs. n. 192/2024)

Gli artt. 5 e 8 del D.lgs. n. 192/2024 sono intervenuti per riscrivere, rispettivamente, il Titolo I (Imposta sul reddito delle persone fisiche) ed il Titolo II (Imposta sul reddito delle società) del DPR n. 917/1986 “Testo Unico delle imposte sui redditi”, al fine di rendere più agevole l’individuazione delle singole componenti di reddito ed in attuazione della L. n. 111/2023 (Legge delega sulla riforma fiscale).

Tra le novità, in materia di IRPEF, rileva l’adeguamento tra lavoratori autonomi ordinari e forfetari in materia di rimborsi, l’introduzione del principio di onnicomprensività tra i valori a qualsiasi titolo percepiti e le spese sostenute e la conferma del principio di cassa quale criterio prediletto per l’imputazione temporale dei compensi, solo per citare alcuni esempi.

In materia di determinazione della base imponibile per le aziende, ai fini IRES, invece, sono state introdotte nuove disposizioni afferenti alla riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali, alla modifica del trattamento tributario delle sopravvenienze attive ed alla disciplina dei conferimenti.

Il decreto, dunque, intervenendo sulla determinazione del reddito in relazione a queste due macro-categorie reddituali, si pone l’obiettivo di concretizzare il dualismo che sorregge l’intera riforma: realizzare una politica fiscale equa e semplice. Nel dettaglio, mentre la promozione dell’equità fiscale passa attraverso l’intensificazione della lotta contro le pratiche fiscali abusive, l’aumento della partecipazione trasparente al processo di tassazione e la riduzione delle frange di mercato in cui si realizza la concorrenza sleale; la semplificazione, invece, interviene sulle norme e sulle procedure fiscali per migliorare il contesto in cui operano i soggetti economici, anche mediante la rimozione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, in modo che sia più semplice prosperare e crescere nel sistema di mercato globale.

Novità IRPEF per professionisti e lavoratori autonomi

L’art. 5 D. lgs. 192/2024 è intervenuto per riscrivere l’art. 54 DPR n. 917/1986 prevedendo i seguenti interventi:

  • Si introduce il principio di onnicomprensività nella individuazione delle componenti che sono chiamate a determinare il reddito di lavoro autonomo.

Nel dettaglio, la nuova previsione contenuta all’art. 54 dispone che “Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del Capo V”.

  • Si estende il regime della tassazione separata ad alcune plusvalenze. In particolare, l’ 17, comma 1, lett. g-ter) prevede l’estensione del regime della tassazione separata per “corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo, se percepiti, anche in più rate, nello stesso periodo di imposta.
  • Si cristallizza il principio di cassa, in luogo del principio di competenza, quale criterio elettivo di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta. Ed invero, si prevede che, in presenza di qualsiasi forma di pagamento, compresa quella tramite bonifico, il criterio di imputazione temporale dei compensi (in base al quale assume rilevanza il momento in cui il compenso è percepito) sia allineato a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente (per il quale rileva il momento in cui la somma è uscita dalla sua disponibilità).
  • Viene introdotto il principio di neutralità fiscale tra plus-minusvalenze. Non rileva ai fini imponibili la mancata realizzazione di plusvalenze o minusvalenze con riferimento a: operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti; apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; ed infine, apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.
  • Si prevede, ex 54, comma 3, che “le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Novità IRES per le aziende

La riforma fiscale interviene anche nel rapporto Fisco-Imprese prevedendo importanti novità per le aziende italiane, in un’ottica di incentivazione degli investimenti in beni strumentali avanzati e di sollecitazione dello sviluppo concorrenziale globale.

Tra le novità si declinano, rispettivamente:

  • All’ 9 D.lgs. n. 192/2024 la riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali.
  • La riduzione dell’aliquota IRES al 20% per le imprese che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati (4.0 e 5.0). Nel dettaglio, per beneficiare dell’aliquota ridotta, è necessario che le imprese accantonino una quota almeno pari all’80% in una riserva che venga, successivamente, investita nell’acquisizione, anche tramite contratti di leasing, di beni strumentali oggetto di transizione 4.0 o 5.0.
  • Le sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro/in natura conseguiti a titolo di contributo/liberalità, potranno concorrere alla formazione del reddito di impresa solo nell’esercizio in cui vengono incassati.
  • L’introduzione di differenti modalità con cui procedere al riallineamento ai fini fiscali ex 11 D. lgs. n. 192/2024.
  • La previsione di una nuova disciplina in materia di riallineamenti emersi in esito a operazioni straordinarie. In particolare, l’art. 12, comma 2-ter D.lgs. n. 192/2024 prevede che “in luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione, per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota, rispettivamente, del 18 e del 3 per cento, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra ciascuna delle aliquote  di cui all’art. 16, comma 1-bis, del D.lgs. n. 446/1997 e quella di cui al medesimo art. 16, comma 1”.
  • La possibilità di effettuare l’affrancamento straordinario delle riserve. Nel dettaglio, sulla scorta di quanto previsto all’ 14 D.lgs. n.192/2024, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del dieci per cento. L’imposta sostituiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo […]”.
  • La modifica della disciplina afferente ai conferimenti, ex 17 commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 2-ter, 2- quater, D.lgs. n. 192/2024, attraverso la previsione di nuove disposizioni in materia di determinazioni di valore, minusvalenze, permute e fattispecie in cui la società conferitaria non acquisisce né il controllo di una società né aumenta la percentuale di controllo; a cui si addiziona la disciplina inerente ai conferimenti di partecipazioni detenute in società le cui azioni non son negoziate in mercati regolamenti.

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