Responsabilità degli insegnanti per i danni e le lesioni dell’alunno

in Giuricivile, 2018, 1 (ISSN 2532-201X)

Il fondamento giuridico della responsabilità degli insegnanti: l’art 2048 cc

L’esegesi dell’art. 2048 c.c. [1] non può prescindere da un suo inquadramento storico
ai fini di una compiuta comprensione dell’evoluzione dell’istituto in questione.

La responsabilità dei genitori e dei precettori affonda le sue radici nel più lontano terreno della visione patriarcale elaborata originariamente dai codici del 1865 [2] e del 1942: prima dell’entrata in vigore della Costituzione e della riforma del diritto di famiglia i figli erano assoggettati ad un forte vincolo di sudditanza nei confronti del pater, il quale, disponendo di forte autorità e di una quasi totale libertà di scelta in nome e per conto del figlio minore, rispondeva, parimenti, in maniera più incisiva dell’illecito dello stesso.

Si presupponeva, infatti, che il genitore avesse il potere di imporre una rigida e stringente
educazione [3] alla quale si rifletteva una inevitabile responsabilità per il fatto commesso da questi, posto che, la subordinazione netta all’egida del padre non poteva che spiegare
l’illecito attribuendo le colpe al “rilasciamento della disciplina domestica” [4].

La figura del precettore, egualmente, rivestiva un ruolo molto più pregnante: considerato
quasi una longa manus del genitore a questo erano demandate pienamente talune funzioni
genitoriali [5].

Nella mutata moderna visione, il figlio gode di una soggettività piena all’interno della quale è possibile districarsi tra spazi di autonomia e scelte indipendenti dello stesso che non
possono non implicare un nuovo e diverso inquadramento della responsabilità genitoriale
e, conseguentemente, dei precettori.

Sia in dottrina che in giurisprudenza ci si è chiesto, innanzitutto, che tipo di rapporto intercorre tra l’art. 2047 c.c. – il quale prevede la responsabilità per il fatto dell’incapace – e l’art. 2048 c.c.; in secondo luogo ci si è soffermati sul titolo di responsabilità attribuibile (per colpa o oggettiva).

Rapporto di genere a specie tra l’art. 2047 cc e l’art. 2048 cc

Nel codice del 1865 non era prevista alcuna distinzione tra il soggetto incapace e quello
naturalmente capace, per cui le fattispecie erano tutte sussumibili all’interno di un’unica
categoria. Il nuovo codice non solo distingue le due ipotesi articolando la responsabilità
attraverso due diverse previsioni normative l’una generale e l’altra speciale, ma conferma la volontà di differenziare il trattamento attraverso l’uso di vocaboli che implicano una vera e propria ricerca della responsabilità da parte del giudice nel caso concreto.

L’art. 2047 c.c. prevede che in caso “di danno cagionato” da persona incapace di intendere e di volere il risarcimento del danno è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza, differentemente, all’art. 2048 c.c. si discorre di “danno cagionato dal fatto illecito” sottolineando, quindi, come non possa qualificarsi illecito il fatto commesso da persona incapace e come, invece, nel secondo caso – ove è presupposta la naturale capacità di intendere e di volere – la disciplina applicabile sia quella dell’art. 2043 c.c.

Un altro indice di differenziazione ci perviene dal comma 2 dell’art. 2047 c.c. laddove il
legislatore prevede che “il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno a un’equa indennità”, non si ricerca, cioè – come tipicamente nelle azioni civili – una funzione redistributiva e riequilibrante dell’ordine iniziale attraverso il risarcimento, piuttosto, per ragioni di equità si prevede l’indennizzo, che è una forma tipica di ristoro i cui presupposti non sono mai ascrivibili alla lesione di un interesse per fatto illecito, ma a ragioni di giustizia sostanziale.

È dunque chiaro come la ratio legis delle due previsioni risieda nel voler disciplinare
diversamente l’ipotesi del più generico caso di danno cagionato da incapace dall’ipotesi
specifica (e verificata in concreto) di danno cagionato per fatto illecito del minore.

Distinto nettamente il campo di applicazione delle due fattispecie occorre ricercare i criteri di individuazione della responsabilità.

Titolo di responsabilità attribuibile: per colpa o oggettiva?

Premesso brevemente che l’accertamento della capacità di intendere e di volere del minore
deve esser verificata dal giudice in modo puntuale e preciso e strettamente connesso al
caso di specie, in sede civile non è possibile utilizzare i criteri di imputabilità previsti in ambito penale: non può cioè vivere la presunzione assoluta di incapacità per gli infraquattordicenni.

Il giudice civile potrà, infatti, tenuto conto delle caratteristiche soggettive del minore (quali, ad esempio, lo sviluppo cognitivo e intellettivo; eventuali ritardi mentali; la capacità di rendersi conto del disvalore della sua azione e così via), ritenere capace di intendere e volere anche un individuo undicenne.

Ricostruita e assodata la responsabilità in capo al minore capace, è stato vivacemente
dibattuto il titolo a norma del quale deve essere imputata la responsabilità a genitori e
precettori.

Le tesi prevalenti in dottrina sono due: secondo un primo filone minoritario la responsabilità
è di tipo oggettivo [6]; secondo l’orientamento predominante sia in giurisprudenza che in
dottrina si tratterebbe, invece, di responsabilità a titolo di colpa [7] (distinguibile poi da taluni come responsabilità diretta per fatto proprio, da altri come responsabilità indiretta per fatto altrui a seconda che si ritrovi il fondamento nella responsabilità derivante da mancata sorveglianza o meno); vi è poi chi ritiene ascrivibile la responsabilità ad un tertium genus che si colloca a metà strada tra la responsabilità oggettiva e per colpa [8].

Soffermandoci nello specifico sulla responsabilità dell’insegnante preposto, la tesi che qui si accoglie è quella della responsabilità a titolo di colpa, non basta un più gravante onere probatorio dello stesso a tramutare la responsabilità in oggettiva (discorso ben diverso potrebbe farsi per l’art. 2047 c.c. laddove il legislatore prevede espressamente che la prova liberatoria coincide con la comprovata verifica del caso fortuito).

Non è superfluo sottolineare il particolare regime cui è sottoposto l’insegnante in caso di risarcimento del danno: è assolutamente consolidata la massima che, qualora si tratti di scuola pubblica, riscontrata la responsabilità dell’insegnante, la richiesta di risarcimento del danno deve essere proposta non direttamente nei confronti del docente, ma verso il Ministero della Pubblica Istruzione.

E invero, l’art. 61, comma 2, della legge 11 luglio 1980, n. 312, nel prevedere la sostituzione dell’Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da iniziative giudiziarie promosse da terzi, esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo, contrattuale o extracontrattuale, dell’azione (confr. Cass. civ. 26 aprile 2010, n. 9906; Cass. n. 3 marzo 2010, n. 5067; Cass. civ. sez. un. 27 giugno 2002, n. 9346).

Illustrato il fondamento giuridico della responsabilità del precettore non resta che inserirlo nel più complesso quadro normativo della responsabilità – susseguente – dell’istituto scolastico.

La responsabilità della struttura scolastica

La sussistenza della responsabilità civile dell’Amministrazione deriva dall’art. 28 Cost. a
norma del quale “I funzionari e i dipendenti dello stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili […]. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”.

La responsabilità dell’istituto scolastico è stata più volte rivisitata dalla giurisprudenza soprattutto in merito alla distribuzione dell’onere probatorio [9], il quale deve essere inteso nel senso che sul danneggiato incombe di provare soltanto che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era posto alla vigilanza del personale scolastico (rendendo operante così la presunzione di colpa per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza), spettando, invece, all’Amministrazione scolastica dimostrare di aver  esercitato adeguatamente e diligentemente la sorveglianza sul minore.

La responsabilità solidale dell’istituto opera indipendentemente dalla capacità naturale del minore ed indipendentemente dal fatto che la lesione sia causata nei confronti di terzi o di se stessi (rileva, invece, come vedremo più avanti, ai fini dell’inquadramento normativo del caso concreto all’interno della responsabilità aquiliana o contrattuale).

L’istituto ha il dovere di adottare tutte le misure idonee sia in ambito organizzativo (ad esempio occupandosi di coordinare l’assenza di un insegnante) sia in ambito strutturale (avendo cura di mantenere in sicurezza l’edificio).

L’orientamento giurisprudenziale

Secondo costante giurisprudenza di merito e di legittimità [10] nel caso di danno arrecato
dall’alunno a se stesso si rientra nell’alveo della responsabilità contrattuale, diversamente, nel caso di danno arrecato a terzi è configurabile responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art.2048 c.c.

Il fondamento logico di tale asserzione deriverebbe dall’assunto secondo cui allorché
l’istituto scolastico accoglie la domanda di iscrizione ammettendo l’alunno alla
scuola, configura un rapporto di tipo negoziale dal quale sorge l’obbligazione a carico
dell’istituto di vigilare sulla sicurezza ed incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce di tutte le prestazione scolastiche (per tali intendendosi non solo le attività di didattica puramente intese, ma anche quelle ricreative e di gita scolastica).

Da ultimo la Cassazione ha esteso l’obbligo di vigilanza all’uscita dall’edificio, vedi sent. 21593/2017. Più nello specifico: tra insegnante e alunno si instaura per contatto sociale [11] un rapporto giuridico all’interno del quale oltre all’obbligo di insegnare ed educare si interseca l’obbligo specifico di protezione e vigilanza al fine di scongiurare che l’allievo possa arrecarsi danni.

È, dunque, giocoforza, inserire le controversie instaurate per il risarcimento dei danni
derivante da autolesione all’interno della categoria contrattuale (artt. 1218 c.c. e ss) con
annesso regime probatorio: mentre sull’attore graverà l’onere di provare che il danno si è
compiuto nel corso dello svolgimento del rapporto, il convenuto dovrà dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né all’insegnante né all’istituto scolastico (cfr. Cass. civ. sez. un. 27 giugno 2002, n. 9346; Cass. civ. 26 aprile 2010, n. 9906).

Ben diverso è il caso di risarcimento del danno per fatto illecito dell’allievo.

Se nel caso di autolesione viene in gioco il rapporto tra alunno e insegnante per cui il
secondo è tenuto a far sì che vengano soddisfatti gli adempimenti dedotti in contratto – nello specifico l’obbligo di vigilare o, più estensivamente, di proteggere – nel secondo caso (fatto illecito dell’alunno nei confronti di un terzo) disciplinato dall’art. 2048 c.c. – rientrante
nella sfera dell’illecito extracontrattuale – l’ipotetica violazione dovrà esser provata di volta in volta in relazione al caso concreto, non potendosi presumere alcun tipo di colpa in capo
all’insegnante.

Secondo costante giurisprudenza la prova dell’insegnante dovuta ex art. 2048 c.c. deve dimostrare sia l’esercizio della vigilanza nella misura dovuta, che la imprevedibilità e repentinità in concreto dell’azione dannosa; deve essere oltretutto approntato un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze, non potendosi altrimenti invocare l’imprevedibilità del fatto (Cass. civ. 9542/2009; Cass. civ. 5668/2001).

Interessante è l’intervento della quarta sezione penale di Cassazione in sent. 21056/2014 in materia di ricostruzione del nesso causale: la Corte precisa che, al di là dell’acclarata culpa in vigilando dell’insegnante, ciò che “occorreva chiedersi (è) se,in presenza di un corretto adempimento dell’obbligo di costante vigilanza, quell’evento, con quelle precise modalità fattuali […] si sarebbe o meno verificato”.

Bisogna solo chiedersi se la ricostruzione del nesso causale così intesa (strettamente connessa alla visione penalistica) e più rispettosa della responsabilità a titolo di colpa sarà seguita da costante giurisprudenza o se, come più spesso accaduto, si preferirà una ricostruzione del nesso causale tale che accertata la violazione dell’obbligo di sorveglianza dell’insegnante verrà (quasi) automaticamente attribuita la responsabilità all’insegnante avvicinandosi a quella oggettiva.


[1] A norma del quale “Il padre e la madre,o il tutore sono responsabili del danno cagionato
dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela,che
abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un’arte o un mestiere sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire l fatto.”

[2] Il cui corrispondente articolo era il 1153 c.c.

[3] Rossi Carleo, La responsabilità del genitore ex art.2048 c.c., in Riv. Dir. Civ., II, 1979.

[4] Cfr. Giardina, La condizione giuridica del minore, Napoli, 1984. L’Autore si sofferma sul
punto ,facendo una completa disamina sui motivi dell’Assemblea legislativa del Codice di
Napoleone,diretta fonte ispiratrice del nostro codice del 1865.

[5] Si ricordi, infatti, che il maestro – inteso in senso lato – non rappresentava un mero
insegnante che impartiva lezioni e nozioni,ma una figura “suppletiva” dei genitori allorquando questi si assentavano trasferendo allo stesso le proprie responsabilità,posto che, tra l’altro, questi trascorreva una parte rilevante del tempo col minore rappresentando una delle figure più autoritarie del tempo.

[6] Bianca, Diritto civile, V, La responsabilità, Giuffrè.

[7] Rodotà, Il problema della responsabilità civile, Milano, Giuffrè, 1964; Busnelli, Illecito
civile, in Enc.giur., XV, 1989.

[8] Comporti, Fatti illeciti: le responsabilità presunte, in Comm. Cod. civ. Schlesinger.

[9] Cass. civ., 10 ottobre 2008, n.24997

[10] Vedi Cass. SS. UU. sent. 9346/2002

[11] Secondo la stessa linea di pensiero creata già nel caso della responsabilità medica autolesione allievi illecito danni

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