Responsabilità dell’ente proprietario della strada in caso di sinistro ex art. 2051 c.c.

In caso di sinistro causato da insidie e trabocchetti della strada (ad es. una macchia d’olio), l’ente proprietario della stessa è responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. ed è tenuto al risarcimento del danno, salvo che provi il caso fortuito.

La responsabilità per i danni cagionati da cosa in custodia ha carattere oggettivo: per la sua configurabilità è cioè sufficiente la sussistenza del nesso causale tra la cosa stessa e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.

E’, infatti, il custode l’unico soggetto in condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa.

Ebbene, come affermato dalla Corte Suprema di Cassazione, nel caso in cui il sinistro sia stato causato da insidia della strada, nel caso di specie da una macchia d’olio, la responsabilità è imputabile esclusivamente all’ente proprietario della strada, tenuto alla sua custodia e manutenzione, il quale avrebbe potuto e dovuto diligentemente controllare le condizioni della strada stessa ed adottare le cautele tecniche idonee a garantire la sicurezza per gli utenti ed evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo (mediante tempestiva rimozione della macchia d’olio).

Come accennato, tale responsabilità del custode è esclusa solamente dal caso fortuito, il quale attiene non già al comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno.

A tal riguardo, l’insidia o il trabocchetto del manto stradale non potranno integrare caso fortuito, poichè essi costituiscono la diretta causa del danno e la loro rimozione o riparazione rientra certamente nelle attività connesse all’obbligo di custodia dell’ente tenuto alla manutenzione della strada.

In conclusione, in tema di responsabilità da cosa in custodia, la presunzione stabilita dall’art. 2051 c.c., presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato, dell’esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso.

(Cass. civ. Sez. III del 13-01-2015, n. 295)

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